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un contratto a tempo determinato anche a scopo di somministrazione per 6-12 mesi (sono validi anche i contratti che raggiungano i 6 mesi a seguito di successive proroghe del contratto originario)
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un contratto a tempo determinato anche a scopo di somministrazione superiore a 12 mesi
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un contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione)
L’agevolazione non spetta per l’assunzione a scopo di somministrazione qualora l’agenzia somministrante fruisca, in relazione alla medesima assunzione, di una remunerazione per l’attività di intermediazione ed accompagnamento al lavoro, nell’ambito del Programma Garanzia Giovani o di altri programmi a finanziamento pubblico.
Come viene riconosciuto il bonus?
- 1.500 euro per giovani dalla profilazione alta o 2.000 euro per quelli dalla profilazione molto alta, assunti con contratti a tempo determinato di durata pari o superiore ai 6 mesi;
- 3.000 euro per giovani dalla profilazione alta o 4.000 euro per quelli dalla profilazione molto alta, assunti con contratti a tempo determinato di durata pari o superiore ai 12 mesi;
- da 1.500 euro a 6.000 euro, in funzione della classe di profilazione del giovane, per assunzioni a tempo indeterminato.
Le Regioni Friuli Venezia Giulia, Puglia, Emilia Romagna hanno previsto che il bonus venga riconosciuto solo per contratti a tempo indeterminato e con apprendistato professionalizzante.
Mentre le Regioni Piemonte e Valle d’Aosta non hanno attivato la misura.
Il bonus è, poi, cumulabile con gli altri incentivi alle assunzioni.
In particolare, dopo il Decreto Direttoriale del 23 gennaio 2015 n.11 è previsto che qualora si tratti di agevolazioni cosiddette “selettive”, rivolte a specifiche categorie di lavoratori o di datori di lavoro, la cumulabilità tra i due benefici non potrà comunque superare il 50 per cento dei costi salariali.
La Circolare INPS n. 118 del 3 ottobre 2014 specifica le modalità operative per i datori di lavoro interessati.