La Legge di Stabilità 2016, introduce un’interessante misura tesa a realizzare la c.d. “flessibilità in uscita”, si tratta di un part-time agevolato rivolto a chi si avvicina alla pensione al fine di favorire il ricambio in azienda: sono previsti orario dimezzato, 65% dello stipendio e 100% della pensione dopo tre anni, con contributi figurativi garantiti dallo Stato.
I requisiti
Il part-time agevolato è riservato ai lavoratori dipendenti del settore privato che maturano, entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (ex art.24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni), iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima e con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Quindi, oltre ai dipendenti pubblici e statali e ai lavoratori autonomi, restano esclusi anche i lavoratori del settore privato con contratto di lavoro a termine o a part-time.
I benefici
Il lavoratore interessato potrà ridurre l’orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, beneficiando mensilmente di una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.
Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale.
Inoltre, per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa viene riconosciuta anche la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
Il tetto massimo per il riconoscimento del beneficio è stabilito in 60 milioni di euro per l’anno 2016, 120 milioni di euro per l’anno 2017 e 60 milioni di euro per l’anno 2018.
La domanda
Il lavoratore in possesso dei predetti requisiti potrà accedere alla facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale, a domanda e nei limiti delle risorse, previo accordo con il datore di lavoro, con comunicazione all’INPS e alla Direzione territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e della relativa cessazione.
Se ne ricorrono i necessari presupposti il beneficio è riconosciuto dall’INPS secondo modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità.
Sempre l’INPS provvede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio e, qualora verifichi il raggiungimento del limite delle risorse anche in via prospettica, non saranno prese in esame ulteriori domande.
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