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LE NOVITA' DEL MODELLO 730/2016

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Con il Provvedimento Agenzia delle Entrate 15.1.2016 sono stati approvati, con le relative istruzioni, i Modelli 730/2016, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il Caf e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna del Modello 730-1, concernenti la dichiarazione da presentare nell’anno 2016 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.

Come previsto dall’art. 1, D.Lgs. 175/2014, dal 2015, l’Agenzia delle Entrate, entro il 15 aprile di ogni anno, rende disponibile telematicamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, D.P.R. 917/1986 e di alcuni redditi assimilati di cui all’art. 50, co. 1, lett. a), c), c-bis), d) e g), i) e l), D.P.R. 917/1986, il Modello 730 precompilato relativo ai redditi prodotti nell’anno precedente, che può essere accettato o modificato.

Il Modello 730/2016 precompilato deve essere presentato entro il 7.7.2016, sia nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate sia nel caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al Caf o al professionista. Il Modello 730/2016 ordinario si presenta con entro gli stessi termini e con le stesse modalità previste per il 730 precompilato. Nel caso di presentazione al sostituto d’imposta, il contribuente deve consegnare il Modello 730 ordinario già compilato.

1. Modello 730 precompilato

Ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. 175/2014, a partire dal 2015, l’Agenzia delle Entrate, entro il 15 aprile di ogni anno, rende disponibile telematicamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, D.P.R. 917/1986 e di alcuni redditi assimilati di cui all’art. 50, co. 1, lett. a), c), c-bis), d) e g), i) e l), D.P.R. 917/1986, il Modello 730 precompilato relativo ai redditi prodotti nell’anno precedente, che può essere accettato o modificato.

I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che possono essere dichiarati nel Modello 730 precompilato sono: i compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, servizi, cooperative agricole e piccola pesca; le borse di studio, i premi o sussidi di studio o di addestramento professionale; i compensi per le cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica; i compensi per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili (esclusi quelli corrisposti a titolo di diritto d’autore); i compensi per la partecipazione a collegi e commissioni; le somme percepite in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali; le remunerazioni dei sacerdoti e dei ministri di culto; le indennità corrisposte per cariche elettive (esclusi membri del Parlamento europeo); gli assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale, né lavoro; i compensi per lavori socialmente utili.

Per pre-compilare il Modello 730/2016 l’Agenzia delle Entrate utilizza principalmente:

  • i dati contenuti nella Certificazione Unica 2016, relativa al 2015, che deve essere trasmessa on line entro il 7.3.2016 all’Agenzia delle Entrate dai sostituti d’imposta (ad es. il reddito di lavoro dipendente, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale Irpef, i compensi di lavoro autonomo occasionale e i dati dei familiari a carico);
  • i dati trasmessi da soggetti terzi, quali istituti di credito ed assimilati, assicurazioni, enti previdenziali e forme pensionistiche complementari, relativi agli oneri deducibili o detraibili sostenuti dal contribuente nel 2015, come i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali;
  • alcuni dati contenuti nel Modello 730/2015 o Modello Unico PF 2015 (ad es. gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili);
  • le informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria (ad es., versamenti effettuati con il Modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici).

Il Modello 730 precompilato è messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile, in un’apposita sezione del sito Internet delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto on line, accedendo al sito dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali; per telefono, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444, presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate presentando un documento di identità. Il Modello 730 precompilato è consultabile anche tramite sostituto d’imposta o Caf o professionista abilitato, previa apposita delega.

Nella sezione del sito Internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:

  • il Modello 730 precompilato e un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per elaborare la dichiarazione. Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate risultano incomplete, non sono inserite direttamente nella dichiarazione, ma sono esposte nell’apposito prospetto per permettere al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato (si veda anche la C.M.19.2.2015, n. 6/E); in questo prospetto sono riportante anche le informazioni incongruenti (ad es. interessi passivi comunicati dalla banca di ammontare superiore a quelli indicati nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente);
  • l’esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga;
  • il Modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

La dichiarazione precompilata 2016 deve essere presentata entro il 7.7.2016, sia nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate tramite il sito internet, sia nel caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al Caf o al professionista abilitato.

Il contribuente che riceve la dichiarazione precompilata non è obbligato ad utilizzarla e può presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, utilizzando il Modello 730 o il Modello Unico.

I coniugi possono unificare le proprie dichiarazioni in sede di accettazione o modifica. Se il Modello 730 precompilato è messo a disposizione solamente di uno dei coniugi, la dichiarazione congiunta può essere presentata esclusivamente ad un Caf o professionista abilitato ovvero al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.

Il contribuente che riceve il Modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il 730 (ad es. redditi d’impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare il Modello Unico.

Il contribuente che non riceve il Modello 730 precompilato (ad es. perché non è in possesso della Certificazione Unica) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il Modello 730, ove possibile, oppure il Modello Unico.

Come previsto dall’art. 6, D.Lgs. 175/2014, in caso di rilascio del visto di conformità infedele sono richiesti al Caf o professionista abilitato, l’imposta, le sanzioni e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente (a seguito del controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter, D.P.R. 600/1973), purché il visto infedele non sia stato indotto dal comportamento doloso o gravemente colposo da parte del contribuente stesso. Tuttavia, se entro il 10 novembre il Caf o il professionista abilitato presentano una dichiarazione rettificativa del contribuente o, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmettono una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, al Caf o al professionista abilitato è richiesta solo la sanzione, ridotta ad 1/8 del minimo), mentre al contribuente è addebitata la maggior imposta dovuta e i relativi interessi. Con il Provvedimento 31.7.2015 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini dell’elaborazione del 730 precompilato. A partire dal 2016, infatti, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 1° marzo di ogni anno, mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati consolidati relativi alla spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente e ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data in cui sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite. I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali concernenti le spese sanitarie sostenute dal contribuente e dai suoi familiari a carico nell’anno d’imposta e i rimborsi erogati. Il Provvedimento ha stabilito, inoltre, le modalità di accesso ai dati delle spese sanitarie e il relativo trattamento, tenuto conto che i dati in questione non comprendono le spese e i rimborsi per i quali il contribuente abbia manifestato opposizione ai sensi dello stesso provvedimento. In particolare, a decorrere dal 3.8.2015 l’opposizione deve essere manifestata:

  • nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto emittente il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
  • negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale. Quest’informazione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria. Tale disposizione non si applica peraltro alle spese sanitarie sostenute nel corso del 2015.

Sono state, poi, previste altre modalità transitorie per manifestare l’opposizione. Il Provvedimento 31.7.2015 ha previsto anche che tutte le operazioni di trattamento sui dati sanitari effettuate dall’Agenzia delle Entrate e quelle di consultazione poste in essere dal contribuente siano tracciate, disciplinandone le relative modalità; si veda anche il D.M. 31.7.2015.

2. Modello 730 ordinario

Il Provvedimento Agenzia delle Entrate 15.1.2016 ha approvato, con le istruzioni, i Modelli 730/2016, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il Caf e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna del Modello 730-1, concernenti la dichiarazione da presentare nell’anno 2016 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale. Con il Provvedimento 15.2.2016 sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni Modelli 730/2015 nelle comunicazioni di cui ai Modelli 730-4 e 730-4 integrativo e la scheda riguardante le scelte della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, nonché le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei Caf e dei professionisti abilitati.

Il Modello 730 ordinario può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato.

I lavoratori dipendenti senza un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il Modello 730 (precompilato o ordinario) a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato. I dipendenti delle Amministrazioni dello Stato possono presentare il Modello 730 all’ufficio che svolge le funzioni di sostituto d’imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto, svolge l’attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.

Anche il Modello 730/2016 ordinario, come il precompilato, deve essere presentato entro 7.7.2016. In caso di presentazione al sostituto d’imposta, il contribuente deve consegnare il Modello 730 ordinario già compilato.

Nel caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante e il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista. Sul visto di conformità si applicano le stesse regole previste per il 730 precompilato.

3. Quadri del Modello 730/2016

Il Modello 730/2016 è il Modello base costituisce la dichiarazione dei redditi vera e propria; è composto dal frontespizio, per l’indicazione dei dati anagrafici del contribuente e di quelli relativi ai familiari a carico, e dai seguenti quadri.

  • Quadro ARedditi dei terreni: deve essere compilato dai contribuenti che possiedono redditi di terreni. Deve utilizzare questo quadro:
    1. chi è proprietario o possiede a titolo di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l’iscrizione in Catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola nuda proprietà non deve dichiarare il terreno;
    2. l’affittuario che esercita l’attività agricola nei fondi in affitto e l’associato nei casi di conduzione associata. In questo caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
    3. il socio, il partecipante dell’impresa familiare o il titolare d’impresa agricola individuale non in forma d’impresa familiare che conduce il fondo. Se questi contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.
    • Quadro BRedditi dei fabbricati e altri dati: va compilato dai contribuenti che possiedono redditi di fabbricati, anche se derivanti unicamente dal possesso dell’abitazione principale. Vanno indicati anche i dati relativi ai contratti di locazione. Devono utilizzare questo quadro:
    • i proprietari di fabbricati situati in Italia che sono o devono essere iscritti nel Catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
    • i titolari dell’usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel Catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (ad es. uso o abitazione) il titolare della sola nuda proprietà non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione (che si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale) spetta, ad esempio, al coniuge superstite (art. 540, c.c.);
    • i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali;
    • i soci di società semplici e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati.
    • Quadro CRedditi di lavoro dipendente e assimilati: è diviso in sei sezioni. Nella Sezione I vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e di pensione, nonché quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente per i quali spettano le relative detrazioni d’imposta. Nella Sezione II devono essere inseriti tutti gli altri redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni. Nella Sezione III va indicato l’ammontare delle ritenute Irpef e dell’addizionale regionale Irpef; mentre nella Sezione IV le ritenute a titolo di addizionale comunale all’Irpef, ove deliberata dall’ente locale. La Sezione V riguarda il cd. Bonus Irpef, mentre la Sezione VI è riservata all’indicazione del reddito al netto del contributo pensioni e dei dati relativi al contributo di solidarietà trattenuto dal datore di lavoro.
    • Quadro DAltri redditi: nella sezione I si indicano i redditi di capitale, di lavoro autonomo o redditi diversi e nella Sezione II i redditi soggetti a tassazione separata;
    • Quadro EOneri e spese detraibili e oneri deducibili: in questo quadro devono essere indicate le spese che danno diritto ad una detrazione d’imposta e quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili). In particolare, il quadro è suddiviso nelle seguenti sezioni:
    • Sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19% (ad es. spese sanitarie) o del 26%;
    • Sezione II: spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo (ad es. contributi previdenziali);
    • Sezione III A: spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 36%, 41%, 50% o 65% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
    • Sezione III B: dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione e Sezione III C: detrazione d’imposta del 50% per l’acquisto di mobili per l’arredo di immobili ristrutturati;
    • nuova Sezione III C: spese per l’arredo degli immobili ristrutturati (detrazione del 50%);
    • Sezione IV: spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 55% o 65% per gli interventi di risparmio energetico;
    • Sezione V: dati per fruire delle detrazioni d’imposta per canoni di locazione;
    • Sezione VI: dati per fruire di altre detrazioni d’imposta (ad es. spese per il mantenimento dei cani guida);
    • Quadro FAcconti, ritenute, eccedenze e altri dati: è diviso in otto sezioni, nelle quali si indicano i versamenti di acconti Irpef, addizionale comunale Irpef e cedolare secca relativi all’anno 2015 (Sezione I), le ritenute subite diverse da quelle già indicate nei quadri C e D (Sezione II), le eventuali eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni (Sezione III), le ritenute e gli acconti Irpef sospesi per eventi eccezionali (Sezione IV), l’importo dell’acconto Irpef per il 2016 che il contribuente può chiedere di trattenere in misura inferiore rispetto a quello risultante della dichiarazione e il numero di eventuali rate del saldo 2015 (Sezione V), le soglie di esenzione per l’addizionale comunale Irpef (Sezione VI), la Sezione VII da compilare solo nel Modello 730 integrativo, nonché altri dati (Sezione VIII);
    • Quadro G – Crediti d’imposta: comprende sette sezioni, relative ai crediti d’imposta relativi ai fabbricati (Sezione I), al credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni dei fondi pensione (Sezione II); al credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (Sezione III), al credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo (Sezione IV), al credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione (Sezione V), al credito d’imposta per le mediazioni (Sezione VI), al credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura, il cd. «Art-bonus» (Sezione VII) e al credito d’imposta per la negoziazione e l’arbitrato (nuova Sezione VIII);
    • Quadro I – Imposte da compensare: questo quadro può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l’eventuale credito risultante dal Modello 730/2016 per pagare le impostedovute nel 2016 mediante la compensazione nel Modello F24. È, infatti, possibile utilizzare il credito che risulta dal Modello 730 in compensazione nell’F24, per pagare, oltre che l’Imu dovuta per l’anno 2016, anche le altre imposte che possono essere versate con il Modello F24. A seguito di questa scelta, il contribuente, nel mese di luglio o agosto, non riceverà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare le altre imposte. Il quadro può essere compilato anche nel caso di Modello 730 presentato dai lavoratori dipendenti senza un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.

L’utilizzo del Modello 730 ai fini della dichiarazione dei redditi comporta dei vantaggi, in particolare in quanto:

    • la compilazione del Modello è semplice e non richiede l’effettuazione di calcoli, come avviene, invece, per la dichiarazione unificata annuale Modello Unico;
    • consente al contribuente di ottenere gli eventuali rimborsi di crediti d’imposta risultanti dalla dichiarazione direttamente con la retribuzione o con la pensione, nonché di richiedere di effettuare un minore (o nullo) versamento a titolo di acconto delle imposte sui redditi 2015, da dichiarare nel 2016;
    • permette al soggetto che presta l’assistenza fiscale (datore di lavoro, ente che eroga la pensione o Centro di assistenza fiscale) di trattenere direttamente sulla retribuzione o sulla pensione le somme eventualmente dovute dal contribuente (ad es. a titolo di acconto delle imposte sui redditi).

I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta con il Modello 730 se possiedono esclusivamenteredditi che possono essere dichiarati mediante il Modello 730 e almeno uno di essi si trova nella condizione di utilizzare il Modello 730. Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell’assistenza fiscale, il Modello 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d’imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un Caf. In caso di dichiarazione congiunta, nel Frontespizio del Modello va indicato come «dichiarante» il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale è presentata la dichiarazione congiunta, o quello scelto per effettuare le operazioni di conguaglio d’imposta, se la dichiarazione viene presentata ad un Caf.

Il Modello 730 congiunto non può essere presentato in caso di:

    • dichiarazione presentata per conto di altri contribuenti, quali persone incapaci, compresi i minori di età;
    • decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi;
    • titolarità di uno dei coniugi, nel 2015, di redditi che non possono essere dichiarati con il Modello 730 (redditi d’impresa anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo professionale anche in forma associata, redditi diversi non compresi nel Quadro D del Modello 730), o se, comunque, uno dei coniugi è tenuto a presentare il Modello Unico 2016 Persone fisiche.

4. Novità del Modello 730/2016

Le principali novità contenute nel Modello 730/2016 sono illustrate di seguito.

Comunicazione dell’amministratore di condominio

Nella dichiarazione di quest’anno è presente il nuovo Quadro K, compilando il quale è possibile inviare la comunicazione dell’amministratore di condominio unitamente al Modello 730; conseguentemente, nel frontespizio del Modello è stata prevista la possibilità di indicare che è compilato anche tale quadro.

In particolare, il Quadro K va utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31.12.2015, per effettuare i seguenti adempimenti:

    • comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali. In relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14.5.2011, per i quali nel 2015 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione, l’amministratore di condominio deve indica nel Quadro K i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori;
    • comunicazione annuale all’Anagrafe tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, co. 8-bis, D.P.R. 605/1973). L’obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell’ambito di un condominio con non più di 8 condomini.

Non devono, invece, essere comunicati i dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas, agli acquisti di beni e servizi effettuati nel 2015 non superiori a euro 258,23 (Iva compresa) per singolo fornitore o alle forniture di servizi che abbiano comportato, per il condominio, il pagamento di somme soggette a ritenuta alla fonte.

Contratti di locazione

Con riferimento al Quadro B – Redditi dei fabbricati e altri dati, nella Sezione II – Dati relativi ai contratti di locazione, è ora prevista la possibilità di indicare il codice identificativo del contratto al posto degli estremi di registrazione del contratto.

La Sezione II deve essere compilata, riportando gli estremi di registrazione dei contratti di locazione, nei seguenti casi:

    • opzione per l’applicazione della cedolare secca (va barrata la casella di colonna 11 «Cedolare secca»);
    • riduzione del 30% del reddito, in caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato in un Comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone concordato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei righi da B1 a B8), o l’immobile è situato in Abruzzo ed è dato in locazione a soggetti residenti nei Comuni colpiti dal sisma del 6.4.2009 le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 nella colonna 2 dei righi da B1 a B8).

In alternativa all’indicazione degli estremi di registrazione dei contratti di locazione, da quest’anno è possibile compilare la colonna 7 (Codice identificativo del contratto), indicando il codice identificativo del contratto composto da 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’ufficio o, per i contratti registrati in via telematica, nella ricevuta di registrazione. Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 la colonna 7 non va compilata.

Destinazione del 2 per mille ad un’associazione culturale

Nella scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, da presentare unitamente al Modello 730, da quest’anno è stata prevista la possibilità di destinare il 2 per mille a favore di un’associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 1, co. 985, L. 28.12.2015, n. 208). Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali ammesse al beneficio, il contribuente deve apporre la propria firma nell’apposito riquadro presente nella scheda indicando il codice fiscale dell’associazione cui vuole destinare la quota del 2 per mille. La scelta deve essere fatta per una sola delle associazioni culturali beneficiarie.

Si ricorda che le scelte della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef non sono alternative tra loro e possono, pertanto, essere tutte espresse.

Incremento della produttività

Nel Quadro C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati, Sezione I, del Modello 730/2016 non è più presente il rigo C4, che lo scorso anno andava compilato per indicare le somme percepite per incremento della produttività poiché per l’anno d’imposta 2015 non è più applicabile la tassazione agevolata di tali somme.

Lavoratori frontalieri

Con riferimento ai redditi da indicare nel Quadro C del Modello 730/2016, il limite oltre il quale il reddito da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri concorre a formare il reddito complessivo è stato elevato da euro 6.700 a euro 7.500. Per identificare i redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato, nella colonna 1 dei righi da C1 a C3 si deve indicare il codice 4.

Residenti a Campione d’Italia

I redditi di lavoro e di pensione dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comuni di Campione d’Italia vanno dichiarati nella Sezione I del Quadro C. Con riferimento al Modello 730/2016, è riconosciuta un’esenzione fino al limite di euro 6.700 per i redditi di lavoro dipendente e pensione prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia.

Bonus Irpef

Con riferimento alla Sezione V – Bonus Irpef, rigo C14, del Quadro C, è elevata da 640 a 960 euro all’anno l’importo del bonus Irpef ai lavoratori dipendenti, e ad alcune categorie assimilate, con un reddito fino a euro 26.000. Dal 2015, per verificare il rispetto del limite di euro 26.000 si devono aggiungere all’importo del reddito complessivo, determinato ai fini Irpef, l’ammontare della quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientrati in Italia e sottrarre l’ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR).

Il credito deve essere di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente, per l’anno 2015 l’importo del credito è di 960 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; oltre tale limite, il bonus decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Chi presta l’assistenza fiscale deve ricalcolare l’ammontare del credito spettante tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e indicarlo nel prospetto di liquidazione, il Modello 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Pertanto, qualora il datore di lavoro non avesse erogato, in tutto o in parte, il bonus Irpef, chi presta l’assistenza fiscale riconosce l’ammontare spettante nel 730 Invece qualora dal calcolo effettuato da chi presta l’assistenza fiscale il bonus risultasse (in tutto o in parte) non spettante, l’ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti (ad es. perché il reddito complessivo supera 26.000 euro) è recuperato con il 730. Se il datore di lavoro non è sostituto d’imposta, il bonus spettante viene riconosciuto nella dichiarazione.

Spese funebri e spese per istruzione

Nel Modello 730/2016 vi sono anche delle novità riguardanti le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19% o 26%, da indicare nella Sezione I del Quadro E – Oneri e spese. In particolare:

    • è riconosciuta la detrazione del 19% delle spese funebri (codice 14 nella colonna 1 dei righi da E8 a E12) sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela, per un importo fino a euro 1.550 per ciascuna di esse. L’importo, riferito a ciascun decesso non può superare euro 1.550 e tale limite vale anche se più soggetti sostengono la spesa;
    • è riconosciuta una detrazione del 19% delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado (codice 12 nella colonna 1 dei righi da E8 a E12) per un importo annuo fino a 400 euro per alunno o studente. Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa che sono indicate con il codice 31;
    • è riconosciuta una detrazione del 19% delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria (codice 13 nella colonna 1 dei righi da E8 a E12) presso Università statali e non statali, in misura non superiore, per le Università non statali, a quella stabilita annualmente per ogni facoltà universitaria con un apposito decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Restituzione di somme al soggetto erogatore

Nella Sezione II – Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo, le somme restituite al soggetto erogatore nel 2015 devono essere indicate separatamente da quelle residue provenienti dalle dichiarazioni degli anni precedenti o dalla Certificazione Unica 2016.

A decorre dall’anno d’imposta in corso al 31.12.2013, l’ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d’imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portate in deduzione dal reddito complessivo nell’anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione, nei periodi d’imposta successivi. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto. Si può trattare, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro).

Nel rigo E33 del Modello 730/2016 si devono indicare, in particolare, nella colonna 1 le somme restituite nel 2015 al soggetto erogatore, mentre la colonna 2 (residuo precedente dichiarazione) va compilata se il sostituto non ha operato la deduzione degli importi non dedotti nel 2014.

Detrazione per ristrutturazioni edilizie, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e interventi per il risparmio energetico

Per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nell’anno 2015, la detrazione d’imposta è riconosciuta nella misura del 50% (Sezioni III-A e III-B del Quadro E). Ai sensi della L. 190/2014, la detrazione è pari al 50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012-31.12.2015.

I contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative a lavori di recupero del patrimonio edilizio possono beneficiare di una detrazione d’imposta del 50% per le ulteriori spese sostenute dal 6.6.2013 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che spetta su un ammontare complessivo fino a euro 10.000, è ripartita in 10 rate di uguale importo da chi presta l’assistenza fiscale (Sezione III-C del Quadro E). Tale detrazione è stata prorogata dalla L. 190/2014 per le spese sostenute fino al 31.12.2015.

È riconosciuta per l’anno 2015 la detrazione d’imposta per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici nella misura della detrazione del 65%. Ai sensi della L. 190/2014, la detrazione è riconosciuta nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013-31.12.2015 (Sezione IV del Quadro E).

Si segnala che la L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016), ha stabilito la proroga alle condizioni previste per il 2015, sia della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ex art. 16-bis, D.P.R. 917/1986 sia per quelli di riqualificazione energetica, ex art. 1, co. 344-347, L. 296/2006. In particolare, per le spese sostenute fino al 31.12.2016 (anziché fino al 31.12.2015) la detrazione:

    • per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta nella misura del 50%, su un importo massimo di spesa pari a euro 96.000;
    • per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica, inclusi i nuovi interventi introdotti dal 2015 (schermature solari e impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), è riconosciuta nella misura del 65%.

Inoltre stato previsto che tali detrazioni siano fruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp), comunque denominati, per le spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016, per gli interventi realizzati sugli immobili di loro proprietà e adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

È stata anche confermata la proroga della detrazione Irpef del 50% su una spesa massima di euro 10.000, riconosciuta ai soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici che rientrano nella categoria A+ (A per i forni) funzionali all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della detrazione Irpef. Tale detrazione è riconosciuta per le spese sostenute fino al 31.12.2016 (anziché fino al 31.12.2015).

Infine la Legge di stabilità per il 2016 ha previsto che dall’anno 2016 si applichi la detrazione Irpef/Ires del 65% anche alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti ed a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

Altre detrazioni

È riconosciuta una detrazione d’imposta nella misura del 65%, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000 per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 4.8.2013 al 31.12.2015 (L. 190/2014) per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, le cui procedure autorizzatorie siano state attivate dopo il 4.8.2013, su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità.

Inoltre è prevista una detrazione del 65% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

Infine è stato elevato da euro 2.065 a euro 30.000 annui l’importo massimo delle erogazioni liberali a favore delle Onlus per cui è possibile fruire della detrazione del 26%.

Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato

Nella Sezione VIII del Quadro G – Crediti d’imposta, rigo G11, va indicato il credito d’imposta per i compensi corrisposti nell’anno 2015 agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo, nonché agli arbitri in caso di conclusione dell’arbitrato con lodo.

Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che, avendone fatto richiesta dall’11.1.2016 all’11.2.2016, hanno ricevuto o riceveranno entro il 30.4.2016 dal Ministero della Giustizia la comunicazione attestante l’importo del credito effettivamente spettante.

Il bonus è utilizzabile, a partire dalla data di ricevimento della comunicazione, in compensazione nel Modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte sui redditi. Si veda il D.M. 23.12.2015.

Altre novità

È riconosciuta la sostituzione dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale già prevista per l’Imu, anche per l’Imi e l’Imis.

È, infine, prevista l’esenzione dall’Irpef alle borse di studio corrisposte dalla Provincia autonoma di Bolzano per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero.

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