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Risparmio Energetico e Ristrutturazione i bonus 2016

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La Legge di Stabilità 2016 ha prorogato il riconoscimento della detrazione spettante per gli interventi di risparmio energetico, relative all’adozione di misure antisismiche e alla messa in sicurezza statica degli edifici, nonché di recupero del patrimonio edilizio.

Ristrutturazione

Dal 1° gennaio 2012 la detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia è stata resa permanente dal Decreto Legge n. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef.

Con la legge di stabilità è stata confermata la misura del 50% anche per le spese sostenute nel 2016.

Detrazione per lavori di riqualificazione energetica

Danno diritto alla detrazione le spese sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
  • il miglioramento termico dell’edificio (coibentazione, pavimenti,  finestre, comprensive di infissi);
  • l’installazione di pannelli solari;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Interventi di riduzione del fabbisogno energetico

Tutti gli interventi singoli o d’insieme che incidono sulla prestazione energetica dell’edificio esistente e che consentono di raggiungere l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori indicati nell’allegato A del D.M. 11 marzo 2008 (come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010) danno diritto alla detrazione per risparmio energetico.

L’indice che misura il risparmio energetico è elaborato a seconda che l’edificio considerato sia residenziale o appartenente ad altra categoria, della zona climatica in cui si trova e del rapporto di forma che lo stesso presenta.

Come chiarito dalla Risoluzione 36/E del 31 maggio 2007 dell’Agenzia delle Entrate, l’indice di fabbisogno energetico necessario per fruire della detrazione deve essere riferito all’intero edificio e non alle singole porzioni immobiliari che lo compongono.

I lavori di ampliamento, demolizione e ricostruzione previsti dal Piano Casa e rientranti nella disciplina delle ristrutturazioni possono usufruire della detrazione del 55% o 65%, come chiarito nella Risoluzione 4/E del 4 gennaio 2011.

Interventi sugli involucri degli edifici

Si tratta delle spese sostenute per interventi eseguiti su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti e riguardanti:

  • strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti);
  • strutture opache verticali (pareti);
  • finestre comprensivi di infissi.

Rientrano in queste categorie di spese quelle sostenute per la fornitura e posa in opera di materiale coibente sulle pareti esterne e di materiali per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti; la fornitura e posa in opera di nuove finestre comprensive di infissi; le integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti e di componenti accessorie (scuri e persiane); demolizione e ricostruzione degli elementi costruttivi.

La detrazione si applica anche alla sostituzione dei portoni di ingresso, a condizione che sia certificato che il portone da sostituire presenta le caratteristiche proprie di una finestra o di una porta-finestra e consenta il conseguimento degli indici di risparmio energetico richiesti per le strutture opache (Risoluzione 475/E del 9 dicembre 2008), a condizione che il locale sia riscaldato (FAQ Enea).

Non è, invece, agevolabile la sostituzione della porta del box auto adiacente all’abitazione.

Inoltre, la semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento dell’involucro degli edifici, qualora questi siano, originariamente già conformi agli indici richiesti, non consente di fruire della detrazione poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico.

Come già anticipato, la Legge di Stabilità 2016, ha esteso la detrazione (nella misura del 65%) anche alle spese (sostenute dal 01/01/2015 al 31/12/2016) per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari elencate nell’allegato M del Decreto Legislativo n. 311/2006. Si tratta, in generale delle spese sostenute per la fornitura e posa in opera di schermi o tende in protezione di una superficie vetrata, che siano dinamici o/e movibili e in grado di regolare i flussi luminosi e termici. Non sono, invece, detraibili quelle schermature aggettanti quando poste con orientamento Nord e le soluzioni fisse o semifisse che non garantirebbero la modulazione variabile dei raggi solari a seconda delle diverse stagioni dell’anno.

Installazione di pannelli solari

Rientrano in questa categoria, le spese sostenute per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (per fini domestici o industriali) per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolatici e università.

Ai fini del beneficio della detrazione è necessario il verificarsi di due condizioni, quali:

  • un termine minimo di garanzia di cinque anni per i pannelli e i bollitori e di due anni per gli accessori e i componenti tecnici;
  • che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera.

La Risoluzione n. 12/E del 7 febbraio 2011, sulla base delle indicazioni fornite dall’Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha chiarito che sono assimilabili ai pannelli solari i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda. Pertanto, le spese sostenute per la loro installazione sono ammesse in detrazione. Se, invece, si installa un sistema termodinamico finalizzato alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, possono essere oggetto di detrazione solo le spese sostenute per la parte riferibile alla produzione di energia termica. In questi casi, la quota di spesa detraibile può essere determinata in misura percentuale sulla base del rapporto tra l’energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall’impianto.

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

Vi rientrano le spese per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

È utile sottolineare la parola “sostituzione”, il che sta significando che l’agevolazione spetta solo in caso di spese sostenute per “sostituire” un impianto già esistente. Ne consegue, che non da diritto alla detrazione l’installazione di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti.

Ciò è stato precisato con la Risoluzione 36/E del 31 maggio 2007.

In particolare, le spese detraibili sono quelle per:

  • smontaggio e dismissione, anche solo parziale, dell’impianto di climatizzazione invernale esistente;
  • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarienecessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione nonché, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
  • eventuali interventi sulla rete di distribuzione;
  • sistemi di trattamento dell’acqua;
  • dispositivi di controllo e regolazione;
  • sistemi di emissione.

La detrazione è riconosciuta anche nel caso in cui la pompa di calore ad alta efficienza non sostituisce, ma integra il vecchio impianto di climatizzazione invernale, a condizione che l’intervento comporti la riduzione dei consumi conformi al D.M. 11 marzo 2008 e il risparmio energetico deve riferirsi all’edificio nel suo complesso e non alle singole unità immobiliari. Ciò è quanto precisato nella Risoluzione 458/E dell’1 dicembre 2008. La Legge di Stabilità 2015 ha ammesso la detrazione del 65% anche per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili.

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale per edifici in ristrutturazione

La Circolare 39/E del 1° luglio 2010 ha chiarito che la detrazione riconosciuta per spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale eseguite su un edificio in ristrutturazione con “ampliamento” è consentita e lo è solo sugli interventi eseguiti sulla parte di edificio esistente.

La detrazione non spetta, invece, in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, poiché in tal caso l’intervento è considerato come “nuova costruzione”. Inoltre, la Risoluzione n. 215/E del 12 agosto 2009 ha anche precisato che sono ammessi alla detrazione gli interventi su un immobile divenuto inagibile in seguito ad un terremoto purché dotato di camini e/o stufe. In tal caso la detrazione è concessa a condizione che gli apparecchi siano fissi e che la somma delle potenze nominali del focolare sia maggiore o uguale a 15 KW.

Spese per la realizzazione di un impianto di climatizzazione invernale centralizzato in edificio riscaldato solo in parte

Con la Circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che se in uno stabile dotato di più appartamenti e in cui solo alcuni di essi sono dotati di riscaldamento e, altri no, in caso di installazione di un nuovo impianto di climatizzazione invernale centralizzato, la detrazione non può essere riconosciuta sull’intera spesa sostenuta, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente.

Ciò in quanto, come già anticipato, la detrazione spetta per la “sostituzione” di un impianto già esistente. Ne consegue che la detrazione è ammessa solo con riferimento alla parte di spesa che si riferisce alle sole unità abitative che avevano già un preesistente impianto. Per individuare la quota di spesa detraibile, va utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento.

La prova dell’esistenza dell’edificio oggetto degli interventi

Per tutte le tipologie di interventi esaminati in precedenza, la condizione necessaria per beneficiare della detrazione (Irpef o Ires), è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale. La prova dell’esistenza dell’edificio può essere data dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell’IMU (o ex ICI), se dovuta. Ne consegue che non sono ammesse in detrazione, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.

Gli interventi di riqualificazione energetica realizzati da un’impresa di costruzione sugli immobili merce non possono beneficiare della detrazione del 55% o 65% (Risoluzione 303/E del 15 luglio 2008 dell’Agenzia delle Entrate).

Limiti massimi della detrazione

La detrazione per spese di riqualificazione energetica è ammessa nei seguenti limiti:
riqualificazione energetica 100.000 euro
spese involucro edifici 60.000 euro
installazione pannelli solari 60.000 euro
sostituzione impianti climatizzazione invernale 30.000 euro
acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili 30.000 euro
acquisto e posa in opera di schermature solari 60.000 euro

Tra le spese detraibili vanno inclusi sia i costi per le opere edili connesse agli interventi, che quelli per le prestazioni professionali necessarie per l’acquisizione della documentazione utile per fruire della realizzazione (ad esempio il rilascio della certificazione energetica).

Si rammenta che per individuare le spese agevolabili va fatto riferimento:

  • al criterio di cassa (data di effettivo pagamento) per le persone fisiche/lavoratori autonomi /enti non commerciali;
  • al criterio di competenza (data di ultimazione della prestazione) per le imprese individuali/società/enti commerciali.

Quanto sopra (detrazione del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2016) trova applicazione anche con riferimento agli interventi realizzati su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio.

Nuovi interventi agevolabili

Con il comma 88, la Legge di Stabilità 2016 estende la detrazione IRPEF/IRES del 65% alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative.

A tal fine, detti dispositivi devono:

  • mostrare i consumi energetici attraverso canali multimediali, con la fornitura periodica dei dati;
  • mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione dell’impianto;
  • consentire di accendere/spegnere /programmare settimanalmente l’impianto da remoto.

Contribuenti incapienti

Il comma 74 della Legge di Stabilità 2016 prevede la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili. Tale possibilità è applicabile esclusivamente con riferimento:

  • agli interventi di riqualificazione energetica riguardanti parti comuni condominiali;
  • alle spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2016;
  • ai c.d. “soggetti incapienti” di cui agli artt. 11, comma 2 e 13, comma 1, lett. a) e comma 5, lett. a), TUIR.

La disposizione in esame non definisce ulteriori aspetti riguardanti tale nuova possibilità e demanda le relative modalità operative ad un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, la cui emanazione era prevista entro la fine del mese di febbraio, ma che ad oggi non vi è traccia.

Detrazione per misure antisismiche

Il comma 74 della Legge di Stabilità 2016 dispone la proroga anche della detrazione, nella misura del 65% con il limite massimo di spesa pari ad € 96.000, prevista per le spese relative all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici. In merito si rammenta che, ai sensi dell’art. 16, comma 1-bis, D.L. n. 63/2013, per poter fruire della detrazione in esame tali interventi:

  • “devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”;
  • devono essere eseguiti sulla base delle specifiche procedure autorizzative attivate dopo il 4.8.2013 e riguardare edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’Ordinanza 20.3.2003, n. 3274, adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive.

Nel caso di un unico edificio localizzato in una delle zone sismiche ad alta pericolosità, comprendente unità immobiliari destinate ad abitazione principale / attività produttive ed abitazioni “diverse” (escluse dall’ambito di applicazione dell’agevolazione in esame), la detrazione spetta nella misura del:

  • 65% per le spese sostenute con riferimento alle unità immobiliari destinate ad attività produttive e ad abitazione principale, ai sensi del citato art. 16, comma 1-bis, D.L. n. 63/2013;
  • 50% per le spese sostenute con riferimento alle “altre unità immobiliari residenziali, anche ad uso promiscuo”, ai sensi dell’art. 16- bis, comma 1, lett. i), TUIR. In altre parole, per gli immobili che non soddisfano i requisiti richiesti per la detrazione nella misura del 65% in esame è possibile fruire della detrazione “ordinaria” per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50%.

LA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

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