La Legge di Stabilità 2016, ha disposto a favore di imprese/lavoratori autonomi la proroga anche per il 2016 della possibilità, prevista dall’art. 12, comma 7-bis, D.L. n. 145/2013, di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti:
- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;
- maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato.
Al fine di utilizzare il credito vantato verso la P.A., il creditore deve richiedere all’Ente debitore, tramite un’apposita istanza, la certificazione del credito al fine di garantirne la certezza, liquidità ed esigibilità nonché il relativo ammontare.
La richiesta di certificazione dei crediti va presentata dal soggetto interessato tramite una specifica procedura denominata “PCC” (Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti) accessibile dal sito internet del MEF http://certificazionecrediti.mef.gov.it.
Il soggetto che vanta un credito nei confronti della P.A., deve innanzitutto accreditarsi nella Piattaforma indicando i propri dati personali e l’indirizzo PEC.
Una volta ottenuto l’accreditamento, il soggetto interessato, utilizzando la specifica funzione della Piattaforma, procede alla compilazione e all’invio di un modulo, parzialmente precompilato con le informazioni relative al creditore inserite in fase di registrazione, completandolo con l’indicazione:
- della Pubblica Amministrazione nei confronti della quale vanta il credito;
- del dettaglio (numero, data e importo) delle fatture emesse che hanno originato il credito stesso.
Qualora il creditore, entro 30 giorni dalla presentazione della suddetta istanza, non riceva dalla P.A. debitrice la certificazione richiesta o la dichiarazione di insussistenza/inesigibilità (anche parziale) del credito, può presentare (utilizzando una specifica funzionalità della Piattaforma) l’istanza di nomina di un “commissario ad acta”.
La P.A. o il “commissario ad acta”, dopo una fase di verifica, certifica al creditore tramite PEC che il credito è alternativamente:
- certo, liquido ed esigibile;
- insussistente/inesigibile (anche parzialmente).
La certificazione deve indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento. Le certificazioni già rilasciate senza data devono essere integrate a cura dell’Amministrazione utilizzando la piattaforma elettronica, con l’apposizione della data prevista per il pagamento. Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme. I crediti in esame non si prescrivono e pertanto la relativa istanza di certificazione può essere presentata “in qualsiasi momento”.
Utilizzo del credito
Il creditore, ottenuta la certificazione in esame può, con riferimento al relativo credito:
- attendere il pagamento da parte della P.A. (entro il termine indicato nella certificazione stessa);
- cederlo, anche parzialmente:
- pro solvendo (il cedente risponde dell’eventuale inadempienza del debitore);
oppure:
- pro soluto (il cedente garantisce esclusivamente l’esistenza dello stesso);
ad una banca/intermediario finanziario. Il credito può essere oggetto di un’anticipazione.
L’art. 38-bis, D.L. n. 66/2014, dispone espressamente che per gli atti di cessione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali è prevista l’esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo. Tale disposizione non trova applicazione ai fini IVA;
- utilizzarlo in compensazione:
- delle somme iscritte a ruolo, riferite a cartelle di pagamento, dovute a titolo di tributi erariali, regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi INAIL ed altre entrate spettanti alla Pubblica Amministrazione che ha rilasciato la certificazione nonché di oneri accessori, aggi e spese e altre imposte la cui riscossione sia affidata all’Agente della riscossione. A tal fine il creditore deve presentare la certificazione all’Agente della riscossione; quest’ultimo, dopo aver verificato la validità della certificazione, dispone la compensazione rilasciando al creditore la relativa attestazione;
- delle somme dovute in relazione agli istituti deflattivi del contenzioso (ad esempio, accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale), mediante lo specifico mod. F24 “Crediti PP.AA.” da inviare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) indicando, in particolare, gli estremi della certificazione ed il codice tributo “PPAA”.
Compensazione
Dopo aver ottenuto la certificazione circa l’importo, la certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato nei confronti di una P.A., lo stesso può essere utilizzato in compensazione con debiti relativi a somme iscritte in ruoli di importo pari o inferiore al credito certificato.
Ai fini della compensazione il creditore deve presentare la certificazione all’Agente della riscossione; quest’ultimo, dopo aver verificato la validità della stessa, dispone la compensazione.
In particolare, va evidenziato che il creditore deve recarsi presso l’Agente della riscossione munito della copia cartacea della certificazione ovvero dei codici relativi alla certificazione che intende compensare, denominati “numero progressivo della certificazione” e “codice di controllo”.
L’Agente, dopo aver verificato lo stato e la disponibilità del credito certificato, provvede a registrare sul sistema PCC l’avvenuta operazione di compensazione effettuata.
Il sistema invia automaticamente le notifiche all’interessato, il quale potrà, in ogni momento, accedere alla Piattaforma per consultare lo stato e la disponibilità residua del credito.
Fonte: Fiscal Focus
Per informazioni:
Servizio attivo
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:00 alle 18:00