Home Società e imprese Bilancio e principi contabili La data di approvazione del bilancio e il versamento delle imposte

La data di approvazione del bilancio e il versamento delle imposte

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Dalla data dell’Assemblea che approva il bilancio derivano una serie di scadenze. Qualora la società deliberi di distribuire gli utili, entro i 20 giorni successivi è necessario pagare l’imposta di registro (misura fissa di 200,00 €) e portare il verbale di approvazione del bilancio a registrare prezzo l’Agenzia delle Entrate.

Entro 30 giorni gli amministratori devono provvedere a depositare presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente il bilancio d’esercizio, la relazione sulla gestione (se obbligatoria), la relazione del collegio sindacale e dell’eventuale soggetto incaricato del controllo contabile (se presente/i), il verbale di approvazione del bilancio o, nel caso di Srl che approva il bilancio in forma non assembleare, delle decisioni assunte da ciascun socio da cui risulti con chiarezza il consenso all’approvazione del bilancio.

Dalla stessa data decorrono i termini per il versamento delle imposte Ires ed Irap.

In base a quanto previsto dall’art. 17 D.P.R. 435/2001, per determinare il termine entro cui le società di capitali ed enti equiparati devono effettuare il pagamento delle imposte, è necessario considerare:

  • la data di chiusura dell’esercizio;
  • la data di approvazione del bilancio.

Approvazione del bilancio nei termini ordinari

Se il bilancio viene approvato nei termini ordinari, e quindi entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (art. 2364 cod. civ.), il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Questo termine deve essere rispettato anche dai soggetti Ires che non sono tenuti ad approvare il bilancio.

Di conseguenza, in caso di esercizio coincidente con l’anno solare (1.1.2015-31.12.2015) e approvazione del bilancio entro il 29 aprile 2016, il versamento del saldo 2015 e della prima rata di acconto 2016 Ires ed Irap, sempre se dovute, va effettuato entro il 16 giugno, o 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

Nel caso invece di esercizio non coincidente, ad esempio 1.06.2015 – 31.03.2016, e approvazione del bilancio entro il 29 luglio 2016, il versamento del saldo/prima rata di acconto va effettuato entro il 16 settembre 2016, o 16 ottobre con la maggiorazione dello 0,40%.

Approvazione del bilancio oltre i termini ordinari

Il bilancio può non essere approvato nei termini ordinari qualora nello statuto sia previsto un termine maggiore, comunque non superiore a centottanta giorni e nell’ipotesi in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, “ovvero” quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura ed all’oggetto della società.

In questo caso, ovvero nel caso di differimento dei termini di approvazione del bilancio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40%.

Nel caso ad esempio di una società con esercizio coincidente con l’anno solare (1.1.2015 – 31.12.2015) e approvazione del bilancio in data 10 giugno 2016, il versamento del saldo Ires deve essere effettuato entro il 16 luglio 2016, ovvero entro il 20 agosto 2016 con la maggiorazione dello 0,40%.

Mancata approvazione del bilancio

Qualora il bilancio non venga approvato bisogna comunque effettuare il versamento delle imposte.

Se l’approvazione doveva avvenire nei termini ordinari, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta; se l’approvazione poteva avvenire nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello entro il quale vi sarebbe dovuta essere l’approvazione del bilancio. In entrambi i casi c’è la possibilità di differimento del termine di 30 giorni con il versamento della maggiorazione dello 0,40%.


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