Con provvedimento del Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2016 è stato approvato il modello di dichiarazione «Unico 2016-PF», con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2016, per il periodo d’imposta 2015, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto.
Tra le principali novità che si riscontrano nel modello approvato troviamo il credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate alle scuole (school bonus), il cd. patent box per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali e marchi d’impresa. Entra in dichiarazione il nuovo regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni. Dall’anno d’imposta 2015, questi soggetti infatti possono optare per il regime forfetario di determinazione del reddito. Resta salva comunque la possibilità per chi ha avviato una nuova attività nel 2015 di avvalersi della proroga del regime fiscale di vantaggio previsto per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2016 è stato approvato il modello di dichiarazione «Unico 2016 – PF», con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2016, per il periodo d’imposta 2015, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto; sono stati , inoltre, approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2015 e della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d’imposta 2015, nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef, da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’art. 1, co. 4, lett. c), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
1. Suddivisione del Modello
Il Modello Unico Persone Fisiche 2016 comprende la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione annuale Iva.
Il Modello Unico 2016 –Persone Fisiche – per la dichiarazione dei redditi è composto da:
- • Fascicolo 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
- 1. Frontespizio, costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e la terza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
- 2. prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), RN (calcolo dell’Irpef), RV (addizionali all’Irpef), CR (crediti d’imposta), RX (compensazioni e rimborsi) e CS (contributo di solidarietà);
- • Fascicolo 2 che contiene:
- 1. i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il quadro RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
- 2. le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;
- • Fascicolo 3 che contiene:
- 1. i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
- 2. istruzioni particolari per la compilazione delladichiarazione Iva da presentare nell’ambito della dichiarazione unificata.
2. Soggetti obbligati alla presentazione di Unico 2016
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi Unico PF 2015:
- • i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita Iva), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito;
- • i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2016), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
- • i lavoratori dipendenti che direttamente dall’Inps o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nel paragrafo precedente;
- • i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2016);
- • i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- • i lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d’imposta non ha trattenuto il contributo di solidarietà (art. 2, co. 2, D.L. 138/2011);
- • i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- • i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’Irpef. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
- • i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
3. Modalità e termini di presentazione della dichiarazione
Sulla base delle disposizioni del D.P.R. 322/1998, e successive modifiche, il Modello Unico Persone Fisiche 2016 deve essere presentato entro i termini seguenti:
- • dal 2 maggio 2016 al 30 giugno 2016 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- • entro il 30 settembre 2016 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Salvo casi particolari, tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione Modello Unico 2016 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.
Sono esclusi da tale obbligo e, pertanto, possono presentare il Modello Unico 2016 cartaceo i contribuenti che:
- • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730, non possono presentare il Mod. 730;
- • pur potendo presentare il Mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del Modello Unico (RM, RT, RW);
- • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
4. Termini di versamento delle imposte
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 16 giugno 2016 ovvero entro il 16 luglio 2016 (salvo possibili proroghe).
I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2015 e prima rata di acconto per il 2016) nel periodo dal 17 giugno al 16 luglio 2016 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica con le seguenti modalità:
- • direttamente:
- 1. mediante lo stesso servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali;
- 2. ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane;
- 3. utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario.
- • tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel che aderiscono ad una specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate ed utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate o che si avvalgono dei servizi on line offerti dalle banche e da Poste Italiane.
I contribuenti non titolari di partita Iva, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo (presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali, agenti della riscossione), oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.
5. Possibilità di rateazione
Tutti i contribuenti possono versare in rate mensilile somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi.
Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto Irpef e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa.
I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio «Rateazione/Regione/Provincia» del modello di versamento F24.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 % annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
Si ricorda che gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente.
I contribuenti non titolari di partita Iva possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2016 ovvero entro il 18 luglio 2016 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 % a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella.
RATEAZIONE
Rata |
Versamento |
Interessi % |
Versamento (*) |
Interessi % |
1° |
16 GIUGNO |
0,00 |
18 LUGLIO |
0,00 |
2° |
30 GIUGNO |
0,16 |
22 AGOSTO |
0,13 |
3° |
22 AGOSTO |
0,49 |
31 AGOSTO |
0,46 |
4° |
31 AGOSTO |
0,82 |
30 SETTEMBRE |
0,79 |
5° |
30 SETTEMBRE |
1,15 |
31 OTTOBRE |
1,12 |
6° |
31 OTTOBRE |
1,48 |
30 NOVEMBRE |
1,45 |
7° |
30 NOVEMBRE |
1,81 |
||
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 % |
I contribuenti titolari di partita Iva possono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2016, ovvero entro il 18 luglio 2016, maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella.
RATEAZIONE
Rata |
Versamento |
Interessi % |
Versamento (*) |
Interessi % |
1° |
16 GIUGNO |
0,00 |
18 LUGLIO |
0,00 |
2° |
18 LUGLIO |
0,33 |
22 AGOSTO |
0,31 |
3° |
22 AGOSTO |
0,66 |
16 SETTEMBRE |
0,64 |
4° |
16 SETTEMBRE |
0,99 |
17 OTTOBRE |
0,97 |
5° |
17 OTTOBRE |
1,32 |
16 NOVEMBRE |
1,30 |
6° |
16 NOVEMBRE |
1,65 |
||
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 % |
6. Principali novità di Unico 2016
Le principali novità di quest’anno presenti in Unico 2016 sono le seguenti:
- • nel Frontespizio, sezione «Tipo di dichiarazione», la casella «Dichiarazione integrativa» deve essere compilata indicando il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle Entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione;
- • nel Frontespizio, sezione «Firma della dichiarazione», la casella «Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario» contiene l’indicazione della richiesta del contribuente che le comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella dichiarazione e la comunicazione delle anomalie riscontrate automaticamente nei dati dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore, siano inviate all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione. L’intermediario, a sua volta, accetta di ricevere le predette comunicazioni telematiche barrando la casella «Ricezione altre comunicazioni telematiche», inserita nel riquadro «Impegno alla presentazione telematica»;
- • è prevista la possibilità di destinare il due per mille dell’Irpef a favore di un’associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- • è stata prevista la possibilità di indicare il codice identificativo del contratto in luogo degli estremi di registrazione del contratto;
- • è stato eliminato il rigo RC4 in cui indicare le somme percepite per incremento della produttività poiché per l’anno d’imposta 2015 non trova applicazione la tassazione agevolata di tali somme;
- • è passato da 6.700 a 7.500 il limite oltre il quale il reddito da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri concorre a formare il reddito complessivo;
- • è riconosciuta un’esenzione fino al limite di 6.700 euro per i redditi di lavoro dipendente e pensione prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia;
- • passa da 640 a 960 euro all’anno l’importo del bonus Irpef ai lavoratori dipendenti, e ad alcune categorie assimilate, con un reddito fino a 26 mila euro. Dal 2015, per verificare il rispetto del limite dei 26 mila euro occorre aggiungere all’importo del reddito complessivo, determinato ai fini Irpef, l’ammontare della quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientrati in Italia e sottrarre l’ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR);
- • è riconosciuta la detrazione del 19% delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
- • è riconosciuta una detrazione del 19% delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente;
- • è riconosciuta una detrazione del 19% delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le Università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca;
- • sono indicate separatamente le somme restituite al soggetto erogatore nel 2015 da quelle residue provenienti dalle dichiarazioni degli anni precedenti o dalla Certificazione Unica 2016;
- • è prorogata la detrazione del 50 % per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- • è prorogata la detrazione del 50 % per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
- • è prorogata la detrazione del 65 % per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;
- • è prorogata la detrazione del 65 % per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
- • è riconosciuta una detrazione del 65% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- • passa da 2.065 a 30.000 euro annui l’importo massimo delle erogazioni liberali a favore delle Onlus per cui è possibile fruire della detrazione del 26%;
- • nel quadro CR sono state eliminate le sezioni I-A e I-B, relative al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero, in quanto l’intera disciplina che regolamenta tale credito è stata oggetto di revisione da parte del decreto internazionalizzazione (D.Lgs. 147/2015) che ha esteso a tutti i contribuenti le disposizioni in precedenza riservate a coloro che producevano solo particolari tipologie di redditi. Pertanto, i contribuenti che intendono avvalersi della relativa agevolazione sono tenuti a compilare il quadro CE presente sul fascicolo 3;
- • in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, è riconosciuto un credito d’imposta (rigo CR16) commisurato al compenso corrisposto agli arbitri o agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita per un importo massimo di 250 euro;
- • nel rigo RN30 è aggiunta la colonna 4, per l’indicazione della quota di credito d’imposta cultura attribuita al socio di società semplice;
- • nel caso in cui si intenda correggere o integrare un precedente Mod. Unico 2016, nel rigo RN42 è stata aggiunta una colonna per l’indicazione dell’eccedenza a credito Irpef chiesta a rimborso con la precedente dichiarazione e già erogata;
- • nel caso in cui si intenda correggere o integrare un precedente Mod. Unico 2016, nei righi RV6 (addizionale regionale) e RV14 (addizionale comunale) è stata aggiunta una colonna per l’indicazione dell’eccedenza a credito chiesta a rimborso con la precedente dichiarazione e già erogata;
- • sono stati aggiunti i righi RX37 e RX38 (imposte sostitutive quadro RQ) ;
- • è riconosciuta la sostituzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali già prevista per l’Imu, anche per l’Imi e l’Imis;
- • è riconosciuta l’esenzione dall’Irpef alle borse di studio corrisposte dalla Provincia Autonoma di Bolzano per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero.
Fonte: Frizzera