Il reddito derivante dal possesso di un terreno è rappresentato dal reddito dominicale e dal reddito agrario. Tali valori possono essere reperiti attraverso una visura catastale sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il reddito dominicale
Il reddito dominicale rappresenta il reddito derivante dal semplice possesso (a titolo di proprietà o di altro diritto reale) del terreno e deve essere dichiarato a prescindere dalla coltivazione o meno del fondo.
Il reddito dominicale è l’unico reddito dei terreni da dichiarare quando lo stesso è dato in affitto per usi agricoli, in quanto il reddito agrario deve essere dichiarato dal conduttore.
Con riferimento ai terreni non affittati, la componente dominicale è sostituita dall’IMU, e non rileva ai fini della determinazione del reddito fondiario. Il reddito di tali terreni andrà calcolato tenendo conto del solo reddito agrario; tuttavia, il reddito dominicale dovrà comunque essere indicato, e potrà assumere rilievo nell’ambito delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Sono invece soggetti ad IRPEF i terreni non affittati per i quali è prevista un’esenzione IMU.
Il reddito agrario
Rappresenta il reddito derivante dall’esercizio dell’attività agricola sul fondo. In base all’articolo 32, comma 2, TUIR, sono considerate attività agricole:
- le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione è coltivata per almeno la metà del terreno su cui la produzione insiste;
- le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 Codice Civile (attività “connesse”) dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali con riferimento ai beni individuati, ogni due anni, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.
ATTENZIONE: La componente agraria del reddito fondiario, derivante dalla conduzione del fondo e non dal suo possesso, non è sostituita dall’IMU e pertanto continua ad essere assoggettata alle ordinarie imposte erariali sui redditi.
Le novità della Legge di stabilità 2016
La legge di stabilità 2016 aumenta la percentuale di rivalutazione dei redditi catastali dei terreni agricoli, dal 7% al 30%.
Va premesso che ai fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari dei terreni iscritti negli atti del Catasto terreni sono soggetti ad una rivalutazione percentuale (art. 3 comma 50 della L. 23 dicembre 96 n. 662), pari:
- all’80% per il reddito dominicale;
- al 70% per il reddito agrario.
In aggiunta a tale rivalutazione i terreni subiscono, secondo l’art. 1 comma 512 della L. 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), un’ulteriore rivalutazione dei redditi catastali (dominicale e agrario) iscritti in Catasto. Originariamente, la rivalutazione di cui al citato comma 512 avrebbe dovuto essere operata limitatamente ai periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015. Invece, successivamente l’art. 7 comma 4 del DL 24 giugno 2014 n. 91 (conv. L. 116/2014), sostituendo il comma 512, ha confermato l’ulteriore rivalutazione, portandola “a regime” per tutti i terreni agricoli, fatta eccezione per quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Ora, con la Legge di Stabilità 2016 la percentuale della rivalutazione “a regime” viene aumentata dal 7% al 30%. Cioè, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, l’ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale e agrario disposta dall’art. 1 comma 512 della L. 228/2012 è pari al:
- 15% per i periodi d’imposta 2013 e 2014;
- 30% per il periodo d’imposta 2015;
- 30%, “a regime”, dal periodo d’imposta 2016.
Dunque, in Unico 2016 (anno 2015):
- il reddito dominicale, già aumentato dell’80%, è incrementato del 30%;
- il reddito agrario, già aumentato del 70%, è aumentato del 30%.
Nessuna ulteriore rivalutazione, invece, per terreni agricoli di CD e IAP.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, la norma in commento (comma 512) stabilisce altresì che la rivalutazione è pari:
- al 5% per i periodi di imposta 2013 e 2014
- e al 10% per il periodo di imposta 2015.
Con riferimento ai terreni agricoli posseduti e condotti dai suddetti soggetti, tuttavia, il comma 512 nulla dispone per il periodo di imposta 2016. Dunque, salvo modifiche future alla norma in questione, per il periodo d’imposta 2016 per i terreni dei CD e IAP non si dovrà applicare l’ulteriore rivalutazione di cui al citato comma 512, ma soltanto quella prevista dall’art. 3 comma 50 della L. 662/96 (80% per il reddito dominicale e 70% per il reddito agrario). Di seguito uno schema riepilogativo dell’evoluzione normativa della fattispecie.