E’ stato diffuso dall’Agenzia delle Entrate il modello per il riconoscimento delle perdite non utilizzate in caso di accertamento di maggiori redditi. Il modello perdite si invia tramite Pec entro il termine per la presentazione del ricorso.
Accertamenti e perdite
L’articolo 25 del Dlgs 158/2015 ha introdotto un nuovo comma nell’articolo 42 del Dpr 600/1973, per disciplinare un aspetto da sempre controverso in materia di accertamento, cioè l’utilizzo delle perdite pregresse. La norma dispone che, fatte salve le specifiche regole previste per il consolidato fiscale, in sede di accertamento di maggiori redditi, il contribuente ha la facoltà di chiedere che siano portate in diminuzione le perdite pregresse non utilizzate. Per maggiori perdite, precisa la legge, si intendono quelle che erano già in essere, e ancora non impiegate, alla data di chiusura del periodo di imposta oggetto di accertamento.
Con il Provvedimento diffuso nei giorni scorsi, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello chiamato “Ipea” e dettato le regole operative sulle modalità di presentazione e all’attività degli Uffici.
L’Agenzia stabilisce, in primo luogo, che possono essere richieste in compensazione dei maggiori redditi accertati, soltanto le perdite pregresse (che erano sorte prima dell’esercizio oggetto di accertamento e che ancora esistevano al termine di tale esercizio) non ancora utilizzate alla data di presentazione del modello. Si considerano “già utilizzate” a questi fini le perdite pregresse scomputate nelle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente relative ai periodi d’imposta successivi a quello oggetto di rettifica, nonché quelle rettificate o scomputate dall’Ufficio a seguito di precedenti avvisi di accertamento.
Modello e trasmissione
Il Modello ha una struttura estremamente semplice. Oltre ai dati del contribuente e a quelli dell’accertamento, occorre ricostruire, nel quadro US, la situazione delle perdite maturate in esercizi antecedenti a quello oggetto di rettifica, distinguendo la relativa formazione (anno per anno) e i successivi utilizzi (cioè la particoloe di perdite non più disponibile per lo scomputo), indicando infine la particoloe residua di cui si chiede l’impiego in sede di accertamento.
Il Modello, da presentare entro il termine per proporre ricorso, è trasmesso, unitamente ad una copia di un documento di identità del firmatario, all’indirizzo Pec dell’Ufficio che ha emesso l’avviso di accertamento. Con un futuro provvedimento sarà prevista la trasmissione attraverso i canali telematici del fisco. Il modello sospende di 60 giorni i termini per ricorrere, senza peraltro precludere la possibilità di presentare istanza di accertamento con adesione.
Accertamento con adesione
Se si è già attivato il procedimento di adesione, il modello va presentato nel termine per il ricorso, calcolato tenendo conto dei 90 giorni in più previsti per il procedimento stesso. La presentazione del modello in questo caso sospende il termine per il ricorso di ulteriori 60 giorni. Nell’atto di adesione, l’Ufficio evidenzia le perdite utilizzabili; se l’adesione non si raggiunge, l’Ufficio ricalcola comunque le imposte al netto delle perdite. L’esito di questo ricalcolo non costituisce atto autonomo rispetto all’accertamento originariamente notificato.
Se invece l’accertamento con adesione è avviato prima della notifica dell’accertamento, il modello Ipea deve essere presentato nel corso del contraddittorio. Se l’adesione non si perfeziona, nel successivo avviso di accertamento l’Ufficio tiene comunque conto della richiesta di scomputo delle perdite e accerta l’imponibile già al netto del relativo importo.