1 Premessa
Il DLgs. 21.11.2014 n. 175 ha previsto la precompilazione dei modelli 730 da parte dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando:
- i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d’imposta;
- le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria;
- i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (es. banche, imprese assicurative, enti previdenziali, fondi pensione e sanitari, università, medici e strutture sanitarie).
“Certificazione Unica 2016” (CU 2016)
Al fine di acquisire i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d’imposta, l’Agenzia delle Entrate, con il provv. 15.1.2016 n. 7786, ha approvato i nuovi modelli di “Certificazione Unica 2016” (CU 2016), relativi all’anno 2015, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle informazioni per il contribuente, che il sostituto d’imposta deve:
- utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro il 29.2.2016, utilizzando il modello “sintetico”;
- trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7.3.2016, utilizzando il modello “ordinario”.
La trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche all’Agenzia delle Entrate:
- si aggiunge quindi alla loro consegna ai soggetti sostituiti;
- è soggetta ad un pesante regime sanzionatorio;
- da quest’anno, comporta però un “alleggerimento” del modello 770 Semplificato.
L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di “Telefisco” del 28.1.2016, ha però previsto la possibilità di differire l’invio delle certificazioni che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata:
- entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2016 Semplificato (attualmente stabilito all’1.8.2016);
- senza applicazione di sanzioni.
Di seguito si riepilogano quindi i principali aspetti relativi alla “Certificazione Unica 2016”.
2 Ambito applicativo della “certificazione unica 2016”
La “Certificazione Unica 2016” riguarda:
- i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, corrisposti nel 2015 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;
- i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR (es. compensi professionali, diritti d’autore o d’inventore, ecc.), corrisposti nel 2015;
- le provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2015, soggette alla ritenuta di cui all’art. 25-bis del DPR 600/73;
- le provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19 del DLgs. 31.3.98 n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta;
- i corrispettivi erogati dal condominio nel 2015 per prestazioni relative a contratti di appalto, soggetti alla ritenuta dell’art. 25-ter del DPR 600/73;
- alcuni redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR (es. compensi per attività occasionali di lavoro autonomo e per attività sportiva dilettantistica, ecc.), corrisposti nel 2015;
- le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
- l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2015 a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, di cui all’art. 21 co. 15 della L. 27.12.97 n. 449;
- l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio, di cui all’art. 11 della L. 30.12.91 n. 413;
- le relative ritenute operate;
- le detrazioni d’imposta effettuate;
- i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e ad altri Enti;
- i dati assicurativi INAIL.
La Certificazione Unica 2016 riguarda quindi anche tipologie di reddito che non possono essere dichiarate con il modello 730.
2.1 Redditi esenti
La Certificazione Unica 2016 deve essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2015 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.
2.2 Compensi erogati ai “contribuenti minimi” e ai “contribuenti forfettari”
La Certificazione Unica 2016 deve essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei compensi corrisposti nel 2015 alle persone fisiche che:
- hanno optato per l’applicazione del regime agevolato relativo:
- ai c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 del DL 98/2011);
- oppure ai nuovi “contribuenti forfettari” (introdotto dalla L. 190/2014);
- non hanno subito ritenute alla fonte su tali compensi.
2.3 Datori di lavoro non sostituti d’imposta
La Certificazione Unica 2016 deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali relativi all’INPS, anche dai datori di lavoro che non sono sostituti d’imposta e che erano tenuti:
- alla compilazione del modello 01/M, anteriormente al DLgs. 314/97 che ha introdotto il modello CUD;
- ovvero alla presentazione del modello DAP/12, in relazione ai dirigenti di aziende industriali.
Si ricorda che non sono sostituti d’imposta, ma devono rilasciare la Certificazione Unica a fini contributivi, ad esempio:
-
- le Ambasciate;
- gli Organismi internazionali (es. FAO e NATO);
- lo Stato Città del Vaticano;
- le aziende straniere che assicurano i lavoratori italiani occupati all’estero in Paesi non convenzionati, ai sensi del DL 31.7.87 n. 317, conv. L. 3.10.87 n. 398.
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Lavoratori domestici
La Certificazione Unica 2016 non deve invece essere consegnata ai lavoratori domestici (es. colf, badanti), ai quali va consegnata una “dichiarazione sostitutiva” semplificata.
2.4 Certificazione dei dividendi, dei capital gain e degli altri redditi di capitale
La Certificazione Unica 2016 non riguarda invece la certificazione:
- dei dividendi e dei proventi equiparati, nonché delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate, che deve continuare ad avvenire mediante l’apposito modello CUPE;
- dei capital gain, per i quali rimane la certificazione in forma “libera”, che deve contenere:
- le generalità e il codice fiscale del contribuente;
- la natura, l’oggetto e la data dell’operazione;
- la quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione;
- gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi;
- degli interessi e altri redditi di capitale, per i quali rimane la certificazione in forma “libera”, purché attesti l’ammontare:
- delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti;
- delle ritenute operate.
3 Struttura della “certificazione unica 2016”
La Certificazione Unica 2016 è diventata più corposa e si è sdoppiata in:
- un modello “sintetico”, da consegnare al contribuente entro il 29.2.2016;
- un modello “ordinario”, da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7.3.2016 o l’1.8.2016.
La Certificazione Unica 2016 è quindi composta da due modelli distinti, a seconda se debba essere consegnata al contribuente-sostituito o trasmessa in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
La Certificazione Unica 2015, invece, era composta da un unico modello, ma aveva una struttura a “moduli”, alcuni dei quali dovevano essere utilizzati solo:
- in relazione alla certificazione da rilasciare al contribuente-sostituito;
- oppure in relazione alla certificazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.
3.1 funzione sostitutiva del modello 770 semplificato
La versione “ordinaria” della Certificazione Unica 2016 è diventata molto più dettagliata, similmente al modello 770 Semplificato, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta.
3.2 Arrotondamento dei dati
I dati da indicare nella Certificazione Unica 2016 devono essere arrotondati al centesimo di euro, secondo le regole ordinarie, vale a dire:
- per eccesso, se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5;
- per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5.
4 Consegna della “certificazione unica 2016” al contribuente-sostituito
Il sostituto d’imposta deve:
- compilare il modello “sintetico” di Certificazione Unica 2016, secondo le istruzioni approvate dall’Agenzia delle Entrate;
- rilasciarla in duplice copia al contribuente-sostituito, unitamente alle relative informazioni approvate dall’Agenzia delle Entrate.
Il modello “sintetico” di Certificazione Unica 2016, da rilasciare al contribuente-sostituito, è costituito:
- dalla parte relativa ai dati del sostituto d’imposta e del contribuente-sostituito (lavoratore dipendente o autonomo o pensionato);
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e all’assistenza fiscale, suddivisa tra:
- dati fiscali;
- dati previdenziali e assistenziali;
- dati assicurativi INAIL;
- annotazioni;
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi;
- dalla scheda per la scelta della destinazione:
- dell’8 per mille dell’IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta oppure allo Stato (per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
- del 5 per mille dell’IRPEF per il sostegno del settore no profit, delle associazioni sportive dilettantistiche, della ricerca scientifica, della ricerca sanitaria o delle attività sociali svolte dal Comune di residenza;
- del 2 per mille dell’IRPEF al finanziamento di un partito politico iscritto nell’apposito Registro nazionale;
- del 2 per mille dell’IRPEF ad un’associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nel caso in cui la Certificazione Unica 2016 attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, il sostituto d’imposta deve rilasciare al contribuente esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali indicate.
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Dati relativi al contribuente
Si segnala che, tra i dati relativi al contribuente, deve essere riportato il codice della “categoria particolare”, secondo quanto indicato nella “Tabella D” posta in appendice alle istruzioni della Certificazione Unica 2016, che viene di seguito riportata.
4.1 Dati fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati
In questa parte del modello “sintetico” della Certificazione Unica 2016 devono essere indicati:
- i dati relativi ai redditi corrisposti nel 2015;
- i dati del rapporto di lavoro;
- le ritenute a titolo di IRPEF e di addizionali regionale e comunale;
- gli acconti 2015 versati a seguito della presentazione del modello 730/2015, sia in relazione al dichiarante che al coniuge;
- i crediti non rimborsati a seguito della presentazione del modello 730/2015, sia in relazione al dichiarante che al coniuge;
- gli oneri detraibili e deducibili;
- le detrazioni e i crediti d’imposta;
- i dati relativi al bonus di 80,00 euro in busta paga;
- i dati relativi alla previdenza complementare;
- i dati relativi ai contributi di solidarietà, ai lavoratori “frontalieri”, ai contribuenti residenti a Campione d’Italia e ai redditi esenti;
- i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta;
- i redditi erogati da altri soggetti (es. in caso di conguaglio complessivo di fine anno o di operazioni straordinarie);
- i dati relativi ai redditi assoggettati a tassazione separata (TFR e indennità equipollenti, altre indennità, prestazioni in forma di capitale dei fondi pensione, compensi relativi ad anni precedenti, ecc.);
- i dati relativi ai familiari fiscalmente a carico, per i quali sono state riconosciute le detrazioni IRPEF per carichi di famiglia; tuttavia, da quest’anno è richiesta l’indicazione del codice fiscale del coniuge, anche se non fiscalmente a carico.
La versione “sintetica” della Certificazione Unica 2016 mantiene quindi una struttura e un contenuto simile alla Certificazione Unica 2015.
Principali novità
Tra le novità normative che incidono sulla compilazione della parte in esame, rispetto al precedente modello di Certificazione Unica 2015, si segnalano:
- la possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato, di richiedere la liquidazione mensile del TFR come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), c.d. “TFR in busta paga”, che concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF tassato in via ordinaria;
- la “messa a regime” del bonus IRPEF di 80,00 euro al mese, in presenza di un reddito complessivo non superiore a 26.000,00 euro; a tali fini, il reddito complessivo comprende anche la quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientrati in Italia, mentre non vanno considerate le somme erogate a titolo di “TFR in busta paga”;
- la mancata proroga per il 2015 dell’imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate ai dipendenti del settore privato per l’incremento della produttività del lavoro;
- l’incremento da 6.700,00 a 7.500,00 euro dell’importo non imponibile del reddito di lavoro dipendente dei c.d. “lavoratori frontalieri” (solo il reddito eccedente concorre a formare il reddito complessivo);
- l’esenzione fino a 6.700,00 euro per i redditi di lavoro dipendente e di pensione prodotti in euro dai soggetti residenti a Campione d’Italia (solo l’importo eccedente concorre a formare il reddito complessivo).
4.2 Dati contributivi INPS
In questa parte del modello “sintetico” della Certificazione Unica 2016 devono essere indicati, analogamente allo scorso anno, i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione dovuta all’INPS, suddivisi tra:
- lavoratori subordinati;
- collaboratori coordinati e continuativi, compresi i lavoratori a progetto, iscritti alla Gestione separata ex 335/95;
- dipendenti pubblici (gestioni ex INPDAP).
Lavoratori agricoli
La parte relativa ai dati contributivi INPS non deve essere compilata in relazione agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.
L’obbligo di certificazione viene infatti assolto dall’INPS, in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata.
4.3 Dati contributivi di enti diversi dall’INPS
Il modello “sintetico” della Certificazione Unica 2016 contiene una nuova sezione, in cui devono essere indicati i dati relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta ad Enti diversi dall’INPS (Casse di previdenza e assistenza di medici, odontoiatri, infermieri, psicologi, biologi, veterinari e giornalisti).
4.4 Dati ASSICURATIVI INAIL
Nella Certificazione Unica 2016 devono essere indicati anche i dati assicurativi INAIL, riferiti a tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del DPR 1124/65, già soggetti alla denuncia nominativa di cui alla L. 63/93.
In particolare, il punto 71 (“Qualifica”) deve essere compilato nell’ipotesi in cui il lavoratore appartenga ad una delle “Ulteriori categorie” previste dalla seguente tabella, utilizzando i relativi codici in essa indicati.
4.5 dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi
Nella parte del modello “sintetico” della Certificazione Unica 2016 relativa ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai previsti redditi diversi devono essere indicati:
- la tipologia reddituale, sulla base delle previste causali;
- l’ammontare lordo corrisposto;
- le somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale e le altre somme non soggette a ritenuta;
- l’imponibile;
- le ritenute a titolo d’acconto o d’imposta effettuate, nonché le ritenute sospese per effetto di eventi eccezionali;
- i dati relativi alle addizionali IRPEF regionali e comunali (trattenute a titolo d’acconto o d’imposta oppure sospese);
- i contributi previdenziali a carico del soggetto erogante o del percipiente;
- le spese rimborsate e le ritenute rimborsate.
Il modello “sintetico” di Certificazione Unica 2016 prevede:
- un’apposita sezione per l’indicazione dei dati previdenziali relativi ai suddetti redditi, in maniera molto più dettagliata rispetto alla Certificazione Unica 2015;
- nuovi riquadri relativi all’indicazione delle:
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
- somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.
4.6 Sottoscrizione del sostituto d’imposta
Il sostituto d’imposta può sottoscrivere la Certificazione Unica 2016 anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
4.7 Termine di consegna
La Certificazione Unica 2016, relativa al 2015, deve essere consegnata dai sostituti d’imposta ai contribuenti entro il 29.2.2016 (poiché il giorno 28 cade di domenica e il 2016 è bisestile).
4.8 Modalità di consegna
I sostituti d’imposta, in luogo della consegna della Certificazione Unica 2016 in formato cartaceo, possono trasmetterla al contribuente in formato elettronico, a condizione che il contribuente:
- abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare per i successivi adempimenti;
- sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.
4.9 Rilascio di una nuova Certificazione relativa al 2015
Qualora il sostituto d’imposta abbia già rilasciato al sostituito la certificazione relativa ai redditi erogati nel 2015, prima dell’approvazione della Certificazione Unica 2016, ad esempio la Certificazione Unica 2015 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente intervenuta lo scorso anno, deve rilasciare:
- la nuova Certificazione Unica 2016, comprensiva dei dati già certificati, in sostituzione della certificazione già rilasciata;
- entro il suddetto termine del 29.2.2016.
4.10 Rilascio di una nuova certificazione dopo la trasmissione all’Agenzia delle Entrate
Nel caso in cui il sostituto d’imposta rilasci una nuova Certificazione Unica 2016 dopo il termine di trasmissione della stessa all’Agenzia delle Entrate, deve comunicare al contribuente che, se intende avvalersi della dichiarazione precompilata fornita dall’Agenzia delle Entrate, dovrà:
- verificare i dati forniti dall’ultima Certificazione Unica rilasciata;
- procedere a modificare il contenuto della dichiarazione precompilata.
4.11 Rilascio della Certificazione relativa al 2016
La Certificazione Unica 2016, relativa al 2015, può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all’anno 2016, fino all’approvazione di una nuova certificazione.
In tal caso, i riferimenti agli anni 2015 e 2016 contenuti nella Certificazione Unica 2016 e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti ai periodi successivi.
È il caso, ad esempio, della certificazione da rilasciare a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente nel 2016, entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore cessato.
4.12 Sanzioni in caso di omessa, infedele o tardiva consegna della certificazione
Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’omesso, tardivo, incompleto o infedele rilascio al contribuente-sostituito della certificazione da parte del sostituto d’imposta è punito con la sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro (ai sensi dell’art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97, come modificato dal DLgs. 158/2015).
Tuttavia, si ritiene che se la certificazione viene rilasciata successivamente al termine stabilito, ma il ritardo non pregiudica gli obblighi dichiarativi del sostituito, non ostacola l’attività di controllo, non incide sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento del tributo, la violazione sia “meramente formale” e quindi non sanzionabile.
5 Trasmissione telematica della “certificazione unica 2016” all’Agenzia delle Entrate
Al fine di acquisire i dati necessari per la precompilazione dei modelli 730, i sostituti d’imposta devono trasmettere le certificazioni delle somme e dei valori corrisposti:
- all’Agenzia delle Entrate;
- in via telematica:
- direttamente, mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline;
- oppure tramite un intermediario abilitato (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.).
Per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2016, il sostituto d’imposta deve utilizzare il nuovo modello “ordinario”, da compilare secondo le istruzioni approvate dall’Agenzia delle Entrate.
Il modello “ordinario” di Certificazione Unica 2016 è infatti costituito:
- dal frontespizio, non presente nel modello “sintetico” da consegnare al contribuente;
- dal quadro CT, relativo alla comunicazione della “sede telematica” per la ricezione dei modelli 730-4 relativi ai conguagli, non presente nel modello “sintetico” da consegnare al contribuente;
- dalla parte relativa ai dati del sostituto d’imposta e del contribuente-sostituito (lavoratore dipendente o autonomo o pensionato), identica a quella contenuta nel modello “sintetico” da consegnare al contribuente (si veda il precedente § 4);
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e all’assistenza fiscale, suddivisa tra:
- dati fiscali;
- dati previdenziali e assistenziali;
- dati assicurativi INAIL;
- annotazioni;
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi.
Il modello “ordinario”, da inviare all’Agenzia delle Entrate, non contiene invece la scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, da consegnare solo al contribuente nell’ambito del modello “sintetico”.
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Indicazione dei campi specifici del modello “ordinario”
Nel modello “ordinario” della Certificazione Unica 2016, i campi presenti anche nel modello “sintetico” sono rappresentati con celle tratteggiate.
I campi non tratteggiati sono quindi specifici del modello “ordinario”, in aggiunta a quanto previsto nel modello “sintetico”.
5.1 Certificazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate
L’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2016 riguarda anche le tipologie reddituali per le quali non è prevista la predisposizione del modello 730 precompilato.
Nel caso in cui la Certificazione Unica attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali erogate.
Certificazioni escluse dall’invio
Rispetto allo scorso anno, non è più prevista l’esclusione dall’invio all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche attestanti:
- esclusivamente redditi totalmente esentati da imposizione in Italia, in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette;
- esclusivamente altri redditi esenti;
- redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, rilasciate a soggetti residenti all’estero, nei casi in cui non è obbligatoria l’indicazione del codice fiscale del percipiente nella Certificazione Unica;
- redditi erogati dall’INPS agli eredi residenti all’estero del sostituito, per i quali non è stata fatta richiesta di attribuzione del codice fiscale.
È invece confermato che non devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate le certificazioni degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, redatte con il modello CUPE.
5.2 Dati fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati
In questa parte del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2016 devono essere indicati:
- i dati relativi ai redditi corrisposti nel 2015;
- i dati del rapporto di lavoro;
- le ritenute a titolo di IRPEF e di addizionali regionale e comunale;
- i dati relativi all’assistenza fiscale prestata nel 2015 (modelli 730/2015), sia in relazione al dichiarante che al coniuge (in caso di modello 730/2015 congiunto);
- gli oneri detraibili e deducibili;
- le detrazioni e i crediti d’imposta;
- i dati relativi al bonus di 80,00 euro in busta paga;
- i dati relativi alla previdenza complementare;
- i dati relativi ai contributi di solidarietà, ai lavoratori “frontalieri”, ai contribuenti residenti a Campione d’Italia, ai redditi esenti, ai bonus e stock option soggetti all’addizionale del 10%; non è invece più presente la parte relativa alle somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro, soggette all’imposta sostitutiva del 10%, poiché l’agevolazione non è stata prorogata per il periodo d’imposta 2015;
- i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta;
- i redditi erogati da altri soggetti (es. in caso di conguaglio complessivo di fine anno o di operazioni straordinarie);
- i dati relativi ai redditi assoggettati a tassazione separata (TFR e indennità equipollenti, altre indennità, prestazioni in forma di capitale dei fondi pensione, compensi relativi ad anni precedenti, ecc.);
- i dati relativi ad operazioni straordinarie (riquadro non presente nella versione “sintetica” della Certificazione Unica 2016);
- i dati relativi ai familiari fiscalmente a carico, per i quali sono state riconosciute le detrazioni IRPEF per carichi di famiglia; tuttavia, da quest’anno è richiesta l’indicazione del codice fiscale del coniuge, anche se non fiscalmente a carico.
La parte fiscale, relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, della versione “ordinaria” della Certificazione Unica 2016 diventa quindi molto più dettagliata, similmente al “vecchio” modello 770 Semplificato, specialmente nelle parti relative all’assistenza fiscale prestata nel 2015, alla previdenza complementare, ai redditi assoggettati a tassazione separata e ai redditi erogati da altri soggetti, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta.
5.3 Dati contributivi INPS ed altri enti e dati assicurativi INAIL
La parte del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2016 riguardante i dati relativi alla contribuzione dovuta all’INPS e ad altri Enti e i dati assicurativi INAIL, invece, è identica a quella del modello “sintetico” (si vedano i precedenti § 4.2, 4.3 e 4.4).
5.4 dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi
Anche la parte del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2016 relativa ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai previsti redditi diversi riprende quanto previsto dal modello “sintetico” (si veda il precedente § 4.5).
In aggiunta, il modello “ordinario” prevede anche i riquadri relativi all’indicazione:
- delle somme corrisposte in caso di fallimento e liquidazione coatta amministrativa;
- dei redditi erogati da altri soggetti;
- dei dati relativi a casi particolari in presenza di operazioni straordinarie.
5.5 Termine di trasmissione
La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2016 deve avvenire entro il 7.3.2016.
Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per la precompilazione dei 730
L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di “Telefisco” del 28.1.2016, ha concesso la possibilità di inviare le Certificazioni Uniche 2016, che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata:
- entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2016 Semplificato (attualmente stabilito all’1.8.2016, in quanto il 31 luglio cade di domenica);
- senza applicazione di sanzioni.
Tale possibilità è quindi analoga a quella che era stata prevista dall’Agenzia delle Entrate in relazione alle Certificazioni Uniche 2015, relative al periodo d’imposta 2014.
Si tratta quindi, ad esempio, delle Certificazioni Uniche 2016 riguardanti:
- i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai c.d. “contribuenti minimi” (ex 27 del DL 98/2011) o ai nuovi “contribuenti forfetari” (ex L. 190/2014);
- le provvigioni;
- i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto.
Devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate, entro l’ordinaria scadenza del 7.3.2016, invece, le Certificazioni Uniche 2016 riguardanti, ad esempio:
- i redditi di lavoro autonomo occasionale o derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno (diritti d’autore e d’inventore);
- gli utili percepiti da associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- i compensi derivanti dallo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ovvero da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Tali redditi, infatti, possono essere dichiarati con il modello 730, qualora il percipiente possieda anche redditi di lavoro dipendente o i previsti redditi assimilati.
5.6 Modalità di trasmissione telematica
Il sostituto d’imposta deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate i modelli “ordinari” delle Certificazioni Uniche 2016:
- in via telematica;
- nel rispetto delle previste specifiche tecniche.
Nell’ambito del flusso telematico è possibile, da parte dello stesso sostituto d’imposta, inviare più certificazioni relative a singoli dipendenti e lavoratori autonomi (c.d. “fornitura”).
5.6.1 Suddivisione del flusso telematico
Il flusso telematico può essere suddiviso inviando, oltre al frontespizio e all’eventuale quadro CT:
- le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- separatamente rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi.
Pertanto, nel caso di coinvolgimento di più professionisti nella gestione delle certificazioni (es. consulente del lavoro per i dipendenti e dottore commercialista per i lavoratori autonomi), ognuno di essi può trasmettere in via telematica le Certificazioni Uniche di propria competenza.
Inoltre, è possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.
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5.6.2 Tipologie di invii telematici
Gli invii possono essere:
- ordinari, con cui si trasmettono i dati richiesti;
- sostitutivi, con i quali si opera la completa sostituzione di una comunicazione già inviata e acquisita dal sistema telematico;
- di annullamento, con cui si richiede l’annullamento di una comunicazione precedentemente trasmessa e acquisita dal sistema telematico.
Separazione degli invii sostitutivi e/o da annullamento
Qualora il sostituto d’imposta o l’intermediario debba procedere alla sostituzione e/o all’annullamento di certificazioni validamente accolte, dovrà procedere ad inviare un apposito flusso comprensivo delle sole certificazioni da sostituire e/o da annullare.
Se il flusso contiene sia invii ordinari che sostitutivi o di annullamento, tale anomalia comporta lo scarto dell’intera comunicazione.
5.6.3 Software
Per compilare e inviare in via telematica le Certificazioni Uniche 2016, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito un apposito software.
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile anche il software di controllo della Certificazione Unica 2016, che consente di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche.
5.6.4 Ricevuta di presentazione
Il flusso telematico si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate:
- attestante l’avvenuto ricevimento dei dati;
- rilasciata per via telematica all’utente che ha effettuato l’invio.
5.7 Comunicazione della “sede telematica” per la ricezione dei dati dei conguagli dei modelli 730
Unitamente alle Certificazioni Uniche 2016, i sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate anche la “sede telematica” (propria o di un intermediario incaricato):
- per la ricezione dall’Agenzia stessa delle comunicazioni relative ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730 (modelli 730-4);
- compilando il “quadro CT” del modello “ordinario”.
Il quadro CT:
- deve essere compilato dai sostituti d’imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta “sede telematica” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente o assimilati con compilazione dei dati fiscali;
- sostituisce l’apposito modello “CSO” approvato, da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2013 n. 23840.
Comunicazione delle variazioni
Le istruzioni alla Certificazione Unica 2016 stabiliscono che i sostituti d’imposta che intendono variare i dati già comunicati (es. variazione della sede Entratel, indicazione dell’intermediario o modifica dello stesso), devono continuare ad utilizzare il suddetto modello “CSO”.
5.8 Regime sanzionatorio
L’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche è soggetto ad un pesante regime sanzionatorio, finalizzato al rispetto delle scadenze propedeutiche alla precompilazione dei modelli 730.
In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche, è infatti prevista l’applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni certificazione:
- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex 12 del DLgs. 472/97;
- con un massimo però di 50.000,00 euro per sostituto d’imposta.
Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.
5.8.1 Ambito applicativo
Le suddette sanzioni si applicano in relazione a tutte le certificazioni che devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate, anche se riguardano tipologie reddituali che non rilevano ai fini della precompilazione dei modelli 730 (es. redditi di lavoro autonomo professionale, provvigioni).
5.8.2 Correzione entro 5 giorni
Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la certificazione corretta, mediante la sostituzione o l’annullamento della precedente certificazione, viene ritrasmessa entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
5.8.3 Scarto dei file
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre stabilito che, nel caso di:
- scarto dell’intero file contenente le Certificazioni Uniche 2016, inviato entro il previsto termine, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
- scarto di singole Certificazioni Uniche 2016, inviate entro il previsto termine, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente le sole certificazioni rettificate, entro i cinque giorni successivi alla scadenza (non devono, invece, essere ritrasmesse le certificazioni già accolte).
5.8.4 Ravvedimento operoso
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che per le violazioni relative alla trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, in quanto incompatibile con la tempistica prevista per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 15.4.2016.
La posizione dell’Agenzia delle Entrare appare tuttavia discutibile, in quanto l’esclusione del ravvedimento non è prevista a livello normativo.
6 Riduzione dei dati da indicare nel modello 770/2016 Semplificato
Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti, con la legge di stabilità 2016 è stato stabilito che le trasmissioni in via telematica delle certificazioni dei sostituti d’imposta sono equiparate a tutti gli effetti alla loro esposizione nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (modelli 770).
Conseguentemente, come in precedenza evidenziato, è stato previsto un modello “ordinario” di Certificazione Unica 2016:
- da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
- più dettagliato, in funzione sostitutiva dell’indicazione dei dati nel modello 770 Semplificato.
Per effetto di tale estensione dei dati della Certificazione Unica 2016, il modello 770/2016 Semplificato è solo più composto dal:
- frontespizio;
- prospetto ST, relativo ai versamenti delle ritenute, dell’addizionale regionale IRPEF, delle imposte sostitutive e delle trattenute per assistenza fiscale;
- prospetto SV, relativo ai versamenti dell’addizionale comunale IRPEF;
- prospetto SX, contenente il riepilogo dei crediti e delle compensazioni;
- prospetto SY, relativo alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e alle ritenute operate sui pagamenti mediante bonifico bancario o postale delle spese relative ad interventi di recupero edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, per i quali spetta la prevista detrazione d’imposta.
Termine di presentazione
Il modello 770/2016 Semplificato deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro l’1.8.2016 (in quanto il 31 luglio cade di domenica).