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Nuovi chiarimenti per i forfettari

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L’Agenzia delle Entrate ha emanato una nuova circolare (Circolare n.10/E del 4 aprile 2016) con la quale ha fornito ulteriori precisazioni circa il regime dei forfettari.

Semplificazioni e adempimenti ai fini Iva

Come già avveniva per il regime dei contribuenti minimi e per il regime fiscale di vantaggio, il comma 58 stabilisce che i contribuenti in regime forfetario non addebitano l’Iva in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Le fatture emesse non devono, pertanto, recare l’addebito dell’imposta.

Come già chiarito con la circolare n. 17/E del 2012, con riferimento al regime fiscale di vantaggio, nell’ipotesi in cui un soggetto che applica il regime forfetario emetta una fattura senza esercitare la rivalsa, ed il corrispettivo sia incassato nell’anno successivo, nel quale il contribuente applica il regime ordinario, la fattura non andrà integrata con l’IVA, considerato che, ai sensi dell’articolo 6, quarto comma, del DPR n. 633 del 1972, l’operazione si intende comunque effettuata al momento dell’emissione della fattura (anche se diverso da quello in cui un operazione si considera effettuata ai sensi dei commi 1 e 3 dello stesso articolo).

Così, ad esempio le fatture emesse da un forfetario nel 2016, ed incassate nel 2017, non dovranno essere integrate con l’IVA anche se il soggetto – per scelta o per legge – è fuoriuscito dal regime in commento.

Ai sensi del successivo comma 59, i soggetti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972, ossia dalla:

  • registrazione delle fatture emesse (articolo 23 del D.P.R. n. 633 del 1972);
  • registrazione dei corrispettivi (articolo 24 del medesimo D.P.R.);
  • registrazione degli acquisti (articolo 25 del medesimo D.P.R.);
  • tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39 del medesimo D.P.R.), fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione;
  • dichiarazione e comunicazione annuale IVA (articoli 8 e 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998).

In considerazione di quanto precisato nella relazione illustrativa, si ritiene che i medesimi contribuenti possano considerarsi esonerati:

  • dall’obbligo di effettuare la comunicazione di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto – cd. spesometro);
  • dall’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list);

Adempimenti

I contribuenti che applicano il regime forfetario (come già i contribuenti che applicavano il regime dei minimi e di vantaggio) restano soggetti agli obblighi di:

  • numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollettedoganali;
  • certificazione dei corrispettivi, fatta eccezione – per espressa previsione contenuta nel comma 59 – per quelle attività esonerate ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696 (purché, in ogni caso, ottemperino all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante l’annotazione in un apposito registro cronologico, effettuata con le modalità previste dall’art. 24 del D.P.R. n. 633 del 1972 (cfr risoluzione n. 108/E del 23 aprile 2009).
  • integrazione delle fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.

Peraltro, il comma 58 individua, diversamente dal passato, in modo più puntuale le disposizioni da applicare in caso di effettuazione di operazioni attive e passive con operatori non residenti.

In particolare, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono tenuti ad assolvere i seguenti adempimenti:

a) cessioni di beni intracomunitari: le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti appartenenti ad altro Stato membro dell’Unione Europea, continuano, come nel precedente regime fiscale di vantaggio, a non essere considerate cessioni intracomunitarie in senso tecnico, essendo assimilate alle operazioni interne, per le quali l’IVA non viene evidenziata in fattura. Il cedente deve indicare nella fattura emessa nei confronti dell’operatore comunitario che l’operazione, soggetta al regime in esame, “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto1993, n. 331”. Non essendo considerate cessioni intracomunitarie, i medesimi contribuenti non sono tenuti ad iscriversi nella banca dati VIES, né alla compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat (comma 58 lettera b));

b) acquisti di beni intracomunitari: diversamente dal passato, gli acquisti di beni intracomunitari sono ora, per espressa previsione di legge, soggetti alle disposizioni contenute nell’articolo 38, comma 5, lettera c) del D.L. n. 331 del 1993, secondo cui “non costituiscono acquisti intracomunitari…(omissis)… c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l’imposta è totalmente indetraibile a norma dell’articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all’articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari se l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all’articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato. L’ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell’imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;”. (comma 58 lettera c)).

Pertanto, laddove gli acquisti da Paesi comunitari siano di ammontare inferiore ai 10.000 euro, l’IVA è assolta dal cedente nel paese di origine dei beni e, conseguentemente, il cessionario che applica il regime forfetario non ha l’obbligo di iscriversi al VIES, né di compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat, salva la possibilità per lo stesso di optare per l’applicazione dell’imposta in Italia anche prima del raggiungimento della soglia.

Quando, invece, gli acquisti intracomunitari superano il limite dei 10.000 euro l’acquisto assume rilevanza in Italia, secondo le regole ordinarie degli acquisti Ue, e pertanto il cessionario che applica il regime forfetario deve adempiere ai seguenti obblighi:

  • iscrizione al VIES (cfr articolo 35, comma 2, lett. e-bis) del dPR 26 ottobre 1972, n. 633);
  • integrazione della fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario – in base al meccanismo di cui all’articolo 46, comma 1, D.L. 331 del 1993 – indicando l’aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza diritto alla detrazione dell’Iva relativa;
  • compilazione dell’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari ex articolo 50 comma 6, del DL 331 del 1993.

c) prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi: con riguardo a tali operazioni, diversamente dal passato, la modifica normativa dispone che le stesse rimangono soggette alle ordinarie regole e trovano la propria disciplina nelle disposizioni previste dagli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (comma 58 lettera d)).

Pertanto, nel caso di acquisti di prestazioni di servizio intracomunitarie, l’IVA è sempre assolta in Italia, senza che a tal fine il legislatore abbia fissato una soglia minima.

Il cessionario che applica il regime forfetario è soggetto ai medesimi adempimenti previsti con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni per importo superiore a 10.000 euro.

Nel caso di prestazioni di servizio rese ad un committente, soggetto passivo d’imposta, stabilito in un altro Paese Ue, va emessa fattura senza addebito di imposta (articolo 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972) e compilato l’elenco Intrastat delle prestazioni di servizio rese.

d) importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilate, come già anticipato, effettuare esportazioni non costituisce più motivo di preclusione all’accesso e/o permanenza nel regime forfetario e alle suddette operazioni si applicano gli articolo 8, 8-bis, 9, 67 e seguenti del DPR 633 del 1972, , fermo restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare utilizzando il plafond ai sensi dell’ 8, comma 1, lettera c) e comma 2 del medesimo decreto (comma 58, lettera e)).

I principali chiarimenti della circolare 10E/2016
Accesso al regime I contribuenti che iniziano una attività hanno l’obbligo di darne comunicazione con il modello AA9/12 (sanzione da a euro 250 a euro 2.000 in caso di omissione). Nessun obbligo per i soggetti già in attività.
Cambio di regime I contribuenti che nel 2015 avevano optato per il regime ordinario oppure, che avendo iniziato l’attività avevano scelto  il regime di vantaggio, possono transitare nel regime  forfetario.
Note di variazione Iva I soggetti che nei primi mesi del 2016 hanno applicato l’iva nelle fatture e successivamente hanno scelto il regime forfetario, possono emettere la nota di variazione Iva entro il 16 maggio 2016.
Fatture incassate dopo la fuoriuscita dal regime forfetario Non devono essere integrate con l’Iva in quanto, ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del Dpr 633/1972, l’operazione si intende effettuata al momento di emissione della fattura.
Rettifica della detrazione Il rimborso della eventuale eccedenza a credito non è subordinata al rispetto dei requisiti di cui all’articolo 30 del Dpr 633/1972 (“Versamento di conguaglio e rimborso dell’eccedenza”). Devono, invece, essere rispettate le modalità di cui all’articolo 38-bis (“Esecuzione dei rimborsi”).
Beni utilizzati promiscuamente I beni utilizzati promiscuamente concorrono alla formazione il limite (20.000 euro a fine esercizio) riferito all’acquisto di beni strumentali, nella misura del 50%, indipendentemente dalle diverse percentuali contenute nel Tuir.
Compensi erogati a lavoratori dipendenti Nel calcolo del limite di 5.000 di compensi erogati per lavoro dipendente concorrono anche le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari (articolo 60 del TUIR).
Regimi speciali Il regime forfetario è incompatibile anche con il regime di tassazione agevolata “patent box” per i redditi derivanti dall’utilizzo delle opere di ingegno e simili.
Contributi previdenziali ed assistenziali Se eccedenti il reddito determinato forfetariamente, possono essere dedotti dal reddito complessivo. Se il contribuente forfetario e fiscalmente a carico possono essere dedotti anche dai familiari.
Plus-minusvalenze / sopravvenienze Non rilevano fiscalmente le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso di regime, anche se riferite a beni acquistati negli anni precedenti quello di adozione del regime forfetario. Lo stesso vale per le sopravvenienze, sia attive che passive.
Ritenute subite erroneamente Se l’errore non può essere corretto, possono essere chieste a rimborso o scomputate in dichiarazione purchè regolarmente certificate dal sostituto di imposta.

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