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Fondo di integrazione salariale – Disciplina

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Con decreto 3 febbraio 2016, n. 94343 (pubblicato sulla G.U. n. 74 del 30 marzo 2016), il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia, disciplina il Fondo di integrazione salariale, che ha lo scopo di continuare ad assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ai lavoratori dei settori non rientranti nella normativa in materia di integrazione salariale e per i quali non sia stato costituito un fondo di solidarietà bilaterale di settore.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, in attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 148/2015, il Fondo di solidarietà residuale, già istituito presso l’Inps, assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale.

Lo scopo del Fondo è quello di continuare ad assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ai lavoratori dei settori non rientranti nella normativa in materia di integrazione salariale per i quali non sia stato costituito un fondo di solidarietà bilaterale di settore.

Sono soggetti interessati alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione delle norme sulle integrazioni salariale e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi.

Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti.

Sono destinatari delle prestazioni i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, che abbiano un’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

L’anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.

Per gli apprendisti, alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario lavorativo, il periodo di apprendistato è prolungato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

Il Fondo di integrazione salariale garantisce:

  • un assegno di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell’orario di lavoro, ed è corrisposto per un periodo massimo di dodici mesi in un biennio mobile. Per l’ammissione all’assegno di solidarietà, il datore di lavoro presenta in via telematica all’Inps domanda di concessione, corredata dall’accordo collettivo aziendale. Alla domanda deve essere allegato l’elenco dei lavoratori interessati dalla riduzione di orario, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali;
  • un’ulteriore prestazione consistente nell’assegno ordinario, nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale. La domanda di accesso alla prestazione deve essere presentata all’Inps territorialmente competente in relazione all’unità produttiva non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Gli interventi e i trattamenti sono autorizzati dalla struttura territoriale Inps competente in relazione all’unità produttiva.

Alla sede Inps ove si trova la sede legale del datore di lavoro o presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l’accentramento della posizione contributiva. Per ciascuna unità produttiva, i trattamenti relativi alle prestazioni non possono comunque superare la durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile.

L’erogazione delle prestazioni è effettuata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga e tale importo gli sarà successivamente rimborsato o potrà essere utilizzato a conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

La sede Inps territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta del datore di lavoro. Il fondo è finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, nella misura rispettivamente di due terzi e di un terzo.

L’aliquota di finanziamento del fondo è fissata:

a) allo 0,65%, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti;

b) allo 0,45%, per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti.

I datori di lavoro di cui alla lettera a) e che risultano già iscritti al fondo di solidarietà residuale sono tenuti a versare il contributo dello 0,65% dal 1º gennaio 2016.

E’ stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all’utilizzo delle prestazioni indicate, pari al 4% della retribuzione persa. I datori di lavoro che occupano mediamente, alla data del 1° gennaio 2016, da più di 5 a 15 dipendenti nel semestre precedente, compresi gli apprendisti, possono richiedere le prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale per gli eventi di riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016. Il decreto disciplina altresì l’amministrazione e i compiti del Comitato amministratore del Fondo di integrazione salariale.

Fonte: ipsoa

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