Con il D.M. 1° dicembre 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 20 gennaio 2016, il Ministero comunica che la riduzione prevista per il settore edile dall’art. 29, comma 2, D.L. n. 244/1995, è confermata, per l’anno 2015, nella misura dell’11,50%.
In particolare, ai sensi dell’art. 29, D.L. n. 244/1995, i datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti nel territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili.
Altri eventi possono essere individuati con decreto ministeriale, sentite le organizzazioni sindacali predette. Sull’ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali diverse da quelle di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all’Inps e all’Inail, per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, a carico dei datori di lavoro di cui sopra, si applica sino al 31 dicembre 1996 una riduzione pari al 9,50%. Tale riduzione contributiva, con apposito decreto, può essere confermata o rideterminata per l’anno di riferimento e, per l’anno 2014, era stata fissata all’11,50% dal decreto 5 dicembre 2014.