Tuttavia, non si può non notare che nello stralcio riportato, così come nella norma d’origine, il riferimento dell’applicabilità della disciplina dei beni significativi ai soggetti destinatari di interventi di recupero di cui all’articolo 3 del Dpr 380/2001 «ordinariamente identificabili con i consumatori finali» della prestazione, non comporta necessariamente che questi siano privati. Inoltre, il secondo periodo del passaggio sopra riportato stabilisce semplicemente che la disciplina dei beni significativi (e quindi l’aliquota ridotta) non trova applicazione nei rapporti di subappalto.
Ecco quindi che l’affermazione contenuta nella circolare 37/E/2015 suona come nuova (quantomeno nella chiarezza espositiva) presa di posizione.
A conferma del fatto che la disciplina dei beni significativi non fosse considerabile esclusivamente destinata alle persone fisiche, vi è anche la problematica sollevata da Confindustria (nota 22 giugno 15, paragrafo 2.2.18) con la quale si chiedeva se, in caso di dubbi sui presupposti che legittimano o meno l’applicazione dell’aliquota ridotta, il committente potesse integrare la fattura con applicazione dell’aliquota ordinaria, senza incorrere nell’applicazione di possibili sanzioni o in limitazioni del diritto di detrazione della maggiore imposta assolta.