Il Ministero del lavoro, con l’interpello 21 marzo 2016, n. 11, ha risposto ad un quesito dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, riguardante l’orario di lavoro dei minori con un’età superiore a 15 anni, ma inferiore a 16, titolari di un rapporto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.
Per tali minori, il Ministero ritiene che l’orario di lavoro non possa essere superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali. Nello specifico, l’istante chiede se i minori in questione siano o meno soggetti all’orario di lavoro applicabile agli adolescenti ovvero a quello di 8 ore giornaliere e 40 settimanali.
Per rispondere al quesito il Ministero richiama il disposto dell’art. 1, lett. a) e b), e 18 della L. n. 977/1967.
In particolare, ai sensi dell’art. 1, è considerato bambino il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all’obbligo scolastico (lett. a) mentre è considerato adolescente il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all’obbligo scolastico (lett. b).
L’art. 18, invece, sancisce, per i bambini liberi da obblighi scolastici, che l’orario di lavoro non possa superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali e, per gli adolescenti, che l’orario di lavoro non possa superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
In proposito, anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione è intervenuta per sottolineare le finalità di tutela alle quali è improntata la disciplina dei rapporti di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, sostenendone la prevalenza rispetto a quelle regolanti il rapporto di apprendistato in genere ed affermando che ove gli apprendisti siano fanciulli o adolescenti, sono applicabili i più rigorosi limiti di orario previsti dall’art. 18 L. n. 977/1967 e non, invece, quelli contemplati dalla normativa sull’apprendistato (Cass., Sez. III, sent. n. 9516/2003).
Alla luce di tale quadro normativo, il Ministero ritiene, pertanto, che i quindicenni ancora soggetti all’obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, che costituisce una modalità di assolvimento dell’obbligo stesso, possano effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. n. 977/1967.