Con il decreto 24 febbraio 2016, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 5 aprile 2016, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha stabilito che in caso di adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento preadottivo di un minore, le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, hanno diritto all’indennità di maternità per un periodo di cinque mesi.
In particolare, sarà l’Ente autorizzato, che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione internazionale, a certificare la data di ingresso del minore e l’avvio presso il tribunale italiano delle procedure di conferma della validità dell’adozione o di riconoscimento dell’affidamento preadottivo. Quanto disposto dall’art. 1 del decreto in oggetto, sostituisce l’art. 2 del D.M. 4 aprile 2002.
Gestione del rapporto Maternità e tutela delle donne – discriminazione
Schema di decreto legislativo attuativo del Jobs Act
Sintesi |
Dettaglio |
Flessibilità fruizione congedo di maternità |
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Estensione congedo di paternità |
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Estensione arco temporale congedo parentale |
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Fruizione congedo parentale |
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Estensione tutele previste per genitori naturali a genitori adottivi o affidatari |
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Estensione tutela lavoratrici e lavoratori iscritti alla gestione separata |
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Estensione dell’indennità di maternità anche al padre |
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Telelavoro connesso ad esigenze di cure parentali |
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Congedo donne vittime di violenza di genere |
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1. Schema di Decreto Legislativo attuativo 20 febbraio 2015
Il Consiglio dei Ministri, in data 20 febbraio 2015, ha approvato uno schema di decreto legislativo attuativo, contenente disposizioni in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a norma dell’articolo 1, commi 8 e 9 della L. n. 183 del 2014.
Il provvedimento è stato successivamente approvato in via definitiva dal Governo (D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015), modifica il T.U. a tutela e sostegno della maternità e paternità (D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001) ed è in vigore dal 25 giugno 2015.
Anche se le specifiche modifiche, nel dettaglio, saranno trattate nel prosieguo dell’opera, laddove saranno affrontati, di volta in volta, gli istituti e gli argomenti da tali modifiche interessati, giova sin da ora ricordare, in sintesi, gli ambiti di intervento del provvedimento in esame e le finalità del medesimo.
2. Sintesi delle modifiche. Il congedo di maternità
Il decreto interviene, innanzitutto, sul congedo obbligatorio di maternità, al fine di rendere più flessibile la possibilità di fruirne:
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in caso di parto prematuro, i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di congedo di maternità post partum anche quando la somma dei due periodi superi il limite complessivo dei 5 mesi;
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nell’ipotesi di ricovero del neonato, è prevista la possibilità di usufruire di una sospensione del congedo di maternità (una sola volta, per ogni figlio), a fronte di idonea certificazione medica che attesti il buono stato di salute della madre.
3. Il congedo di paternità
In materia di congedi di paternità, viene estesa ad alcune categorie di lavoratori, e quindi non solo ai lavoratori dipendenti come attualmente previsto, la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti. In particolare, tale estensione concerne le ipotesi in cui il padre sia lavoratore autonomo o un libero professionista, nonché il caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma.
Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione auto-certificativa.
Quanto al congedo di paternità in caso di adozione o affidamento, esso spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore anche qualora la madre non sia lavoratrice e debba recarsi all’estero per l’adozione internazionale. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica, in questo caso, la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore.
4. Il congedo parentale
Il decreto prevede anche un’estensione massima dell’arco temporale di fruibilità del congedo parentale – nonché del prolungamento del medesimo nei casi di minori con grave handicap – dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12 anni. Il periodo di congedo parentale retribuito al 30% viene portato dai 3 anni di età del bambino a 6 anni; quello non retribuito va dai 6 anni di vita del bambino ai 12 anni. Analoga previsione viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento, per i quali la possibilità di fruire del congedo parentale (e del trattamento economico relativo) inizia a decorrere dall’ingresso del minore in famiglia. In ogni caso, resta invariata la durata complessiva del congedo.
Quanto alle modalità di fruizione del congedo parentale, in caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, della possibilità di fruizione su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi in esame è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al Testo unico. La disposizione in commento non si applica al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.
Il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai CCNL e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.
5. Adozioni e affidamenti
Sono state, inoltre, previste norme volte a tutelare la genitorialità in caso di adozioni e affidamenti, con estensione di tutele riconosciute ai genitori naturali (diritto alla sospensione del congedo di maternità, divieto di lavoro notturno, previsione di un’indennità per le lavoratrici iscritte alla gestione separata).
6. Lavoratrici e lavoratori iscritti alla gestione separata
È stato espressamente previsto il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla gestione separata all’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla gestione dei contributi previdenziali, da parte del committente.
6A. Lavoratrici autonome, imprenditrici agricole e libere professioniste
Il D.Lgs. n. 80 del 2015 ha modificato la rubrica del Capo XI (ora intitolato “Lavoratori autonomi” e XII (ora “Liberi professionisti”) del D.Lgs. n. 151 del 2001, stabilendo innanzitutto che l’indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole di cui all’art. 66 del Testo Unico della maternità spetta al padre lavoratore autonomo, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre lavoratrice autonoma o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. L’indennità in questione viene erogata previa domanda all’INPS, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre lavoratore autonomo ne rende dichiarazioneauto-certificativa. In caso di adozione o di affidamento, l’indennità spetta, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto all’art. 26.
Analoga disciplina è prevista nel Capo XI agli artt. da 70 a 72, come modificati dal D.Lgs. in esame per i liberi professionisti.
7. Telelavoro
Oltre agli interventi di modifica T.U. a tutela e sostegno della maternità, il D.Lgs. in esame contiene due disposizioni innovative in materia di telelavoro e di donne vittime di violenza di genere (cfr. paragrafo successivo).
La norma sul telelavoro prevede benefici per i datori di lavoro privato che vi facciano ricorso per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti. In particolare, i telelavoratori che rientrino nella fattispecie individuata dallo schema di decreto sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalle leggi e dai contratti collettivi, per l’applicazione di particolari normative ed istituti.
8. Congedo delle donne vittime di violenza di genere
La seconda norma introduce il congedo per le donne vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione debitamente certificati. Le lavoratrici interessate (dipendenti di datore di lavoro pubblico o di imprese private; collaboratrici a progetto) hanno diritto di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a detti percorsi e ad esse sono garantiti il computo di tale periodo nell’anzianità di servizio, l’intera retribuzione, la maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, del trattamento di fine rapporto. Inoltre, è stato anche introdotto il diritto di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e, successivamente, di nuovo a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice stessa.
9. Applicazione
Infine, è stato previsto che le disposizioni del presente schema di decreto – con esclusione dell’articolo 24, che concerne la destinazione di risorse alle misure di conciliazione tra vita professionale e privata – si applichino in via sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015 medesimo.
10. Conciliazione tra vita professionale e vita privata
In via sperimentale, per il triennio 2016-2018, il 10 per cento delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello è destinato alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, sono definiti criteri e modalità per l’utilizzo delle risorse, attraverso l’adozione di modelli finalizzati a favorire la stipula di contratti collettivi aziendali. Il medesimo decreto definisce ulteriori azioni e modalità di intervento in materia di conciliazione tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l’adozione di linee guida e modelli finalizzati a favorire la stipula di contratti collettivi aziendali.
11. Clausola di salvaguardia
Il D.Lgs. n. 80 del 2015 ha stabilito che il Ministero dell’economia e il Ministero del lavoro provvederanno al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dal decreto. Qualora siano riscontrati o siano ipotizzabili scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell’economia, sentito il Ministro del lavoro, provvede con proprio decreto alla rideterminazione dei benefici previsti.
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