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Beni significativi solo con i privati

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L’agevolazione in materia di aliquota prevista per i beni significativi non scatta nelle ipotesi di servizi (relativi a edifici) soggetti a reverse charge. Secondo le Entrate, infatti, le disposizioni relative ai beni significativi riguardano esclusivamente le prestazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali privati.

L’amministrazione finanziaria, nella risposta n. 13 contenuta nella circolare 37/E/2015, prende una forte posizione, infatti non si limita ad affermare che la disciplina relativa ai beni significativi non si applica laddove l’imposta sia assolta dal committente/cessionario tramite inversione contabile, bensì che non si deve nemmeno porre il problema dell’intreccio delle due disposizioni, posto che la prima (beni significativi) si applica solo in presenza di cliente privato mentre il reverse charge si applica tra soggetti passivi.
Da tali considerazioni scaturisce l’incompatibilità delle due disposizioni.
Il ragionamento seguito trae spunto da un particolare passaggio della circolare ministeriale 71/2000 nel quale si afferma che «l’agevolazione (beni significativi) sia diretta ai soggetti beneficiari dell’intervento di recupero, identificabili ordinariamente con i consumatori finali della prestazione. Conseguentemente, alle operazioni che configurano fasi intermedie nella realizzazione dell’intervento, e cioè alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi rese nei confronti dell’appaltatore o del prestatore d’opera, l’Iva resta applicabile con l’aliquota per esse prevista».
Tuttavia, non si può non notare che nello stralcio riportato, così come nella norma d’origine, il riferimento dell’applicabilità della disciplina dei beni significativi ai soggetti destinatari di interventi di recupero di cui all’articolo 3 del Dpr 380/2001 «ordinariamente identificabili con i consumatori finali» della prestazione, non comporta necessariamente che questi siano privati. Inoltre, il secondo periodo del passaggio sopra riportato stabilisce semplicemente che la disciplina dei beni significativi (e quindi l’aliquota ridotta) non trova applicazione nei rapporti di subappalto.
Ecco quindi che l’affermazione contenuta nella circolare 37/E/2015 suona come nuova (quantomeno nella chiarezza espositiva) presa di posizione.
A conferma del fatto che la disciplina dei beni significativi non fosse considerabile esclusivamente destinata alle persone fisiche, vi è anche la problematica sollevata da Confindustria (nota 22 giugno 15, paragrafo 2.2.18) con la quale si chiedeva se, in caso di dubbi sui presupposti che legittimano o meno l’applicazione dell’aliquota ridotta, il committente potesse integrare la fattura con applicazione dell’aliquota ordinaria, senza incorrere nell’applicazione di possibili sanzioni o in limitazioni del diritto di detrazione della maggiore imposta assolta.
Fonte: ilsole24ore del 15 febbraio 2016

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