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Per l'iscrizione alla gestione commercianti inps il lavoro prevale sulla responsabilità societaria

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L’obbligo d’iscrizione alla Gestione per il socio sorge in presenza di partecipazione personale al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza

Una recente pronuncia n. 3835/2016 della Corte di Cassazione ha respinto la tesi dell’INPS secondo cui per il socio accomandatario della sas ha l’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti in ragione della posizione rivestita all’interno della compagine societaria, essendo tale tipologia di socio l’unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società in argomento.

Si ricorda che l’obbligo di iscrizione alla Gestione esercenti attività commerciali sussiste a condizione che i soggetti interessati siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano dirette o organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia.

Devono, inoltre, avere la piena responsabilità dell’impresa e assumere tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione, partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, nonché essere muniti, se richiesto, della licenza prevista per l’esercizio della loro attività.

Nel caso in cui l’attività commerciale sia svolta in forma di società, sono iscrivibili all’apposita gestione i soci di società in nome collettivo (cfr. interpello del Ministero del Lavoro n. 78/2009), i soci di società di fatto e i soci accomandatari di sas, i soci di srl (circ. INPS n. 121/98) e, infine, i soci liquidatori di società in liquidazione (messaggio INPS n. 15352/2010).
Ad ogni buon conto, il principio di base è che tali soci partecipino con carattere di abitualità e prevalenza all’attività dell’azienda organizzata e/o diretta prevalentemente con il proprio lavoro.

Nella sentenza n. 3835/2016, presa in esame, viene presa in considerazione la posizione di un socio accomandatario a cui l’INPS ha inviato una cartella esattoriale con cui si richiedeva il pagamento dei contributi non versati alla Gestione commercianti per il periodo dal 1° febbraio 1998 al 31 ottobre 2000, sulla base del fatto, come sopra illustrato, che i requisiti richiesti dalla legge per l’iscrizione alla Gestione commercianti – secondo l’Istituto previdenziale – sussistono necessariamente per il socio, in quanto illimitatamente responsabile e unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società.

Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto tale tesi affermando che l’obbligo dell’iscrizione sorge per i singoli soci non soltanto quando è presente il requisito della responsabilità illimitata per gli oneri e i rischi della gestione. ma quando gli stessi partecipano personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Sulla questione della prevalenza del tempo dedicato all’attività lavorativa (cfr. circ. INPS n. 78/2013), si ricorda che nel caso in cui un soggetto svolga una sola attività imprenditoriale il criterio della prevalenza non ha, ovviamente, ragione di essere applicato. A maggior ragione se il socio risulta essere contestualmente dipendente presso un’azienda a tempo pieno (la prevalenza sarà quella di lavoratore subordinato).
Circa la verifica, più complessa, del carattere dell’abitualità, segnaliamo che assumono grande valore la sistematicità e la reiterazione della prestazione lavorativa nel tempo. Una certa attenzione va prestata alla presenza o all’assenza di altri dipendenti, secondo il suggerimento della sentenza n. 11685/2012.

L’INPS deve provare il carattere di abitualità e prevalenza

La pronuncia n. 3835/2016 sottolinea che resta ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3240/2010, la quale ha evidenziato che l’assicurazione alla Gestione commercianti è posta a protezione non già dell’elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, ma per il fatto che i soci sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall’espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente all’interno dell’impresa.

Su queste basi la Cassazione ritiene che l’accomandatario sarà tenuto all’iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente rispetto ad altre attività lavorative. Inoltre, tale carattere di abitualità e prevalenza deve essere provato dall’INPS.

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