MODALITÀ, TERMINI E INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DA COMUNICARE
IMPRESE E PROFESSIONISTI
L’adempimento è disciplinato dall’art. 1 del DL 25.3.2010 n. 40, conv. L. 22.5.2010 n. 73.I soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a comunicare le operazioni che vedono in qualità di controparti soggetti (aventi la qualifica di “operatori economici”) residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
La comunicazione avviene compilando il quadro BL del modello di comunicazione polivalente barrando, nel rigo BL002, il codice 2 “Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata”.
Operazioni da comunicare
Devono essere comunicate le seguenti operazioni, se registrate o soggette a registrazione:
- cessioni di beni;
- acquisti di beni;
- prestazioni di servizi rese;
- prestazioni di servizi ricevute,
le quali vedono come controparte un operatore economico residente o localizzato in uno Stato a fiscalità privilegiata.
Devono essere in ogni caso comunicate, indipendentemente dalla sussistenza di obblighi di fatturazione e di registrazione, le prestazioni di servizi che non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA per carenza del requisito di territorialità.
Esclusione per le operazioni di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 21 del DLgs. 175/2014, le quali decorrono dal periodo d’imposta 2014, è stato previsto l’obbligo di comunicare le operazioni solo se il relativo importo, assunto su base annuale, eccede la soglia di 10.000,00 euro.
Nelle circolari 30.12.2014 n. 31 e 19.2.2015 n. 6, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il limite di 10.000,00 euro deve intendersi riferito alla totalità delle operazioni effettuate nell’anno solare con le controparti residenti o localizzate in Stati a fiscalità privilegiata. è, quindi, sufficiente che l’operatore italiano ecceda, in via cumulativa, la soglia di 10.000,00 euro perché lo stesso sia tenuto a segnalare tutte le operazioni che vedono come controparti gli operatori economici residenti o localizzati nei “paradisi fiscali”, comprese quelle di importo di carattere scarsamente significativo.
INDIVIDUAZIONE DEI “PARADISI FISCALI”
L’obbligo di comunicazione riguarda le operazioni con controparti aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori inseriti nelle “black list” di cui ai DM 4.5.99 e 21.11.2001.
Ai fini della sussistenza dell’obbligo, è sufficiente che lo Stato estero sia ricompreso in uno solo dei due elenchi sopra menzionati. Inoltre, in virtù del rinvio della norma ai soli “Stati o territori”, e non ai regimi fiscali contenuti nelle due liste in questione, non devono essere considerate le limitazioni contenute negli artt. 2 e 3 del DM 21.11.2001 (quest’ultimo abrogato dal DM 30.3.2015).
Visto che, ai fini della sussistenza dell’obbligo, è sufficiente che lo Stato estero sia ricompreso in una sola delle liste, risultano ininfluenti gli interventi operati prima dal DM 30.3.2015 e poi dal DM 18.11.2015, i quali hanno eliminato dalla lista nera del DM 21.11.2001 rispettivamente Filippine, Malaysia e Singapore, nonché Hong Kong. I rapporti con tali Stati continuano, quindi, ad essere monitorati ai fini dell’obbligo di comunicazione in esame, in quanto tali Stati fanno tuttora parte del DM 4.5.99.
Sulla base di quanto detto, l’elenco degli Stati rilevanti ai fini dell’obbligo di comunicazione è il seguente.
Black list valevole ai fini della comunicazione ex art. 1 del DL 40/2010 | ||
Alderney (Isole del Canale) | Guatemala | Nauru |
Andorra | Guernsey (Isole del Canale) | Niue |
Angola | Herm (Isole del Canale) | Nuova Caledonia |
Anguilla | Hong Kong | Oman |
Antigua | Isola di Man | Panama |
Antille Olandesi | Isole Cayman | Polinesia francese |
Aruba | Isole Cook | Portorico |
Bahamas | Isole Marshall | Saint Kitts e Nevis |
Bahrein | Isole Turks e Caicos | Saint Lucia |
Barbados | Isole Vergini britanniche | Saint Vincent e Grenadine |
Barbuda | Isole Vergini statunitensi | Salomone |
Belize | Jersey (Isole del Canale) | Samoa |
Bermuda | Kenya | Sant’Elena |
Brunei | Kiribati | Sark (Isole del Canale) |
Costarica | Libano | Seychelles |
Dominica | Liberia | Singapore |
Emirati Arabi Uniti | Liechtenstein | Svizzera |
Ecuador | Macao | Taiwan |
Filippine | Malaysia | Tonga |
Gibilterra | Maldive | Tuvalu |
Giamaica | Mauritius | Uruguay |
Gibuti | Monaco | Vanuatu |
Grenada | Montserrat |
Stati menzionati nell’art. 3 del DM 21.11.2001
Il DM 30.3.2015 ha abrogato l’art. 3 del DM 21.11.2001, il quale riportava la lista dei c.d. “paradisi fiscali limitatamente a determinate tipologie societarie”. Questa era destinata ad essere sostituita da una nuova lista, emanata con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, la quale non ha però mai visto la luce, in quanto nel frattempo, con la L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) si sono ridefiniti i criteri di individuazione degli Stati a fiscalità privilegiata valevoli nell’ambito della normativa CFC (di cui il DM 21.11.2001 è – o meglio era – norma di attuazione), legandoli in ogni caso ad una tassazione nominale estera inferiore al 50% di quella italiana, e non più alla presenza dello Stato in una determinata black list.
Ciò posto, esistono quattro Stati (Angola, Giamaica, Kenya e Portorico) presenti solo nell’art. 3 del DM 21.11.2001 e non nel DM 4.5.99. Per le transazioni con operatori localizzati in questi Stati, se si guarda al dato formale dell’abrogazione del suddetto art. 3, la comunicazione non dovrebbe più essere obbligatoria. Se, invece, si adotta un approccio prudenziale, occorre continuare a segnalare le operazioni con questi quattro Stati anche per il 2015.
Periodicità e termini
La comunicazione ha periodicità annuale, per effetto delle modifiche apportate alla materia dal DLgs. 175/2014.
Lo stesso decreto non ha, però, espressamente disciplinato la materia dei termini di presentazione; in un’ottica sostanziale si dovrebbero ritenere applicabili i termini previsti per il c.d. “spesometro” (11.4.2016 per i contribuenti con liquidazione IVA mensile e 20.4.2016 per i contribuenti trimestrali), ipotizzando che la ratio della modifica legislativa sia quella di accorpare gli adempimenti, prevedendo un invio unico del modello.
SCHEDE PAESE
Nel prosieguo si forniscono alcune “schede Paese” con l’obiettivo di guidare, per i prossimi adempimenti, l’operatore nel momento in cui riceve una fattura da un fornitore localizzato in Stati con i quali si presume un più elevato interscambio (Svizzera, Principato di Monaco, Emirati Arabi, Singapore, Hong Kong, Malaysia). Trattasi, essenzialmente, dell’indicazione separata dei costi nel modello UNICO (la quale riguarda gli Stati inclusi nella black list di cui al DM 23.1.2002) e della comunicazione “black list” IVA sin qui commentata (che, come detto, si basa sulle due diverse black list contenute nel DM 4.5.99 e nel DM 21.11.2001).
Nella colonna “2014” sono evidenziati gli obblighi che dovevano essere osservati nel modello UNICO 2015 e nelle comunicazioni “black list” IVA presentate per il 2014.
Nella colonna “2015” sono invece evidenziati gli obblighi che dovranno essere osservati nel modello UNICO 2016 e nel quadro BL del modello di comunicazione polivalente da presentare nell’aprile 2016 con riferimento al 2015. Per quanto riguarda l’indicazione separata dei costi si ipotizza (in assenza di indicazioni ufficiali sul punto):
- che l’esclusione dalla black list dei costi (DM 23.1.2002) di Singapore, Malaysia ed Emirati Arabi Uniti si riferisca a tutto l’anno solare 2015;
- che, al contrario, l’esclusione dalla stessa black list dei costi di Hong Kong non abbia ancora effetto per il 2016.
Svizzera
Per le operazioni che vedono quale controparte un’impresa localizzata in Svizzera la situazione è la seguente.
Adempimento | 2014 | 2015 |
Deducibilità dei costi | Subordinata alla dimostrazione della “sostanza” della società estera, o dell’effettivo interesse economico dell’operazione, per le operazioni con imprese non soggette alle imposte municipali e cantonali | Sempre garantita, nel limite del valore normale. Subordinata alla dimostrazione dell’effettivo interesse economico, per l’eccedenza (operazioni con imprese non soggette alle imposte municipali e cantonali) |
Indicazione separata dei costi nel modello UNICO | Obbligo per le sole operazioni con imprese non soggette alle imposte municipali e cantonali |
Obbligo per le sole operazioni con imprese non soggette alle imposte municipali e cantonali |
Comunicazione black list (IVA) | Obbligo per le operazioni con tutte le imprese svizzere |
Obbligo per le operazioni con tutte le imprese svizzere |
Principato di Monaco
Per le operazioni che vedono quale controparte un’impresa localizzata nel Principato di Monaco la situazione è la seguente.
Adempimento | 2014 | 2015 |
Deducibilità dei costi | Subordinata alla dimostrazione della “sostanza” della società estera, o dell’effettivo interesse economico dell’operazione, per le operazioni con tutte le imprese monegasche, fatta eccezione per quelle che realizzano almeno il 25% del fatturato al di fuori del Principato | Sempre garantita, nel limite del valore normale. Subordinata alla dimostrazione dell’effettivo interesse economico, per l’eccedenza (operazioni con le imprese monegasche che non realizzano almeno il 25% del fatturato al di fuori del Principato) |
Indicazione separata dei costi nel modello UNICO | Obbligo per le operazioni con tutte le imprese monegasche, fatta eccezione per quelle che realizzano almeno il 25% del fatturato al di fuori del Principato | Obbligo per le operazioni con tutte le imprese monegasche, fatta eccezione per quelle che realizzano almeno il 25% del fatturato al di fuori del Principato |
Comunicazione black list (IVA) | Obbligo per le operazioni con tutte le imprese monegasche |
Obbligo per le operazioni con tutte le imprese monegasche |
Emirati Arabi Uniti
Per le operazioni che vedono quale controparte un’impresa localizzata negli Emirati Arabi Uniti la situazione è la seguente.
Adempimento | 2014 | 2015 |
Deducibilità dei costi | Subordinata alla dimostrazione della “sostanza” della società estera, o dell’effettivo interesse economico dell’operazione, per le operazioni con tutte le imprese degli EAU, fatta eccezione per le società petrolifere assoggettate ad imposta | Sempre garantita (gli EAU sono stati eliminati dalla black list di cui al DM 23.1.2002) |
Indicazione separata dei costi nel modello UNICO | Obbligo per le operazioni con tutte le imprese degli EAU, fatta eccezione per le società petrolifere assoggettate ad imposta |
Eliminato ogni obbligo di indicazione separata dei costi |
Comunicazione black list (IVA) | Obbligo per le operazioni con tutte le imprese degli EAU |
Obbligo per le operazioni con tutte le imprese degli EAU |
Singapore
Per le operazioni che vedono quale controparte un’impresa localizzata in Singapore la situazione è la seguente.
Adempimento | 2014 | 2015 |
Deducibilità dei costi | Subordinata alla dimostrazione della “sostanza” della società estera, o dell’effettivo interesse economico dell’operazione, per le operazioni con tutte le imprese di Singapore, fatta eccezione per la Banca Centrale e gli organismi assimilati | Sempre garantita (Singapore è stato eliminato dalla black list di cui al DM 23.1.2002) |
Indicazione separata dei costi nel modello UNICO | Obbligo per le operazioni con tutte le imprese di Singapore, fatta eccezione per la Banca Centrale e gli organismi assimilati | Eliminato ogni obbligo di indicazione separata dei costi |
Comunicazione black list (IVA) | Obbligo per le operazioni con tutte le imprese di Singapore |
Obbligo per le operazioni con tutte le imprese di Singapore |
Hong Kong
Per le operazioni che vedono quale controparte un’impresa localizzata in Hong Kong la situazione è la seguente.
Adempimento | 2014 | 2015 |
Deducibilità dei costi | Subordinata alla dimostrazione della “sostanza” della società estera, o dell’effettivo interesse economico dell’operazione, per le operazioni con tutte le imprese di Hong Kong | Sempre garantita, nel limite del valore normale. Subordinata alla dimostrazione dell’effettivo interesse economico, per l’eccedenza (operazioni con tutte le imprese di Hong Kong) |
Indicazione separata dei costi nel modello UNICO) | Obbligo per le operazioni con tutte le imprese di Hong Kong |
Obbligo per le operazioni con tutte le imprese di Hong Kong |
Comunicazione black list (IVA) | Obbligo per le operazioni con tutte le imprese di Hong Kong |
Obbligo per le operazioni con tutte le imprese di Hong Kong |
Malaysia
Per le operazioni che vedono quale controparte un’impresa localizzata in Malaysia la situazione è la seguente.
Adempimento | 2014 | 2015 |
Deducibilità dei costi | Subordinata alla dimostrazione della “sostanza” della società estera, o dell’effettivo interesse economico dell’operazione, per le operazioni con tutte le imprese della Malaysia | Sempre garantita (la Malaysia è stata eliminata dalla black list di cui al DM 23.1.2002) |
Indicazione separata dei costi nel modello UNICO | Obbligo per le operazioni con tutte le imprese della Malaysia |
Eliminato ogni obbligo di indicazione separata dei costi |
Comunicazione black list (IVA) | Obbligo per le operazioni con tutte le imprese della Malaysia |
Obbligo per le operazioni con tutte le imprese della Malaysia |
[…] la proroga al 20.9.2016 della comunicazione delle operazioni relative al 2015 con soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata (c.d. “paradisi fiscali”), c.d. comunicazione “black list”; […]