L’interpello emanato dalla direzione regionale dell’Emilia Romagna protocollo 954-784/2015 del 21 ottobre 2015, affronta l’applicazione dell’inversione contabile per la realizzazione di un impianto industriale destinato ad essere allestito all’interno di una fabbrica, sostenendo che tali operazioni sono escluse dal reverse charge perché non attinenti all’edificio.
Si tratta di un argomento molto interessante, data la grande difficoltà degli operatori nel comprendere quando la realizzazione di impianti è assoggettata al reverse charge.
In effetti, con la circolare 14/E del 27 marzo 2015, l’agenzia delle Entrate aveva ritenuto che l’espressione “edificio” utilizzata dal legislatore, dovesse essere strettamente circoscritta al solo fabbricato e non riguardasse i manufatti edilizi, le aree e le strutture esterne, ancorché pertinenziali. In sostanza, secondo l’amministrazione finanziaria, avrebbero dovuto essere esclusi i «terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti e così via)».
Questa posizione ha determinato numerose perplessità dato che fabbricati civili e industriali hanno spesso strutture e manufatti esterni. Si ipotizzi, solo per fare un esempio, alla manutenzione delle unità esterne di un impianto di condizionamento che secondo quanto indicato nella circolare sarebbero interessate dal reverse charge se installate sul tetto o in un terrazzo, mentre non rileverebbero se collocate in un lastrico solare di un altro immobile attiguo, quando la loro funzione di rinfrescare o scaldare l’edificio resta comunque la stessa.
Del resto, lo stesso esempio dell’impianto fotovoltaico collocato sul tetto potrebbe mostrarsi in parte non corretto se l’impianto non fosse asservito all’immobile come per esempio avviene quando i proprietari di fabbricati locano tetti o lastrici a società che vi installano i propri impianti fotovoltaici.
A parte le difficoltà di gestire la fatturazione in caso di realizzazioni “promiscue” è evidente che la chiave per potere interpretare correttamente la volontà del legislatore non può essere trovata nel considerare un edificio dal punto di vista strettamente strutturale, poiché in questo modo sarebbero escluse opere e manufatti esterni connessi ad esso, mentre ne avrebbero fatto parte altri collocati all’interno nell’edificio, ma che avevano una propria autonomia funzionale.
Sotto questo aspetto dunque, l’interpello assume un ruolo importantissimo perché considera l’impianto frigorifero sotto il profilo della sua funzionalità all’edificio, arrivando alla conclusione che «nel caso di specie, invece, parrebbe che l’installazione di impianti sia strettamente funzionale allo svolgimento dell’attività industriale esercitata dal committente dell’impianto e non al funzionamento dell’edificio autonomamente considerato, sebbene una volta installati gli impianti costituiscano un tutt’uno con l’edificio medesimo».
Questa posizione deve necessariamente valere anche nel caso inverso, vale a dire che dovrebbero (il condizionale è d’obbligo fino ad una presa di posizione ufficiale) rientrare nella disciplina del reverse charge gli impianti e manufatti esterni all’edificio purchè funzionalmente collegati ad esso.
Si tratta di casi non infrequenti, soprattutto per quanto riguarda i fabbricati industriali che spesso, per motivi di sicurezza, di salubrità, ecc è imposta per legge la realizzazione di cabine, impianti e manufatti esterni all’edificio.
[…] REVERSE CHARGE SOLO CON L’INERENZA ALL’EDIFICIO (L’interpello emanato dalla direzione regionale dell’Emilia Romagna protocollo 954-784/2015 del 21 ottobre 2015) […]