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Lo Spesometro e le comunicazione delle operazioni con “paradisi fiscali”

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In relazione alle comunicazioni di dati da effettuare con il c.d. “modello polivalente”, l’Agenzia delle Entrate ha previsto:

  • la proroga al 20.9.2016 della comunicazione delle operazioni relative al 2015 con soggetti re­sidenti in Stati a fiscalità privilegiata (c.d. “paradisi fiscali”), c.d. comunicazione black list;
  • l’esclusione dallo “spesometro” per le operazioni attive, relative al 2015, di importo unitario in­feriore a 3.000,00 euro al netto dell’IVA, effettuate da commercianti al minuto e soggetti equi­parati di cui all’art. 22 del DPR 633/72;
  • l’esclusione dallo “spesometro” per le operazioni attive, relative al 2015, di importo unitario in­fe­riore a 3.600,00 euro al lordo dell’IVA, effettuate da agenzie di viaggio di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72;
  • l’esclusione dallo “spesometro”, anche in relazione al 2015, a favore delle Pubbliche Ammini­strazioni.

Differimento del termine per la comunicazione “black list

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 25.3.2016 n. 45144, ha disposto il differimento al 20.9.2016 del termine per la comunicazione:

  • delle operazioni con controparti residenti o localizzate negli Stati a fiscalità privilegiata di cui al DM 4.5.99 e al DM 21.11.2001 (c.d. “paradisi fiscali”);
  • relativa al 2015.

La comunicazione è effettuata mediante il modello di comunicazione polivalente, pubblicato dall’A­genzia delle Entrate sul proprio sito Internet, unitamente alle istruzioni e alle specifiche tecniche.

La scadenza del 20.9.2016 opera in deroga a quella “ordinaria” prevista dall’art. 8 co. 2 del provv. Agenzia Entrate 2.8.2013 n. 94908, fissata al 10 aprile dell’anno successivo (per le comunicazioni relative al 2015 si tratta dell’11.4.2016, cadendo il termine legale di domenica) per i soggetti che liqui­dano l’IVA con periodicità mensile, ovvero al 20 aprile dell’anno successivo per i rimanenti sog­getti, con riferimento ai seguenti adempimenti:

  • comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (c.d. “spe­sometro”), di cui all’art. 21 del DL 31.5.2010 n. 78 conv. L. 30.7.2010 n. 122;
  • comunicazione delle operazioni relative al turismo effettuate con denaro contante, di cui al­l’art. 3 co. 2-bis del DL 2.3.2012 n. 16 conv. L. 26.4.2012 n. 44;
  • comunicazioni dovute dalle imprese che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili (se viene utilizzato il “modello polivalente”).

Come si evince dalle motivazioni al provv. 25.3.2016, la proroga del termine per la comunicazione “black list” relativa al 2015 si è resa necessaria “per consentire ai contribuenti di transitare più age­volmente dalla modalità di comunicazione (…) su base mensile e trimestrale a quella su base an­nuale”; come precisato dal comunicato stampa del 24.3.2016 della stessa Agenzia delle Entrate, in partico­lare, la proroga permetterebbe agli operatori di adeguare i software necessari per l’invio delle co­mu­nicazioni.

Contribuenti che inviano le comunicazioni entro l’11.4.2016 o entro il 20.4.2016

Per i contribuenti che decidono di inviare le comunicazioni “black list” relative al 2015, entro i ter­mini dell’11.4.2016 o del 20.4.2016 (a seconda della periodicità delle liquidazioni IVA), appare rea­li­stico ritenere che non vi sia più alcun obbligo di reinviare i medesimi dati con l’eventuale nuovo trac­ciato informatico che verrebbe predisposto, in quanto già acquisiti dall’Agenzia delle Entrate.

Esoneri dallo “SPESOMETRO”

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 6.4.2016 n. 49798, ha previsto alcuni esoneri in merito all’ob­bligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. “spesometro”), di cui all’art. 21 del DL 78/2010, per i dati relativi al 2015.

L’emanazione del provvedimento era stata annunciata dall’Agenzia delle Entrate in data 1.4.2016, con il comunicato stampa n. 64.

Commercianti al minuto

Sono escluse della comunicazione in esame le operazioni attive, effettuate da commercianti al mi­nu­to e soggetti equiparati ex art. 22 del DPR 633/72:

  • di importo unitario inferiore a 3.000,00 euro, al netto dell’IVA;
  • relative all’anno 2015.

Agenzie di viaggio

Sono, inoltre, escluse della comunicazione in esame le operazioni attive, effettuate da agenzie di viag­gio ex art. 74-ter del DPR 633/72:

  • di importo unitario inferiore a 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA;
  • relative all’anno 2015.

A differenza di quanto indicato nel comunicato stampa Agenzia delle Entrate 1.4.2016 n. 64 (e di quanto già previsto per le annualità precedenti al 2015), la soglia al di sotto del quale è applicabile l’esonero è stata fissata nella misura di 3.600,00 euro al lordo dell’IVA.

L’esclusione risulta quindi identica a quella già prevista dal provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908, per i corrispettivi di importo inferiore a 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA, se relativi ad opera­zio­ni non sog­gette all’obbligo di emissione della fattura (sempreché la fattura non venga comunque emessa).

Amministrazioni pubbliche e amministrazioni autonome

Sono integralmente esonerate dall’obbligo di effettuare la comunicazione relativa al 2015, come per gli anni precedenti:

  • le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 co. 2 della L. 31.12.2009 n. 196;
  • nonché le Amministrazioni autonome.

Prima della pubblicazione del provv. Agenzia delle Entrate 6.4.2016 n. 49798, l’esonero per le Pub­bliche Amministrazioni era invece limitato alle sole operazioni “documentate da fattura elettro­nica”, in base a quanto previsto dal provv. 5.11.2013 n. 128483.

Secondo quanto indicato nelle motivazioni del provv. 6.4.2016, l’esonero rappresenta la diretta con­se­guenza degli intervenuti obblighi di fatturazione elettronica nei confronti della P.A. e dell’intro­du­zione della disciplina di “split payment”, nell’ottica di una “progressiva semplificazione degli adem­pimenti di natura tributaria e al fine di non gravare di ulteriori incombenze gli enti pubblici”.

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