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NOVITÀ IN TEMA DI RISCOSSIONE

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Sono molte le novità entrate in vigore con la riforma della riscossione ad opera del recente D.Lgs. 159/2015. Alcune si applicano già a decorrere dal 22 ottobre 2015, altre invece hanno specifica decorrenza dal 2016. Le novità legislative introdotte dal decreto sono state oggetto di specifici chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in occasione degli incontri con la stampa specializzata avvenuti a fine gennaio 2016, nonché nella recente guida dal titolo «Cartelle di pagamento e mezzi di riscossione coattiva», a cura delle stessa Agenzia delle Entrate, pubblicata nel proprio sito istituzionale dal 7 marzo scorso.

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Fra le modifiche degne di nota vanno menzionate quelle sulla rateazione dei tributi dovuti a seguito di accertamento o in caso di adesione agli istituti deflattivi del contenzioso, nonché quelle riguardanti la possibilità di ottenere un nuovo piano di dilazione per i debiti già oggetto di rateazione da parte di Equitalia. Importanti novità si registrano anche in relazione alla modifica di calcolo dell’aggio della riscossione, fino ad arrivare all’estensione dell’uso della Pec per la notifica delle cartelle di pagamento.

1. Principali novità

Il D.Lgs. 159/2015 ha introdotto una serie di modifiche in materia di riscossione dei tributi.

In particolare, dal 2016 viene prevista una riduzione sull’aggio di Equitalia che sarà graduato in funzione della tempistica di pagamento con cui il debitore procederà al versamento degli oneri di riscossione. L’aggio in caso di pagamento spontaneo entro 60 giorni dalla notifica sarà pari al 3%, ma salirà al 6% per i versamenti oltre la predetta scadenza.

Viene previsto, a regime, che le rateazioni concesse da Equitalia, decadute, in quanto il contribuente non ha rispettato la tempistica di pagamento delle rate, possono essere riattivate dal debitore pagando l’intero debito scaduto e proseguendo i pagamenti rateali secondo l’originario piano di rientro.

Sempre con riferimento alle rateazioni concesse da Equitalia è stabilito che la decadenza interviene con il mancato pagamento di 5 rate complessive (anche non consecutive). Infine viene previsto espressamente che la presentazione in Equitalia dell’istanza di dilazione inibisce sia l’iscrizione di ipoteca che l’apposizione dei fermi amministrativi (fatti salvi però quelli già eseguiti). In tale contesto si ricorda che, per effetto delle modifiche intercorse con il citato decreto, dopo la presentazione dell’istanza non si possono più attivare nuove procedure esecutive.

Infine si ricorda che il legislatore ha inteso uniformare le regole che presiedono alla modalità di pagamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione. Pertanto, in base all’art. 8, co. 2, D.Lgs. 218/1997, è ammessa la possibilità di pagamento in forma rateale delle somme dovute, «in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro». «Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata».

Per gli avvisi bonari viene previsto che, con la riforma, la rateazione massima prevista per importi non superiori ad euro 5.000,00 passi da 6 a 8. Nulla cambia invece per le rateazioni il cui importo dell’avviso è superiore ad euro 5.000. In questo caso il numero massimo di rate prescelto rimane pari a 20.

2. Riscossione a cura dell’Agenzia delle Entrate

Con la riforma, sono state riviste alcune regole procedurali riguardanti gli istituti della rateazione sia in ambito «avvisi bonari», sia con riferimento agli altri istituti deflattivi del contenzioso.

Avvisi bonari

A seguito della notifica dell’avviso di irregolarità, se le contestazioni avanzate dall’amministrazione finanziaria risultano fondate, il contribuente può decidere di procedere al pagamento evitando così l’iscrizione a ruolo del debito erariale non saldato.

In quest’ultima ipotesi il versamento delle somme richieste deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero dalla data rideterminata in autotutela in ipotesi di parziale accoglimento a seguito di contraddittorio con l’ufficio.

Per gli «avvisi bonari telematici», il contribuente ha invece 90 giorni di tempo per regolarizzare la comunicazione.

Su questi aspetti nulla è stato modificato.

Quel che varia, con decorrenza dal 22 ottobre 2015, è l’art. 3-bis, D.Lgs. 462/1997 il quale prevede che le somme dovute in seguito a controlli per la liquidazione delle imposte (artt. 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972) e controlli formali delle dichiarazioni (art. 36-ter, D.P.R. 600/1973) possano essere versate in un numero massimo di 6 rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a 5.000 euro, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Condizione essenziale per l’accesso alla rateazione è che l’importo della prima rata debba essere versato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Con la riforma, la rateazione passa da 6 a 8 rate, rimanendo immutato il relativo limite di importo pari ad euro 5.000. Nulla cambia per le rateazioni il cui importo dell’avviso è superiore ad euro 5.000. In questo caso il numero massimo di rate prescelto rimane pari a 20. Le nuove disposizioni si applicano a partire da Unico 2015 redditi 2014 per i controlli ex art. 36-bis, D.P.R. 600/1973 e per Unico 2014 redditi 2013 per i controlli formali ex art. 36-ter, D.P.R. 600/1973.

È il contribuente che sceglie il numero delle rate che potrebbero anche essere inferiori ad 8 o 20.

Sull’importo delle rate successive rimangono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione.

Le rate trimestrali scadono sempre l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Sotto il profilo operativo, lo si ricorda, non è necessario presentare alcuna formale istanza in ordine alla richiesta di rateazione in quanto sarà necessario solamente collegarsi al sito internet dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/ratef24/compila.php. entrare nell’apposita sezione nella quale inserire i dati anagrafici del contribuente, il tipo ed il codice atto dell’avviso ricevuto, nonché la data di ricezione del documento ed il numero di rate per il tramite delle quali si intende ripartire il debito. Sarà il sistema a generare gli F24 con gli importi dovuti, suddividendo in rate uguali (di pari importo) l’avviso.

Gli altri istituti deflattivi del contenzioso

Come indicato nella prima parte del presente art. il legislatore ha inteso uniformare le regole che presiedono alla modalità di pagamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

Come nel sistema previgente (art. 8, D.Lgs. 218/1997) rimane, la possibilità di versare ratealmente le somme dovute fino ad un massimo di otto rate trimestrali di pari importo se le stesse non superano i 50.000 euro, mentre nel caso venga oltrepassata tale soglia, con la riforma il numero delle rate aumenta da 12 a 16.

Alcune modifiche si registrano con riferimento alle sanzioni applicabili:

  • in caso di accertamento con adesione le penalità amministrative per le violazioni  concernenti i tributi, rimangono ancorate alla misura di un terzo  del minimo previsto dalla legge (art. 2, D.Lgs. 218/1997);
  • in ipotesi di mediazione le sanzioni scendono dal 40% al 35%. Come indicato nella C.M. 38/E/2015 (paragrafi 1.7 e 1.7.7), le novità in questione si applicano a tutti i processi pendenti all’1.1.2016. Questo significa che le mediazioni stipulate a decorrere dal primo gennaio scorso, anche se riferite ad atti o ricorsi notificati in un momento precedente, hanno od avranno come effetto la riduzione delle sanzioni al 35% del minimo, e non più al 40% dell’irrogato;
  • in relazione all’istituto della conciliazione dal primo gennaio 2016 la stessa sarà ammessa anche in secondo grado con sanzioni ridotte al 50% del minimo edittale. Quest’ultime rimangono invece al 40%, ma vanno calcolate sul minimo previsto dalla legge, se la procedura è perfezionata in primo grado. In tale ambito va riferito che la conciliazione giudiziale è ora ammessa anche in tutte le ipotesi in cui la procedura era stata soggetta a reclamo mediazione di cui all’art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992 (cause non superiori ad euro 20.000). Le nuove regole in vigore da quest’anno si applicano sia in relazione alla conciliazione «fuori udienza» sia con riferimento a quella «in udienza».

Nelle dilazioni da istituti deflattivi l’importo della prima rata deve sempre essere versato entro venti giorni dalla formalizzazione dell’adesione, ma le rate successive alla prima possono dal 22 ottobre 2015 venire versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

La mediazione e gli altri istituti deflattivi del contenzioso (ad eccezione della conciliazione) si perfezionano, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 156/2015, con il pagamento integrale di quanto complessivamente dovuto o della prima rata (artt. 8 e 15-bis, D.Lgs. 218/1997 e art. 15-ter, D.P.R. 602/1973).

Il versamento deve essere eseguito entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo di mediazione mediante modello F24 con possibilità di compensazione.

Rimane invariata anche la parte della procedura che porta alla sottoscrizione definitiva dell’atto di adesione accettazione del reclamo/mediazione. In questo senso il contribuente entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata deve far pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento, a cui seguirà il rilascio della copia definitiva dell’atto di adesione. Tuttavia si fa presente che con l’entrata in vigore del D.Lgs. 156/2015 viene modificato anche il momento in cui si verifica il perfezionamento giuridico della procedura di conciliazione.

Il tutto si perfeziona ora con la mera sottoscrizione dell’accordo di conciliazione (ovvero con la redazione del processo verbale di conciliazione, in ipotesi di conciliazione in giudizio) e non più con il pagamento, entro termini predefiniti, delle intere somme dovute o della prima rata.

La nuova disciplina opera per i giudizi (ivi compresi quelli in appello) pendenti alla data del 1° gennaio 2016. Questo significa che saranno soggette alle nuove regole tutte le conciliazioni perfezionate a decorrere dallo scorso primo gennaio.

È sempre possibile, come del resto anche in ambito rateazione degli avvisi bonari, usufruire del ravvedimento operoso in caso di mancato pagamento di una delle rate successive alla prima, con l’unico limite che lo stesso si deve perfezionare non oltre il termine di scadenza della rata successiva, ovvero in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione entro 90 giorni dalla scadenza.

Cambiano invece le penalità in caso di mancato versamento (non ravveduto nei termini) delle rate successive alla prima.

Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporterà oltre alla decadenza dalla rateazione la sanzione del 30% aumentata della metà (quindi al 45%) sul residuo dovuto a titolo di imposta e non più del 60% (nuovo art. 15-ter, D.P.R. 602/1973).

Viceversa, lo si ricorda se il mancato versamento riguarda la totalità delle somme o della prima rata la mediazione non si è perfezionata e quindi l’intero importo verrà iscritto a ruolo.

La validità dell’accordo (adesione, mediazione, conciliazione) non decade ed il contribuente può continuare a beneficiare della rateazione se la prima rata, una rata successiva o la totalità delle somme dovute sono oggetto di «lievi inadempimenti» (art. 15-ter, D.P.R. 602/1973). Sotto il profilo operativo questo significa che, in caso di insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, pari a 10.000 euro, oppure nell’ipotesi di tardivo pagamento contenuto nei 7 giorni (per la prima rata o la totalità delle somme) il contribuente può continuare ad avvalersi della rateazione e non decade dalla mediazione. Nelle fattispecie descritte, tuttavia si applica la sanzione (ex art. 13, D.Lgs. 471/1997) commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo.

In ultima analisi si fa presente, che è stata estesa la possibilità di fruire della rateazione degli importi dovuti a seguito di acquiescenza degli avvisi di liquidazione per decadenza dalle agevolazioni (prima casa e piccola proprietà contadina) agli avvisi di rettifica e liquidazione dell’imposta di successione (art. 51, D.Lgs. 346/1990) e agli avvisi di accertamento dell’imposta di registro per occultamento del corrispettivo (art. 72, D.P.R. 131/1986).

Sintesi delle modifiche sulla rateazione

Avvisi bonari

Nella dilazione degli avvisi bonari, il numero di rate, per le somme sino a 5.000 euro, passa da sei a otto trimestrali, mentre per gli importi superiori permane a venti rate trimestrali.

Istituti deflattivi

Rimane, la possibilità di versare ratealmente le somme dovute fino ad un massimo di otto rate trimestrali di pari importo se le stesse non superano i 50.000 euro, mentre nel caso venga oltrepassata tale soglia, con la riforma  il numero delle rate aumenta da 12 a 16.

Istituti deflattivi

Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporterà oltre alla decadenza dalla rateazione la sanzione del 30% aumentata della metà (quindi al 45%) sul residuo dovuto a titolo di imposta e non più del 60% (nuovo art. 15-ter, D.P.R. 602/1973).

Avvisi bonari e istituti deflattivi

Il lieve inadempimento si verifica nell’ipotesi di:

  • tardivo versamento della prima rata non superiore a 7 giorni;
  • insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3% e in ogni caso non superiore a 10.000 euro.

In questi casi, non si decade dalla rateazione, ma si verifica:

  • l’iscrizione a ruolo della frazione di debito non pagata;
  • l’applicazione della sanzione in misura piena pari al 30% di quanto dovuto, commisurato però all’importo non pagato o versato in ritardo.

3. Cartelle di pagamento e riscossione coattiva

Com’è ormai noto, grazie alle modifiche introdotte dall’art. 29, co. 1, D.L. 78/2010, l’avviso di accertamento, da qualche anno ha assunto la funzione oltre che di atto impositivo anche di titolo esecutivo e di precetto, in precedenza affidate esclusivamente al ruolo e alla cartella esattoriale.

Iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento non sono, infatti, più previste per le somme contenute negli avvisi di accertamento emessi – ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell’Irap, dell’Iva, delle ritenute e delle imposte sostitutive – dall’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° ottobre 2011, relativamente ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi (i cosiddetti «accertamenti esecutivi»).

L’abbandono del sistema tradizionale non ha però riguardato tutti gli atti impositivi emessi dall’amministrazione finanziaria. La riscossione attraverso il ruolo e la cartella esattoriale rimane per i seguenti atti:

  • accertamenti relativi alle altre imposte indirette diverse dall’Iva (registro, successioni, donazioni) e ai tributi locali;
  • le entrate non tributarie;
  • controllo automatici (avvisi bonari) ex art. 36-bis e art. 54-bis, D.P.R. 633/1972, nonché ai controlli formali di cui all’art. 36-ter, D.P.R. 600/1973;
  • gli avvisi di contestazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. 472/1997;
  • i contributi previdenziali.
  • L’attività di riscossione per il tramite del ruolo e della cartella viene svolta dall’Agenzia delle Entrate tramite la società Equitalia (tranne che nella regione Sicilia).

Dal 2016 gli oneri di riscossione (aggio) che l’Agente di riscossione riscuote per l’attività di recupero del credito sono diminuiti.

In particolare, per i ruoli consegnati all’Agente a partire dal 1° gennaio 2016, se il debitore paga gli importi iscritti a ruolo entro 60 giorni la misura dell’aggio è pari al 3% di tali importi. Scaduti i 60 giorni, l’aggio sale al 6% delle somme iscritte a ruolo e degli interessi di mora.

Notifica via Pec

Con la riforma prevista dal D.Lgs. 159/2015 sarà utilizzata la posta elettronica certificata nella procedure di notifica delle cartelle esattoriali.

Dal primo giugno 2016 per le ditte individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi la notifica della cartella avverrà solo in modalità elettronica.

Per i privati cittadini invece la posta certificata sarà limitata ai soli contribuenti che ne facciano richiesta. Nel caso in cui l’indirizzo risultasse non valido o inattivo la notifica dovrà eseguirsi mediante deposito dell’atto presso la Camera di commercio territorialmente competente e pubblicazione sul sito Web della CCIAA. Il contribuente sarà reso edotto di tale circostanza tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Termini per la notifica

I termini di notifica delle cartelle di pagamento, per la riscossione di imposte dirette e Iva variano in relazione al tipo di controllo. In tale ambito non si registrano particolari novità con la riforma.

I termini attualmente in vigore sono i seguenti:

  • cartella di pagamento relativa alle somme dovute a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni (artt. 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972): 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
  • cartella di pagamento relativa alle somme che risultano dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni (art. 36-ter, D.P.R. 600/1973): 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
  • cartella di pagamento relativa alle somme dovute in base agli accertamenti degli uffici: 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo;
  • cartella di pagamento per atti di recupero emessi a seguito dell’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti (art. 27, co. 20, D.L. 185/2008): 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’atto è divenuto definitivo;
  • cartella di pagamento relativa alle somme dovute a seguito della decadenza dalla rateazione degli esiti del controllo automatico e formale delle dichiarazioni o degli istituti definitori (art. 15-ter, D.P.R. 602/1973): 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione.

4. Pagamento a rate delle cartelle

La cartella di pagamento notificata al contribuente contiene uno o più bollettini di versamento precompilati, denominati Rav (in cui l’importo da versare è prestampato), che possono essere utilizzati solo se il pagamento avviene entro la scadenza del termine indicato.

I soggetti che non riescono a saldare il debito in un’unica soluzione possono rivolgersi agli Agenti della riscossione per ottenerne la rateazione.  È possibile richiedere, alternativamente:

  • un piano di rateazione ordinario fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni), in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
  • un piano di rateazione straordinario fino ad un massimo di 120 rate mensili (10 anni), in caso di grave e provata situazione di difficoltà economica.

I piani di rateazione sono alternativi fra di loro, per cui il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non preclude la possibilità di richiedere ed ottenerne uno ordinario.

Per debiti fino a 50mila euro si può ottenere la rateizzazione con domanda semplice, senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica. Per quelli oltre tale soglia la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica.

È possibile, in ogni caso chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti, anziché a rate costanti, in modo da poter pagare meno all’inizio nella prospettiva di un miglioramento della condizioni economiche.

Con il D.Lgs. 159/2015 è stato stabilito che in caso di peggioramento della propria situazione di difficoltà che non consente più di sostenere il piano di dilazione in corso, sia ordinario sia straordinario, il contribuente può chiedere a Equitalia una proroga della rateazione a condizione che non sia intervenuta decadenza.

La dilazione può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 rate. Nel caso in cui vi siano le condizioni previste per i piani straordinari, è possibile avere una proroga fino a un massimo di 120 rate.

Infine per i piani di rateazione concessi a partire dal 22 ottobre 2015, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.

Quando si decade dal beneficio, l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un’unica soluzione.

Il carico potrà essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta sono integralmente saldate le rate scadute alla stessa data. In tal caso, il nuovo piano di dilazione potrà essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

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