Home Fiscale e Tributario Al via il Reverse charge per tablet e PC portatili

Al via il Reverse charge per tablet e PC portatili

691
9

Il 10 febbraio, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva,  il nuovo decreto in materia di contrasto alle frodi IVA, prevedendo l’estensione del reverse charge alle cessioni di tablet, laptop e console da gioco, ai sensi del novellato art. 17 comma 6 lett. c) del DPR 633/72.

L’inversione contabile, per le fattispecie introdotte dal decreto (tablet, laptop, console da gioco e microchip), si applica a decorrere dal 60° giorno dalla pubblicazione del medesimo sulla Gazzetta Ufficiale e si accompagna a una maggiore conformità delle relative disposizioni con quanto previsto a livello comunitario.

Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri

In merito alle operazioni soggette a reverse charge, il decreto legislativo interviene, innanzitutto, sull’art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972:
– modificando la lettera b) per eliminare dall’ambito applicativo dell’inversione contabile le cessioni dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari;
– sostituendo la lettera c) per prevedere che l’inversione contabile si applica anche alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. L’attuale testo normativo, nel fare riferimento ai personal computer e ai loro componenti ed accessori, non ha infatti trovato applicazione stante il mancato rilascio della misura speciale di deroga da parte degli organi comunitari;
– abrogando le lettere d) e d-quinquies) per eliminare dall’ambito applicativo dell’inversione contabile, rispettivamente, le cessioni di materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere e le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3). Anche queste fattispecie non hanno, infatti, trovato applicazione per il mancato rilascio della misura speciale di deroga a livello comunitario.
Il decreto legislativo ha, inoltre, riconfermato al Ministero dell’Economia e delle Finanze:
– il potere di individuare, con propri decreti di natura non regolamentare, ulteriori operazioni da assoggettare ad inversione contabile ed, in proposito, è stato previsto che le stesse devono essere incluse fra quelle elencate negli articoli 199 e 199-bis della direttiva IVA, disponendo che un analogo potere disciplinare è attribuito per le operazioni oggetto della procedura del meccanismo di reazione rapida di cui all’art. 199-ter della direttiva IVA;
– il potere di individuare, con decreto di natura non regolamentare, ai sensi dell’art. 17, comma 3, legge n. 400/1988, ulteriori operazioni da assoggettare ad inversione contabile, diverse da quelle di cui ai richiamati articoli 199, 199-bis e 199-ter della direttiva IVA, per le quali resta comunque necessario il rilascio di una misura speciale di deroga da parte degli organi comunitari.
Il decreto legislativo, in conformità all’art. 199-bis della direttiva IVA, prevede la scadenza del 31 dicembre 2018 per l’applicazione del reverse charge alle operazioni di cui alle lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del comma 6 dell’art. 17, D.P.R. n. 633/1972, riguardanti, nell’ordine:
– le cessioni di telefoni cellulari;
– le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
– i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
– i trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
– le cessioni di gas e di energia elettrica ad un “soggetto passivo-rivenditore”.
Infine, il decreto, nel rispetto dell’art. 3, comma 2, dello Statuto del contribuente, prevede che il regime dell’inversione contabile introdotto ex novo per le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop si applichi alle operazioni effettuate a partire dal 60° giorno successivo alla sua entrata in vigore, fissata al giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

9 Commenti

  1. salve , vorrei capire se è stato chiarito se il reverse charge per e cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop si applica attutti i soggetti passivi o solo nella fase precedente alla vendita al dettaglio ,perchè a riguardo c’è un pò di confusione

    • Il reverse charge, si applica alle sole cessioni poste in essere nelle fasi di commercializzazione precedenti la vendita al dettaglio, purché – ovviamente – il cessionario sia un soggetto passivo. Restano, ovviamente escluse, dall’inversione contabile, le cessioni al dettaglio, caratterizzate “per la destinazione del bene al cessionario-utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo” (circ. Agenzia delle Entrate 59/2010, § 2). Sono pertanto esclusi dal relativo obbligo i commercianti al minuto, ossia quelli “autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante” (ris. 36/E/2011). In tale ipotesi, infatti, i beni in oggetto sono, di regola, ceduti direttamente ad acquirenti-utilizzatori finali, anche se soggetti passivi (art. 22 co. 1 n. 1 del DPR 633/72). Il sistema di inversione contabile resta, inoltre, precluso quando le cessioni sono poste in essere, da soggetti diversi dai commercianti al minuto, direttamente nei confronti degli utilizzatori finali.

  2. Quindi un negozio che vende un tablet pc a un possessore di partita iva il quale ne farà uso come bene strumentale per la propria ditta , non applica il reverse, giusto ? mentre chi ha venduto i tablet pc al negoziante che li andrà a rivendere apllica il reverse ?

    • Si esattamente. In ogni caso non mi limiterei a valutare l’utilizzo finale, ma piuttosto la qualifica del soggetto passivo acquirente (e del venditore). Ovvero se l’acquirente è un ri-venditore (codice ateco – visura camerale) e il venditore un grossista, applico il reverse charge. Se il venditore è un dettagliante, la vendita è sempre soggetta ad iva. Giuseppe Russo

  3. Salve, volevo chiarezza sulla questione PC: dopo tutte le rettifiche ed aggiornamenti, infine il reverse charge si applica a tutte le categorie di “PC” o solo a tablet e notebook(laptop) escludendo quindi i tradizionali “fissi”. Su questa cosa c’è molta confusione, potrebbe chiarircela. Grazie

    • Dal 2 maggio 2016 il meccanismo dell’inversione contabile verrà esteso anche a tablet, pc portatili e console da gioco.
      Il nuovo reverse charge IVA 2016 va ad integrare il d.p.r. 633/1972, modificando la lettera c del comma 6 dell’articolo 17.
      La nuova normativa prevede l’estensione del meccanismo di reverse charge IVA o inversione contabile anche alle seguenti categorie di prodotti:
      – tablet;
      – pc portatili (laptop);
      – console da gioco.
      Per applicare correttamente la nuova normativa sul reverse charge IVA 2016 bisognerà fare riferimento alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 59/E/2010, emessa in seguito all’entrata in vigore del reverse charge su cellulari e microprocessori.
      Secondo tale circolare, infatti, il regime del reverse charge IVA si applica solo fino alla fase immediatamente precedente al commercio al dettaglio.
      In quest’ottica, ed in assenza di ulteriori specifiche operative, gli acquisti di pc portatili, tablet e console da gioco saranno soggetti a regime IVA ordinario se acquistati per un utilizzo strumentale in proprio (nonostante l’acquirente sia un soggetto passivo IVA a tutti gli effetti).
      Per i tablet la nuova normativa prevede che essi debbano essere dotati di sistemi operativi che li facciano funzionare come personal computer.
      Per i personal computer è prevista la permanenza nel regime ordinario di applicazione dell’IVA, salvo che non si tratti di pc portatili (laptop) o tablet pc. A questo proposito, l’Unione Europea ha già negato la possibilità di applicare il meccanismo del reverse charge per questo tipo di prodotti (vedi decisione 710/2010).
      Il meccanismo di inversione contabile, ha carattere temporaneo, infatti, è delimitato nel suo periodo di applicazione temporale dall’articolo 199 bis della direttiva n. 2006/112. Stando al tenore letterale della norma, il reverse charge sul settore hi-tech e su quello energetico sarà in vigore fino al 31 dicembre 2018.

  4. Salve, a proposito di tablet notebook e console, ho trovato un grosso venditore che non gestisce il reverse charge in quanto non grossista (è una catena che fa molta pubblicità in tv). Io essendo un rivenditore e utilizzando i beni acquistati come rivendita, posso acquistare da questo venditore? Che come specificato dichiaratamente non è organizzato per la gestione del reverse charge in quanto la vendita è rivolta idealmente ai soli utilizzatori finali (che siano utenti privati che liberi professionisti) e quindi gestirebbe la vendita in regime d’iva tradizionale
    Grazie
    Cordiali saluti
    Alberto

Rispondi