Il co. 56 dell’art. 1 della legge di stabilità del 2016 (L. 208/2015) introduce una detrazione dall’IRPEF del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA relativa all’acquisto di particolari tipologie di immobili. La disposizione è stata oggetto di approfondimento da parte del Consiglio nazionale del notariato con lo Studio n. 7-2016/T.
Condizioni per beneficiare dell’agevolazione
L’agevolazione in commento spetta:
- per l’acquisto effettuato entro il 31.12.2016,
- di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B,
- cedute dalle imprese costruttrici.
Soggetti beneficiari della detrazione
La nuova detrazione in commento può essere fruita soltanto dai soggetti IRPEF e quindi dalle persone fisiche.
Poiché, come detto, la norma non richiede che l’immobile acquistato venga destinato ad abitazione principale, la detrazione IRPEF dovrebbe spettare anche ai soci (persone fisiche) di società di persone nel caso in cui l’acquisto agevolato venga effettuato nel 2016 da parte della società.
Requisiti degli immobili residenziali
Il beneficio fiscale riguarda i soli immobili abitativi, ossia quelli rientranti nella categoria catastale A (con l’esclusione degli A/10), di classe energetica A o B (vi rientrano anche gli “immobili aventi caratteristiche di lusso”).
Dato che la norma non dispone che l’immobile residenziale acquistato debba essere destinato ad abitazione principale, la detrazione IRPEF in commento si applica agli acquisti che possono anche consistere nella seconda, terza, ecc. casa del contribuente.
Pertinenze dell’immobile residenziale
E’ possibile beneficiare della detrazione anche per le eventuali pertinenze dell’unità immobiliare residenziale a condizione che sussista il c.d. “vincolo pertinenziale”.
Ad esempio, se il contribuente è già proprietario di un immobile di tipo abitativo (di classe energetica A o B) e nel periodo compreso tra l’1.1.2016 ed il 31.12.2016 acquista, con atto separato, una cantina, sarà possibile fruire della nuova detrazione solo con la costituzione del vincolo pertinenziale (che potrà risultare dall’atto di compravendita).
Soggetto cedente l’immobile – Imprese di ristrutturazione
La norma dispone testualmente che gli immobili siano ceduti “dalle imprese costruttrici”.
La detrazione dovrebbe spettare anche alle cessioni di immobili residenziali poste in essere dalle imprese di “ripristino”.
Acquisti effettuati entro il 31.12.2016
Il co. 56 dell’art. 1 della L. 208/2015 stabilisce che gli acquisti dei suddetti immobili devono avvenire entro il 31.12.2016.
In linea con quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, il Notariato precisa che:
- non è possibile fruire della detrazione con riferimento all’IVA relativa agli acconti corrisposti nel 2015, anche se il rogito risulta essere stipulato nell’anno 2016;
- nel caso in cui l’IVA venga corrisposta nell’anno 2017, nonostante il rogito sia avvenuto entro il 31.12.2016, l’imposta sarà indetraibile.
Aggiornamento:
Prorogata a tutto il 2017 l’agevolazione fiscale prevista dalla L. 19/2017 di conversione del decreto Milleproroghe, per l’acquisto di immobili abitativi di classe energetica A o B di nuova costruzione, in relazione ai quali gli acquirenti persone fisiche possono portare in detrazione dall’Irpef il 50% dell’Iva applicata in fattura dal costruttore.