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I NUOVI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO

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La Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) ha modificato in modo significativo la disciplina relativa ai termini di accertamento nel settore delle II.DD. e dell’Iva.

La riforma ha abrogato la norma sul cd. raddoppio dei termini in presenza di fattispecie penalmente rilevanti ma ha contestualmente ampliato gli ordinari termini di decadenza per l’accertamento  della dichiarazione infedele od omessa.

Le suddette novità entrano in vigore a decorrere dal periodo di imposta 2016 con riferimento, quindi all’Unico 2017.

Il termine entro cui devono essere operati gli accertamenti tributari sembra più orientato a salvaguardare le esigenze di gettito piuttosto che a perseguire finalità o esigenze di carattere sistematico.

Modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016

Il termine di accertamento ordinario è stato esteso da quattro a cinque anni nel caso di avvenuta presentazione della dichiarazione e da cinque a sette anni nel caso di dichiarazione omessa.

Altra novità, nel corpo degli artt. 43, D.P.R. 600/1973 e 57, D.P.R. 633/1972, è l’equiparazione quanto ai termini per l’accertamento della dichiarazione nulla (ossia presentata oltre il termine di 90 giorni) a quella omessa.

Le nuove disposizioni hanno ampliato di un anno (nelle ipotesi di dichiarazione infedele) e di due anni (nelle ipotesi di dichiarazione omessa o nulla) il termine per l’accertamento.

Il nuovo regime trova applicazione per gli avvisi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e, pertanto, per gli avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta 2016 e successivi il termine di decadenza sarà

  • il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata,
  • il settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione sarebbe dovuta essere presentata.

L’intervento legislativo riguarda esclusivamente i termini relativi alle II.DD. ed all’Iva mentre non sono stati modificati i termini riguardanti gli altri settori impostivi.

Disciplina transitoria

Il co. 132 prevede una apposita disciplina transitoria per gli avvisi di accertamento emessi relativamente ai periodi di imposta precedenti al 2016. Per tali atti si applicheranno ancora i previgenti termini di accertamento; rimarrà, peraltro, operativa la previsione del raddoppio dei termini in caso di violazione penalmente rilevante ma solo a condizione che la denuncia sia stata inoltrata entro i termini ordinari di accertamento.

La Legge di Stabilità 2016, infatti, non ha riproposto in merito a tali atti la «clausola di salvaguardia» prevista dal D.Lgs. 128/2015 e, pertanto, per gli avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta fino, al più tardi, il 2015 il termine di decadenza è:

  • in presenza di violazioni non integranti un reato tributario, il 31 dicembre del quarto anno (dichiarazione infedele) o del quinto anno (dichiarazione omessa) successivo al periodo di imposta di riferimento;
  • in presenza di violazioni che integrano un reato tributario, il 31 dicembre dell’ottavo anno (dichiarazione infedele) o del decimo anno (dichiarazione omessa) successivo al periodo di imposta di riferimento purchè la denuncia penale sia stata effettivamente presentata entro la scadenza del termine ordinario.

Dichiarazione integrativa

I contribuenti possano presentare una dichiarazione integrativa ed accedere al ravvedimento operoso sino alla scadenza dei termini ordinari di accertamento, in tale ipotesi i termini per l’accertamento ai fini delle II.DD. e dell’Iva iniziano a decorrere dalla presentazione della dichiarazione integrativa.

Fonte: Frizzera

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