La legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016) ha riproposto l’assegnazione o cessione agevolata dei beni ai soci, delle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni in genere, sia operative che non operative.
La condizione è che i soci risultino iscritti nel libro soci, ove previsto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero vengano iscritti entro il 30 gennaio 2016 sulla base di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015.
La misura agevolativa non è inoltre rivolta a tutti i beni dell’impresa, ma può riguardare esclusivamente:
- i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, diversi cioè da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività;
- i beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati quali beni strumentali nell’esercizio dell’impresa.
La norma è inoltre applicabile anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.
Si ricorda che, secondo le disposizioni ordinarie del Tuir, l’assegnazione di un bene dell’impresa ad un socio rileva in capo alla società come materia imponibile (ricavo/plusvalenza) e in capo al socio assegnatario quale reddito tassato (distribuzione di utili in natura). La presente norma consente invece alla società di far fuoriuscire i beni oggetto dell’agevolazione, pagando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari all’8% oppure al 10,5% se la società risulta non operativa in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione.
L’imposta sostitutiva si applicata su una base imponibile che è determinata dalla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il costo fiscalmente riconosciuto.
Nel caso di assegnazione di immobili, è possibile far riferimento al valore catastale dell’immobile (determinato applicando alla rendita catastale i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell’art. 52 Dpr 131/1986), al posto del meno conveniente valore normale.
In caso di cessione di immobili, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell’art. 9 Tuir, o al valore catastale determinato come sopra, è computato in misura comunque non inferiore ad uno dei due valori.
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono inoltre assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%.
Dal punto del vista del socio assegnatario, è prevista la non applicazione delle sole disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell’art. 47 Tuir: di conseguenza l’operazione comporta il riconoscimento e la tassazione degli utili in natura, ma solo sulla somma eccedente quella assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società.
Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
Per quanto riguarda le imposte indirette, per le assegnazioni o cessioni soggette ad imposta di registro le aliquote dell’imposta proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
L’Iva va invece applicata secondo le regole ordinarie (art. 2, co. 2, n 6 Dpr 633/1972).
Il termine entro il quale perfezionare gli atti di assegnazione o cessione o la trasformazione agevolata è fissato al 30 settembre 2016.
L’imposta sostitutiva deve essere invece versata:
- nella misura del 60% entro il 30 novembre 2016;
- il rimanente 40% entro il 16 giugno 2017.