Annunciando l’avvio, nel 2016, di specifiche campagne ispettive (in particolare nel settore del call center), il Ministero del Lavoro, con la circolare 1.2.2016 n. 3, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi in ordine alle novità introdotte dal DLgs. 81/2015 (c.d. “Codice dei contratti”) in materia di collaborazioni coordinate e continuative.
Superamento del contratto di lavoro a progetto
L’art. 52 del DLgs. 81/2015:
- da un lato, ha disposto l’abrogazione, a decorrere dal 25.6.2015, degli artt. 61 ss. del DLgs. 276/2003 sul contratto di lavoro a progetto, consentendo di continuare ad applicare tali disposizioni per la regolazione, fino alla scadenza, dei soli contratti stipulati prima della suddetta data;
- dall’altro, ha fatto salvo l’art. 409 c.p.c. sui “rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale”.
Ciò ha reso di nuovo possibile formalizzare rapporti “parasubordinati” semplicemente come co.co.co., senza la necessità di uno specifico progetto, né del rispetto dei limiti di durata e delle altre condizioni poste dal DLgs. 276/2003.
Collaborazioni organizzate dal committente
Con decorrenza dall’1.1.2016, il DLgs. 81/2015, all’art. 2 co. 1, ha, tuttavia, altresì previsto l’applicazione alle “nuove” collaborazioni stipulate dopo il 25.6.2015 – così come alle collaborazioni a progetto già in atto a tale data e transitoriamente ancora efficaci – ove sussistano determinate condizioni, della “disciplina del rapporto di lavoro subordinato”.
La circolare in commento si sofferma, in primo luogo, su tali condizioni, le quali ricorrono laddove i rapporti di collaborazione si concretino in prestazioni di lavoro che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:
- esclusiva personalità, nel senso di essere svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti;
- continuità, nel senso di ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità;
- “etero-organizzazione”, nel senso di comportare l’obbligo, per il collaboratore – operante all’interno di un’organizzazione datoriale – di rispettare determinati orari e svolgere l’attività in luoghi di lavoro individuati dal committente.
Applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato
Quanto alle conseguenze dell’accertamento della contestuale presenza delle condizioni sopra descritte, il Ministero spiega che l’espressione, di per sé generica, utilizzata dal Legislatore lascia intendere che debba farsi luogo all’applicazione di “qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi, ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato”, nonché all’irrogazione delle sanzioni per l’inadempimento degli obblighi in materia di collocamento (comunicazioni e dichiarazione di assunzione).
In pratica, il DLgs. 81/2015 fa derivare “le medesime conseguenze legate ad una riqualificazione”, semplificando l’attività del personale ispettivo che, in tali ipotesi, potrà limitarsi ad accertare che le prestazioni continuative ed esclusivamente personali oggetto di verifica risultino “etero-organizzate”.
Esclusioni
Sono escluse dall’applicazione dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 81/2015 le collaborazioni elencate dal co. 2 del medesimo articolo, vale a dire:
- le collaborazioni regolamentate da CCNL (interpello Min. Lavoro 15.12.2015 n. 27);
- le collaborazioni rese da professionisti iscritti in Albi, da amministratori o sindaci di società, da partecipanti a collegi o commissioni ovvero a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche (interpelli Min. Lavoro 20.1.2016 n. 5 e 27.1.2016 n. 6).
Anche con riguardo a tali collaborazioni – precisa il Ministero del Lavoro – rimane astrattamente ipotizzabile la riqualificazione del rapporto in termini di subordinazione. A tal fine, tuttavia, non sarà sufficiente verificare la sussistenza di una “etero-organizzazione”, dovendo ricorrere una vera e propria “etero-direzione” ai sensi dell’art. 2094 c.c.
05 delle collaborazioni
La circolare n. 3/2015 si occupa, infine, della procedura di stabilizzazione delineata dall’art. 54 del DLgs. 81/2015, il quale prevede che i datori di lavoro privati che, dall’1.1.2016, procedano all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto o di soggetti titolari di partita IVA con cui si siano intrattenuti rapporti di lavoro autonomo, possano godere dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro.
Tale beneficio risulta:
- subordinato al rispetto di due ulteriori condizioni (la sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di atti di conciliazione nelle sedi di cui all’art. 2113 co. 4 c.c. o davanti alle Commissioni di certificazione e il rispetto, da parte del datore di lavoro, del divieto di recedere dal rapporto nei 12 mesi successivi all’assunzione, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo);
- fruibile anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti;
- escluso con riguardo agli illeciti accertati all’esito di accessi ispettivi iniziati prima dell’avvio della procedura di assunzione;
- cumulabile con l’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, previsto, per il 2016, dall’art. 1 co. 178 ss. della L. 208/2015.