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I Chiarimenti ministeriali post Jobs Act ai Co.co.co.

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Il Ministero del lavoro, con la circolare 1 febbraio 2016 n. 3, fornisce i primi chiarimenti interpretativi e le indicazioni operative in merito alla previsione normativa, contenuta negli artt. 2 e 54 del D.Lgs. n. 81/2015 (c.d. Codice dei contratti), entrati in vigore il 1° gennaio 2016, che disciplina le collaborazioni organizzate dal committente e la procedura di stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA.

Il nuovo Codice dei contratti ha espressamente abrogato il contratto di lavoro a progetto la cui normativa continua a trovare applicazione esclusivamente per i contratti stipulati prima del 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015) e fino alla loro scadenza naturale, facendo, tuttavia, salvo l’art. 409 cod. proc. civ.

Applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato

L’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato nell’ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi (osservazione di un determinato orario) e al luogo di lavoro (luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente). (c.d. etero-organizzazione).

Premesso che le citate condizioni devono ricorrere congiuntamente, il Ministero precisa che:

  • per “prestazioni di lavoro esclusivamente personali” debbono intendersi le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti;
  • per “prestazioni continuative” debbono intendersi quelle prestazioni che si ripetono in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità.

Per applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, il Legislatore intende l’applicazione di qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi, ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato.

Inoltre, l’applicazione della disposizione comporta, altresì, l’irrogazione delle sanzioni in materia di collocamento (comunicazione di assunzione e dichiarazione di assunzione) i cui obblighi attengono anch’essi alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Le disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 non trovano applicazione nelle ipotesi tassativamente elencate nel medesimo articolo al comma 2.

Stabilizzazione delle collaborazioni

L’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016, che i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, o di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono di taluni effetti concernenti l’estinzione di illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro.

La procedura, che può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti, prevede due condizioni:

  • i lavoratori interessati alle assunzioni devono sottoscrivere, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi protette di cui all’art. 2113, comma 4, cod. civ., o avanti alle Commissioni di certificazione;
  • nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non possono recedere dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

L’adesione alla procedura comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione. In altri termini, specifica il Ministero, qualora la procedura di stabilizzazione venga avviata successivamente all’accesso ispettivo e, quindi, all’inizio dell’accertamento, non si potrà beneficiare della estinzione degli illeciti che verranno eventualmente accertati all’esito dell’ispezione. Viceversa, qualora l’accesso ispettivo abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso (ad esempio sia stata già presentata istanza di conciliazione ovvero non siano ancora trascorsi 12 mesi dall’assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015 potrà determinare l’estinzione degli eventuali illeciti accertati all’esito dell’ispezione.

Infine, il Ministero sottolinea come tale procedura non inficia la possibilità di avvalersi dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di stabilita 2016, attesa l’assenza di esplicite previsioni in senso contrario, sempreché risultino rispettate anche le altre condizioni che l’ordinamento richiede per il godimento di benefici normativi e contributivi.

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