Il contribuente che non ha effettuato tutti i pagamenti dei contributi previdenziali INPS, può regolarizzare la propria posizione chiedendo una dilazione. Per mantenere in essere la rateazione, occorre versare regolarmente le rate e la contribuzione corrente durante tutta la durata della dilazione (cfr. circ. INPS 12 luglio 2013 n. 108).
Per concedere la dilazione, l’INPS controlla non solo la singola posizione contributiva, bensì tutto il codice fiscale del richiedente. Ad esempio, un artigiano con dipendenti dovrà inserire in dilazione sia i contributi relativi ai dipendenti, sia quelli relativi alla propria posizione contributiva. Se non vengono inserite in dilazione tutte le gestioni contributive nelle quali ci sono i debiti, la stessa verrà respinta e dovrà essere ripresentata.
Tecnicamente il contribuente riceverà tanti piani di ammortamento quante sono le gestioni INPS coinvolte ed effettuerà i versamenti delle rate con le codifiche previste dalle singole gestioni. Occorre tener presente che ai fini INPS si tratta comunque di una dilazione unica riferita allo stesso soggetto giuridico e che la decisione di concessione e/o revoca è presa in relazione alla situazione debitoria nel suo complesso.
Si devono inserire in dilazione tutte le partite per cui non si sia ancora formato l’avviso di addebito, anche quelle in carico all’ufficio legale INPS. La rateazione massima è di 24 rate.
Il Ministero del Lavoro può autorizzare fino a 36 o 60 rate (ma sono casi molto rari). Se il contribuente sa di non riuscire a far fronte a 24 rate perché l’importo mensile sarebbe troppo elevato, può attendere l’iscrizione a ruolo (in tal caso, Equitalia concede fino a 72 rate come dilazione ordinaria).
Per perfezionare il piano di ammortamento, occorrerà versare la prima rata nei termini e trasmettere subito copia del versamento all’INPS con le modalità da questi previste: fino al pagamento della prima rata la dilazione non è perfezionata e il DURC non può essere rilasciato regolare.
A volte il contribuente paga la prima rata ma non trasmette all’INPS la notizia di pagamento o usa un canale diverso da quello richiesto: ciò comporta dei ritardi e potrebbe, ad esempio, portare ad avere un DURC non regolare, in quanto l’INPS non può verificare in tempo reale l’avvenuto pagamento della prima rata (che vale quale accettazione tacita del piano di dilazione e del debito in esso contenuto).
Una volta approvato il piano ed effettuato il primo pagamento, si entra nella fase di “gestione” della dilazione. In pratica, il contribuente deve continuare a pagare regolarmente le rate e ad essere in regola con i versamenti correnti dei contributi per mantenere in essere la dilazione. Si fa riferimento sempre alle scadenze previste per il “soggetto giuridico” nel suo complesso, identificato dal codice fiscale.
Se il contribuente salta due rate mensili consecutive della rateazione, l’INPS revoca la rateazione (tutte quelle relative a quel codice fiscale) e predispone l’avviso di addebito. Se, ad esempio, in dilazione ci sono i contributi dei dipendenti (DM) e quelli della Gestione separata (GS) e il contribuente si dimentica di versare due rate consecutive relative alla GS, la rateazione verrà interamente revocata (anche per la parte DM, malgrado i versamenti fossero regolari).
Per mantenere in essere la dilazione, il contribuente deve inoltre essere in regola con la contribuzione corrente. L’INPS a questo proposito consente, nel corso di una “rateazione principale”, di richiedere una “rateazione breve” relativa alla contribuzione corrente. Anch’essa deve comprendere tutti i debiti maturati.
Commercialisti (che di solito seguono la posizione ARTCM) e consulenti del lavoro (che di solito seguono la posizione DM) dovranno coordinarsi per effettuare insieme la richiesta: la rateazione breve infatti non potrà avere durata superiore a sei mesi, potrà essere richiesta al massimo una volta nel corso della rateazione principale e potrà riguardare un periodo massimo di 3 mesi per i datori di lavoro e committenti (DM e GS), ovvero un trimestre/rata per i lavoratori autonomi (ARTCOM, CDCM).
Il mancato o parziale pagamento anche solo di una rata della rateazione breve comporta la revoca della rateazione breve e anche di quella principale e la formazione dell’avviso di addebito.
Se non è possibile richiedere una rateazione breve, una nuova domanda di dilazione potrà essere concessa solo una volta estinta anticipatamente, con il pagamento integrale delle rate accordate e ancora dovute, la precedente rateazione.
Fonte: Eutekne