Di seguito si riepilogano le principali novità della “legge di stabilità per il 2016”, in vigore dall’1.1.2016.
1 SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ
1.1 Regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. “regime forfetario”)
Sono state apportate alcune modifiche al regime fiscale agevolato per autonomi di cui alla L. 190/2014 (c.d. “regime forfetario”), efficaci a decorrere dall’1.1.2016.
Limiti di ricavi e compensi
Le soglie di ricavi/compensi per l’accesso e la permanenza nel regime, da valutare con riferimento all’anno precedente, sono state aumentate di 10.000,00 euro per tutte le attività, salvo per quelle professionali per le quali l’incremento ammonta a 15.000,00 euro.
Limite al possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati
Per accedere o permanere nel regime forfetario, i redditi di lavoro dipendente e assimilati, percepiti nell’annualità precedente, non devono superare 30.000,00 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Aliquota d’imposta per chi inizia l’attività
I soggetti che iniziano l’attività possono applicare al reddito forfetariamente determinato l’aliquota d’imposta sostitutiva del 5% (anziché del 15%), per i primi cinque anni dell’attività.
L’agevolazione opera a condizione che:
- il soggetto non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio della nuova attività, un’attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
- qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti reddituali previsti per la specifica attività.
Regime contributivo agevolato opzionale
Gli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario possono beneficiare di una riduzione del 35% dell’ordinaria contribuzione prevista per le Gestioni degli artigiani e dei commercianti dell’INPS.
1.2 Ammortamenti – Maggiorazione del 40% del costo d’acquisto di beni (c.d. “superammortamenti”)
Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.
In sostanza, se il costo d’acquisto di un bene strumentale è pari a 100, il costo deducibile ai fini dell’ammortamento fiscale sarà pari a 140. Considerando, per ipotesi, un’aliquota di ammortamento del 20%, la deduzione sarà pari a 28 per 5 anni, invece che a 20.
Periodo agevolato
Gli investimenti oggetto dell’agevolazione sono quelli effettuati dal 15.10.2015 al 31.12. 2016.
Autovetture
Viene previsto che siano altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing dei beni di cui all’art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR. Pertanto:
- anche per le autovetture vale l’incremento del costo di acquisizione del 40%;
- il limite al costo fiscale (ad esempio, 18.075,99 euro per l’acquisto di autovetture) è incrementato della stessa misura (quindi, 25.306,00 euro);
- la percentuale di deducibilità (ad esempio, 20% e 80% per agenti e rappresentanti) resta invece invariata.
Acconti
La norma sui “super-ammortamenti” non produce effetti sulla determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2015. Inoltre, la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle nuove disposizioni.
Studi di settore
La norma agevolativa prevede l’irrilevanza dei “super-ammortamenti” ai fini degli studi di settore.
1.3 Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice
Le società di persone e di capitali possono assegnare o cedere beni ai soci, o trasformarsi in società semplice, beneficiando di riduzioni per quanto riguarda le imposte dirette e indirette. Benché le operazioni in questione abbiano quali naturali destinatarie le società di comodo, esse possono essere effettuate anche da società che svolgono un’ordinaria attività d’impresa.
Beni agevolabili
Possono essere assegnati o ceduti ai soci i beni immobili (tranne quelli strumentali per destinazione) e i beni mobili iscritti nei pubblici registri (es. autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili) non utilizzati quali beni strumentali.
La trasformazione in società semplice è possibile se la società ha per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni (es. società di gestione immobiliare).
Imposte sostitutive dovute dalla società
Sulle plusvalenze che emergono a seguito delle operazioni agevolate (pari alla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscale, per l’assegnazione o la trasformazione, e alla differenza tra il corrispettivo e il costo fiscale, per la cessione) è dovuta un’imposta sostitutiva dell’8%. L’aliquota è incrementata al 10,5% se la società risulta di comodo per almeno due annualità su tre del triennio 2013-2015. Per determinare tali plusvalenze è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale; le agevolazioni non vengono meno se il valore normale (o il valore catastale) sono inferiori al costo fiscale, non essendovi quindi necessità di assolvere l’imposta sostitutiva. Se per effetto dell’assegnazione o della trasformazione sono annullate riserve in sospensione d’imposta, su di esse è dovuta un’imposta sostitutiva del 13%.
Reddito in natura dei soci assegnatari
Se la società annulla riserve di utili per effetto dell’assegnazione, i soci conseguono un reddito in natura, che viene ridotto in misura pari all’ammontare sul quale la società ha assolto l’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5%.
IVA e imposte indirette
Per le assegnazioni e le cessioni agevolate le aliquote dell’imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, sono ridotte al 50%, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Non vi sono, invece, agevolazioni per quanto riguarda l’IVA che, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari.
Versamenti
Le imposte sostitutive sulle plusvalenze e sulle riserve in sospensione d’imposta devono essere versate:
- per il 60% entro il 30.11.2016;
- per il rimanente 40% entro il 16.6.2017.
È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.
1.4 Estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale
L’imprenditore individuale può estromettere dal regime d’impresa gli immobili strumentali posseduti, assolvendo sulla differenza tra il valore normale degli immobili e il loro costo fiscalmente riconosciuto un’imposta sostitutiva dell’8%. Per determinare tali plusvalenze è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale; le agevolazioni non vengono meno se il valore normale (o il valore catastale) sono inferiori al costo fiscale, non essendovi quindi necessità di assolvere l’imposta sostitutiva.
Imposte indirette
L’IVA, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari, anche se nella maggior parte dei casi il regime naturale dell’operazione è l’esenzione. Non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Adempimenti
L’estromissione deve avvenire entro il 31.5.2016 (senza particolari opzioni da esercitare, ma solo attraverso il comportamento concludente dell’imprenditore, ad esempio con apposite annotazioni in contabilità); per effetto dell’estromissione l’immobile si considera posseduto dalla persona fisica in qualità di “privato” non imprenditore dall’1.1.2016.
Versamenti
L’imposta sostitutiva dell’8% deve essere assolta per il 60% entro il 30.11.2016 e per il rimanente 40% entro il 16.6.2017. È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.
1.5 Riduzione dell’aliquota IRES dal 2017
Si prevede la riduzione:
- dal 27,5% al 24%, dell’aliquota nominale IRES di cui all’art. 77 co. 1 del TUIR;
- dall’1,375% all’1,2%, dell’aliquota della ritenuta a titolo d’imposta di cui all’art. 27 co. 3-ter del DPR 600/73; si tratta della ritenuta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella white list (Norvegia e Islanda).
Decorrenza
Le suddette riduzioni operano a decorrere dall’1.1.2017, con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016 (ovvero dal 2017, per i soggetti “solari”).
Rideterminazione delle quote imponibili di dividendi e plusvalenze
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze saranno proporzionalmente rideterminate:
- le percentuali di imponibilità di dividendi e plusvalenze, di cui agli artt. 47 co. 1, 58 co. 2, 59 e 68 co. 3 del TUIR;
- la percentuale di utili percepiti dagli enti non commerciali che non concorre alla formazione del reddito degli stessi, di cui all’art. 4 co. 1 lett. q) del DLgs. 12.12.2003 n. 344.
Plusvalenze escluse dalla rideterminazione
Per espressa previsione normativa, la rideterminazione delle percentuali di cui agli artt. 58 co. 2 e 68 co. 3 del TUIR non si applica ai soggetti di cui all’art. 5 del TUIR; viene, in tal modo, evitato, secondo la relazione illustrativa al Ddl., l’aumento della quota imponibile per le società di persone e gli enti ad esse equiparati.
Disposizioni transitorie
Con decreto del Ministero dell’Economica e delle Finanze saranno altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.
1.6 Addizionale IRES per enti creditizi e finanziari
Viene prevista, per gli enti creditizi e finanziari di cui al DLgs. 87/92 e per la Banca d’Italia, l’applicazione di un’addizionale di 3,5 punti percentuali all’aliquota IRES prevista dall’art. 77 del TUIR.
Decorrenza
L’addizionale IRES per gli enti creditizi e finanziari opera dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (quindi dal 2017 per i soggetti “solari”).
Contribuenti con opzione per il regime del consolidato
I soggetti che hanno esercitato l’opzione per il consolidato nazionale di cui all’art. 117 del TUIR assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all’addizionale IRES in esame e provvedono al relativo versamento.
Contribuenti con opzione per il regime della trasparenza
In merito al regime per la trasparenza fiscale di cui all’art. 115 del TUIR:
- i soggetti che hanno esercitato l’opzione in qualità di partecipati assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all’addizionale del 3,5% e provvedono al relativo versamento;
- i soggetti che hanno esercitato l’opzione in qualità di partecipanti assoggettano il proprio reddito imponibile all’addizionale del 3,5% senza tener conto del reddito imputato per trasparenza dalla società partecipata.
1.7 Rivalutazione dei beni d’impresa
Sono state riaperte le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’impresa; per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’operazione deve essere effettuata nel bilancio al 31.12.2015.
Beni rivalutabili
Possono essere rivalutati:
- i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- le partecipazioni in società controllate e collegate che rappresentano immobilizzazioni finanziarie.
I beni rivalutabili devono risultare dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2014.
Effetti fiscali
Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un’imposta sostitutiva pari:
- al 16%, per i beni ammortizzabili;
- al 12%, per i beni non ammortizzabili.
I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali:
- in linea generale, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è eseguita (2018, per i soggetti “solari”);
- ai soli fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, dall’inizio del quarto esercizio successivo (dall’1.1.2019, per i soggetti “solari”).
Versamenti
L’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2015. È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.
1.8 Riapertura della rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni
Viene riaperta la possibilità di rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data dell’1.1.2016, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze latenti. La legge di stabilità 2016 ha però introdotto l’imposta sostitutiva unica dell’8%, applicabile ai terreni, alle partecipazioni qualificate ed alle partecipazioni non qualificate.
Per beneficiare dell’agevolazione, occorre che entro il 30.6.2016:
- un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi per intero l’imposta sostitutiva, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima delle tre rate annuali di pari importo.
1.9 Affrancamento “derogatorio” sui maggiori valori da operazioni straordinarie
La deduzione dei maggiori valori dell’avviamento e dei marchi affrancati per effetto dell’art. 15 co. 10 del DL 185/2008 (c.d. affrancamento “derogatorio”) potrà avvenire in misura non superiore ad un quinto, anziché ad un decimo.
Decorrenza
La nuova disposizione si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015 (vale a dire dal 2016 per i soggetti “solari”).
1.10 Deduzione forfetaria delle spese non documentate per gli autotrasportatori
Dall’1.1.2016, le deduzioni forfetarie delle spese non documentate previste dall’art. 66 co. 5 del TUIR e dall’art. 1 co. 106 della L. 266/2005 spettano:
- in un’unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa (per la quale era prevista la distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali);
- nella misura del 35% dell’importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa.
1.11 Deducibilità dal reddito d’impresa dei contributi ai consorzi obbligatori
Viene sancita la deducibilità, nella determinazione del reddito d’impresa, delle somme corrisposte, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi.
Decorrenza
La disposizione si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2015, vale a dire dal 2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (con impatto sul modello UNICO 2016).
1.12 Deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES
Viene prevista una modifica al regime di deducibilità degli interessi passivi sostenuti dalle banche e dagli enti creditizi. In particolare, tali oneri diventano deducibili dalla base imponibile IRES nella misura del 100%, mentre la deducibilità limitata nella misura del 96% degli interessi passivi si applicherà soltanto più alle imprese di assicurazione ed alle società capogruppo di gruppi assicurativi.
Decorrenza
L’integrale deducibilità degli interessi passivi sostenuti dagli enti finanziari e creditizi soggetti all’addizionale IRES opera dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (dal 2017 per i soggetti “solari”).
1.13 Irrilevanza fiscale delle operazioni di risoluzione bancaria
Con la legge di stabilità 2016, non saranno imponibili ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP del soggetto creditizio emittente i maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione o conversione di azioni nell’ambito delle procedure di risoluzione bancaria.
1.14 Abrogazione del regime dei costi “black list”
Viene abrogato dal 2016 il regime dei costi che derivano da operazioni con controparti residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata (art. 110 commi 10 e seguenti del TUIR). I costi che derivano da tali operazioni saranno, quindi, equiparati agli altri costi, senza più alcun onere di indicazione separata nella dichiarazione dei redditi.
1.15 Modifiche alla disciplina delle CFC
Per quanto riguarda la disciplina delle controlled foreign companies (CFC), le novità, anch’esse applicabili dal periodo d’imposta 2016, sono le seguenti:
- il regime verrà riservato alle controllate estere il cui livello di tassazione nominale è inferiore del 50% a quello italiano (in vigenza dell’aliquota IRES del 27,5%, quindi, se la tassazione nominale della controllata nello Stati estero è inferiore al 13,75%; con la nuova aliquota IRES a regime del 24%, se tale tassazione nominale è inferiore al 12%);
- l’aliquota minima di tassazione in Italia del reddito della controllata sarà pari all’aliquota IRES (dal 2017 fissata a regime al 24%), e non più al 27%.
1.16 Country by country reporting
È previsto un apposito obbligo di reportistica all’Agenzia delle Entrate, a carico delle capogruppo italiane di gruppi multinazionali il cui fatturato è almeno pari a 750 milioni di euro, per consentire all’Agenzia di valutare le operazioni infragruppo che possono portare ad eventuali fenomeni di erosione della base imponibile. A determinate condizioni, sono tenute all’obbligo in questione anche le controllate italiane di gruppi multinazionali con sede all’estero.
1.17 Agevolazioni fiscali per gli enti di edilizia popolare
Sono estese, a determinate condizioni, anche agli enti aventi le stesse finalità sociali degli Istituti autonomi case popolari (c.d. “IACP”), le seguenti agevolazioni fiscali:
- la riduzione alla metà dell’aliquota IRES, prevista dall’art. 6 co. 1 del DPR 601/73;
- l’esclusione dalle sopravvenienze attive imponibili, di cui all’art. 88 co. 3 lett. b) del TUIR, dei finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica.
Condizioni di accesso alle agevolazioni
Le suddette agevolazioni operano a condizione che gli enti aventi le stesse finalità sociali degli Istituti autonomi case popolari (c.d. “IACP”) siano:
- istituiti nella forma di società;
- rispondenti ai requisiti della legislazione dell’Unione europea in materia di “in house providing”;
- costituiti e operanti alla data del 31.12.2013.
1.18 Detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio
La detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio è prorogata alle sostenute fino al 31.12.2016. Rimane invariato il limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000,00 euro.
1.19 Detrazione IRPEF per gli immobili interamente ristrutturati
La detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per l’acquisto o assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati con interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione da imprese e cooperative edilizie è prorogata in relazione agli atti di acquisto o assegnazione effettuati fino al 31.12.2016, entro l’importo massimo di 96.000,00 euro per unità immobiliare.
1.20 Detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici
La detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici adibiti all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2016, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 euro e indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.
1.21 Nuova detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili dalle “giovani coppie”
Viene introdotta una detrazione IRPEF del 50% per le giovani coppie che acquistano un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. L’agevolazione è fruibile per le spese documentate sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016 per l’acquisto di mobili ad arredo dell’unità abitativa destinata ad abitazione principale ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000,00 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.
1.22 Detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici
La detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (anche relativi a parti comuni di edifici condominiali) si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2016.
La detrazione IRPEF/IRES del 65%, inoltre, può essere fruita dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati:
- per le spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016;
- per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Interventi su parti comuni condominiali – Trasferimento della detrazione
Per le spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nella “no tax area” per i quali l’IRPEF non è dovuta (pensionati, dipendenti e autonomi) possono optare per la cessione della detrazione ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi.
1.23 Detrazione IRPEF/IRES per misure antisismiche
La detrazione IRPEF/IRES del 65% relativamente alle misure antisismiche e alle opere di messa in sicurezza statica degli edifici è prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2016, nel limite massimo di 96.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare facente parte dell’edificio.
1.24 Nuova detrazione IRPEF dell’IVA corrisposta per l’acquisto di immobili
Viene introdotta una detrazione dall’IRPEF del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA:
- per l’acquisto, effettuato entro il 31.12.2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B;
- cedute dalle imprese costruttrici.
La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.
1.25 Detrazione IRPEF per l’acquisto della prima casa con leasing
Viene introdotta una nuova detrazione dall’IRPEF per coloro che acquistano un immobile da destinare ad abitazione principale attraverso un contratto di locazione finanziaria. Nello specifico, al ricorrere di determinate condizioni, dall’IRPEF lorda si può detrarre un importo pari al 19% per:
- i canoni ed i relativi oneri accessori,
- il costo di acquisto dell’unità immobiliare riscattata, derivanti da contratti di locazione finanziaria di unità immobiliari.
1.26 Aumento detrazioni IRPEF per i pensionati
Viene previsto l’aumento degli importi delle detrazioni IRPEF per i titolari di redditi di pensione:
- con un reddito complessivo fino a 15.000,00 euro;
- a partire dall’1.1.2016.
Gli aumenti sono differenziati a seconda che il pensionato abbia un’età:
- inferiore a 75 anni;
- oppure di almeno 75 anni.
Per effetto delle nuove detrazioni, si determina l’esenzione dall’IRPEF (c.d. “no tax area”) in relazione ai pensionati con:
- meno di 75 anni di età e un reddito complessivo fino a 7.750,00 euro;
- almeno 75 anni di età e un reddito complessivo fino a 8.000,00 euro.
1.27 Detrazione IRPEF per spese funebri
A partire dal periodo d’imposta 2015, le spese funebri beneficiano della detrazione IRPEF del 19%:
- se sostenute in dipendenza della morte di persone, senza più alcuna limitazione in relazione al rapporto di coniugio/parentela/affinità;
- su un importo massimo di 1.550,00 euro per ciascun decesso.
1.28 Detrazione IRPEF per spese universitarie
A partire dal periodo d’imposta 2015, le spese per la frequenza di corsi di istruzione presso università non statali beneficiano della detrazione IRPEF del 19% in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali.
1.29 Determinazione redditi fondiari – Rivalutazione dall’anno 2016
Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, l’ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale e agrario disposta dall’art. 1 co. 512 della L. 228/2012 è pari al 30%, “a regime”, dal periodo d’imposta 2016.
1.30 Rendita catastale degli immobili “D” ed “E”
Dall’1.1.2016, la determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale e particolare, cioè degli immobili classificabili nelle categorie catastali dei gruppi “D” ed “E”, è effettuata (tramite stima diretta) tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Tuttavia, sono esclusi dalla medesima stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature, gli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Fabbricati già censiti nei gruppi “D” ed “E”
Per i fabbricati già censiti nei gruppi catastali “D” ed “E”, i soggetti interessati potranno presentare, a decorrere dall’1.1.2016, gli atti di aggiornamento ai fini della rideterminazione della rendita catastale, nel rispetto dei suddetti criteri, attraverso la procedura informatica Docfa (DM 701/94).
La rendita “proposta” avrà effetto:
- dall’1.1.2016, se l’aggiornamento è presentato entro il 15.6.2016;
- dall’1.1.2017, se l’aggiornamento è presentato dopo il 15.6.2016.
1.31 Attività di produzione e vendita di energia elettrica e calorica da fonte agroforestale – Disciplina fiscale applicabile
Viene stabilito “a regime” che costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135 co. 3 c.c. e si considerano produttive di reddito agrario, la produzione e la cessione:
- di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili:
- agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno;
- fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno;
- di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli.
1.32 Detassazione dei premi di produttività
Salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa:
- sono assoggettati ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10% (comprensiva di addizionali regionali e comunali);
- entro il limite di importo complessivo di 2.000,00 euro lordi (elevabili fino a 2.500,00 euro nel caso di aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).
Il beneficio può essere fruito dai titolari di reddito da lavoro dipendente:
- di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione dei premi di produttività, a 50.000,00 euro;
- del settore privato.
A tal fine, è necessario che i predetti premi di produttività vengano erogati in esecuzione dei contratti collettivi:
- territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- aziendali, stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU).
1.33 Incentivazione del welfare aziendale
Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:
- l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai relativi familiari, per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto;
- le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei relativi familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
- le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti. L’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.
1.34 Reddito degli atleti professionisti dipendenti
Nei confronti degli atleti professionisti dipendenti, non costituisce più fringe benefit tassabile il costo dell’attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell’ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti stessi.
1.35 Soci delle cooperative artigiane – Qualificazione del reddito
Per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma, viene stabilito che, ai fini IRPEF, i relativi redditi rientrino comunque nella disciplina dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Regime previdenziale
La suddetta deroga opera solo ai fini fiscali; rimane infatti fermo il trattamento previdenziale relativo ai redditi in esame.
1.36 Borse di studio – Esenzione dall’IRPEF
Sono esenti dall’IRPEF le borse di studio:
- per la mobilità internazionale degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l’intera durata del programma “Erasmus +”;
- erogate dalla provincia autonoma di Bolzano per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero, per i periodi d’imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.
1.37 Incentivi per il rientro in Italia dei lavoratori residenti all’estero
Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina relativa agli incentivi per il rientro dei lavoratori residenti all’estero. I soggetti di cui all’art. 2 co. 1 della L. 238/2010 che si sono trasferiti in Italia entro il 31.12.2015:
- possono applicare, alternativamente, il regime previsto dalla L. 238/2010 o quello stabilito nel DLgs. 147/2015;
- per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 e per quello successivo (quindi, per il 2016 e 2017).
Le previsioni della L. 238/2010 risultano più favorevoli, posto che stabiliscono l’imponibilità dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa, nella misura del 20% se prodotti da donne e del 30% per gli uomini, per un periodo di due anni, mentre nel caso del DLgs. 147/2015 la base imponibile è rappresentata dal 70% dei soli redditi di lavoro dipendente, per un periodo complessivamente non superiore a cinque periodi d’imposta.
1.38 Non residenti “Schumacker”
Il regime fiscale dei non residenti c.d. “Schumacker”, che consente ai non residenti che producono almeno il 75% del proprio reddito in Italia di beneficiare delle stesse deduzioni e detrazioni previste per i residenti, viene esteso ai soggetti residenti in Stati diversi da quelli appartenenti all’Unione europea, dalla Norvegia e dall’Islanda.
1.39 Esenzione dall’IVIE
A partire dal 2016, l’IVIE sugli immobili esteri non si applica:
- al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tale esclusione prevede l’eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l’aliquota nella misura ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di 200,00 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Inoltre, se l’unità immobiliare risulta adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
1.40 Voluntary disclosure – Notifiche sulla PEC del professionista
Per i soggetti che aderiscono alla collaborazione volontaria, è stato previsto che tutti gli atti che devono essere notificati al contribuente, possono esserlo, in deroga ad ogni altra disposizione, all’indirizzo PEC del professionista che lo assiste nell’ambito della procedura. A questi fini, tuttavia, il contribuente deve manifestare la volontà di ricevere gli atti all’indirizzo PEC del professionista che lo assiste.
1.41 Proventi da fatti illeciti – Obbligo di comunicazione del PM all’Agenzia delle Entrate
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia a carico dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorità inquirenti ne devono dare immediata notizia all’Agenzia delle Entrate, affinché proceda al conseguente accertamento.
1.42 Destinazione del 2 per mille dell’IRPEF alle associazioni culturali
Viene introdotta la possibilità di destinare il 2 per mille della propria IRPEF a favore di un’associazione culturale:
- iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- con riferimento al periodo d’imposta 2015 (modelli 730/2016 e UNICO 2016 PF).
1.43 Esenzione da IRAP per i settori agricolo e della pesca
La legge di stabilità 2016 prevede l’esclusione da IRAP per:
- i soggetti che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’art. 32 del TUIR (es. attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura, all’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno, ecc.);
- i soggetti di cui all’art. 8 del DLgs. 227/2001 (vale a dire, le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulicoforestali);
- le cooperative e i loro consorzi di cui all’art. 10 del DPR 601/73 (società cooperative agricole e loro consorzi che esercitano l’allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci, nonché la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci; cooperative della piccola pesca e loro consorzi).
L’esclusione riguarda tutte le attività per le quali, fino all’1.1.2016 (data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016), si applica l’aliquota ridotta dell’1,9%.
Decorrenza
L’esclusione opera dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (2016, per i soggetti “solari”, con impatto sulla dichiarazione IRAP 2017).
Contribuenti che resteranno soggetti ad IRAP
Restano soggette ad IRAP, atteso che scontano l’aliquota ordinaria del 3,9%:
- le attività di agriturismo;
- le attività di allevamento;
- le attività connesse rientranti nell’art. 56-bis del TUIR (es. attività di produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, quale la coltivazione di vegetali in serra, qualora la superficie coltivata, ad esempio quella dei bancali, ecceda il doppio di quella del fondo, ecc.).
1.44 Nozione di autonoma organizzazione IRAP per i medici in convenzione con le strutture ospedaliere
Non sussiste autonoma organizzazione ai fini IRAP nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l’attività svolta presso dette strutture più del 75% del proprio reddito complessivo.
Elementi irrilevanti ai fini dell’autonoma organizzazione Ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, sono in ogni caso irrilevanti:
- l’ammontare del reddito realizzato;
- le spese direttamente connesse all’attività svolta.
Elementi idonei a configurare l’autonoma organizzazione
L’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che eccedono lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
1.45 Aumento della deduzione forfetaria IRAP per soggetti “minori”
I soggetti passivi IRAP (escluse le Pubbliche amministrazioni), la cui base imponibile è contenuta entro una determinata soglia, possono dedurre dal valore della produzione un importo forfetario variabile in relazione a definiti scaglioni di base imponibile. La legge di stabilità 2016 aumenta l’importo deducibile in capo alle società di persone commerciali, agli imprenditori individuali, ai professionisti (ove tenuti a versare l’imposta) e alle associazioni professionali in misura pari a:
- 13.000,00 euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
- 9.750,00 euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro;
- 6.500,00 euro, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
- 3.250,00 euro, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.
Decorrenza
Il suddetto aumento si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, vale a dire dal 2016 per i soggetti “solari”, con impatto sulla dichiarazione IRAP 2017.
1.46 Deducibilità parziale ai fini IRAP del costo dei lavoratori stagionali
Il costo dei lavoratori stagionali diventa deducibile dalla base imponibile IRAP in misura pari al 70%. La deduzione compete ai soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. 5 – 9 del DLgs. 446/97, vale a dire:
- alle imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni);
- ai titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti individuali e studi associati);
- ai soggetti del settore agricolo.
Decorrenza
La disposizione è priva di specifica decorrenza. Sulla base di quanto chiarito dalla relazione tecnica alla legge di stabilità 2016, la stessa dovrebbe applicarsi dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2016.
1.47 Deducibilità ai fini IRAP dei contributi ai consorzi obbligatori
Divengono deducibili dalla base imponibile IRAP le somme corrisposte, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi.
Decorrenza
La disposizione si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2015, vale a dire dal 2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (con impatto sulla dichiarazione IRAP 2016).
1.48 Deducibilità integrale ai fini IRAP degli interessi passivi per le banche e le altre società finanziarie
Per effetto della soppressione del secondo periodo dell’art. 6 co. 8 del DLgs. 446/97, gli interessi passivi diverranno integralmente deducibili dalla base imponibile IRAP delle banche e delle altre società finanziarie.
Decorrenza
L’abrogazione avrà effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (si tratta del 2017, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, con effetto sulla dichiarazione IRAP 2018). Pertanto, fino al periodo d’imposta 2016 (dichiarazione IRAP 2017), continuerà ad applicarsi l’attuale disciplina.
1.49 Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno
Viene introdotto un credito d’imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).
Profili temporali
L’agevolazione è riconosciuta dall’1.1.2016 e fino al 31.12.2019.
Misura dell’agevolazione
La misura del credito d’imposta è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali:
- 20% per le piccole imprese;
- 15% per le medie imprese;
- 10% per le grandi imprese.
L’agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta relativi alle stesse categorie di beni d’investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni oggetto dell’investimento agevolato. Viene, tuttavia, individuato un limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali (1,5 milioni di euro per le piccole imprese, 5 milioni di euro per le medie imprese, 15 milioni di euro per le grandi imprese).
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate
I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta dovranno presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini stabiliti in un successivo provvedimento.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento; deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
1.50 Patent box – Modifiche
Vengono introdotte alcune modifiche alla normativa primaria del regime di Patent box (art. 1 co. 37 – 45 della L. 190/2014), con particolare riferimento all’ambito oggettivo. Nello specifico:
- l’espressione “opere dell’ingegno” è sostituita con “software protetto da copyright” (come peraltro già previsto nell’ambito del decreto attuativo);
- viene previsto che qualora più beni immateriali, appartenenti a un medesimo soggetto, siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini delle disposizioni sul Patent box.
1.51 Credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi
Il credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi, disciplinato dall’art. 10 del DL 83/2014 e dal DM 7.5.2015, viene riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall’art. 11 del DL 112/2008.
1.52 Credito d’imposta per gasolio per autotrazione degli autotrasportatori
Dall’1.1.2016, il credito d’imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non spetta per i veicoli di categoria “euro 2” o inferiore.
1.53 Art Bonus “a regime”
Vengono apportate alcune modifiche al credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo di cui all’art. 1 del DL 83/2014 (c.d. “Art Bonus”). Nello specifico:
- l’agevolazione diventa permanente;
- l’aliquota del credito d’imposta viene fissata in misura pari al 65%.
1.54 Credito d’imposta per erogazioni liberali a sostegno della scuola (c.d. school bonus) – Rinvio al 2016
Viene rinviata al 2016 la decorrenza del c.d. school bonus. Pertanto, per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti, il credito d’imposta spetta in misura pari:
- al 65% delle erogazioni effettuate nel 2016 e 2017;
- al 50% di quelle effettuate nel 2018.
1.55 Crediti d’imposta per il cinema – Modifiche
Vengono introdotte numerose modifiche ai crediti d’imposta per il settore cinematografico, di cui all’art. 1 co. 325 – 337 della L. 244/2007. Tra le principali modifiche, si segnalano le seguenti:
- l’aliquota del credito d’imposta spettante alle imprese di esercizio cinematografico viene elevata dal 30% ad un massimo del 40% delle spese sostenute;
- l’ammissione al beneficio (finora prevista per le spese per impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale) viene estesa anche alle spese per la ristrutturazione, l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e dei relativi impianti e servizi accessori, la realizzazione di nuove sale o il ripristino di quelle inattive, secondo le specifiche e nei limiti di quanto previsto nel decreto attuativo, avendo particolare riguardo al fatto che la sala sia o meno “storica” (attiva, cioè, prima dell’1.1.80).
1.56 Credito d’imposta per l’acquisto di strumenti musicali
Viene istituito, per l’anno 2016, un credito d’imposta al fine di attribuire agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati un contributo una tantum di 1.000,00 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, in coerenza con il corso di studi. Il credito d’imposta è attribuito al rivenditore dello strumento, il quale anticipa il contributo allo studente acquirente sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Il credito d’imposta, di importo pari allo sconto, è utilizzato in compensazione mediante il modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
1.57 Credito d’imposta per la sicurezza
Le persone fisiche (non nell’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa) possono beneficiare di un credito d’imposta per le spese:
• sostenute ai fini dell’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme;
• connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. Per le suddette spese è riconosciuto un credito d’imposta ai fini dell’imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l’anno 2016.
1.58 Credito d’imposta per la negoziazione assistita – Misura “a regime”
Viene reso strutturale (in luogo dell’applicazione in via sperimentale) il credito d’imposta disciplinato dall’art. 21-bis del DL 83/2015, concesso per i compensi corrisposti ad avvocati ed arbitri in caso, rispettivamente, di successo nel procedimento di negoziazione assistita e di conclusione dell’arbitrato con lodo. Il credito d’imposta è commisurato al compenso fino a concorrenza di 250,00 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.
1.59 Incentivi alla rottamazione di autocaravan
Al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, degli autocaravan di categoria “euro 0”, “euro 1” o “euro 2” con autocaravan nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad “euro 5”, è concesso un contributo di 8.000,00 euro per veicolo acquistato. Tale disposizione riguarda i veicoli nuovi:
- acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dall’1.1.2016 e sino al 31.12.2016;
- immatricolati entro il 31.3.2017.
1.60 Professionisti – Accesso ai fondi europei
I liberi professionisti, in quanto equiparati alle PMI come esercenti attività economica, possono accedere ai fondi strutturali europei.
1.61 Card cultura giovani
Nei confronti di tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell’Unione europea residenti nel territorio nazionale, che compiono 18 anni di età nell’anno 2016, è prevista l’assegnazione di una carta elettronica dell’importo nominale massimo di 500,00 euro per l’anno 2016, per finalità culturali. Esclusione dal reddito imponibile Le somme assegnate con la carta in esame non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del c.d. ISEE. Disposizioni attuative I criteri, le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta, nonché l’importo da assegnare, saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
1.62 Note di variazione IVA in diminuzione
Con alcune disposizioni di carattere interpretativo, la legge di stabilità 2016 ha specificato che la nota di variazione IVA in diminuzione può essere emessa:
- da parte del cessionario o committente, se l’operazione è assoggettata a reverse charge;
- nel caso di inadempimento del cessionario o committente, per i contratti ad esecuzione periodica o continuata;
- nel caso di mancato pagamento del cessionario o committente, laddove il cedente o prestatore abbia esperito una procedura esecutiva, quando dal verbale di pignoramento risulti la mancanza di beni o crediti da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore.
Nell’ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente, assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31.12.2016, il cedente o prestatore può emettere nota di variazione IVA in diminuzione a partire dalla data:
- della sentenza dichiarativa di fallimento;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- dal decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria.
Il cessionario o committente, assoggettato a una procedura concorsuale, non è tenuto a registrare “in aumento” la nota di variazione emessa dal cedente o prestatore.
1.63 Novità in materia di aliquote IVA
In materia di aliquote IVA viene:
- rinviato all’1.1.2017 l’aumento delle aliquote ordinaria e “ridotta”, previsto per l’1.1.2016;
- estesa l’aliquota del 4% alle cessioni di giornali, di periodici e di altri prodotti editoriali in formato elettronico;
- introdotta l’aliquota del 5% per le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese dalle cooperative sociali nei confronti delle categorie protette;
- resa definitiva l’aliquota del 10% per le prestazioni di alloggio nei “marina resort”.
1.64 Estensione del reverse charge
Nel caso di rilascio di una specifica misura di deroga da parte del Consiglio dell’Unione europea, il meccanismo del reverse charge è esteso alle prestazioni di servizi:
- rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza;
- se il consorzio destinatario del servizio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di una Pubblica Amministrazione e renda il servizio in regime di “split payment”.
1.65 Esonero dallo “spesometro”
I contribuenti tenuti a trasmettere i dati delle prestazioni sanitarie effettuate mediante il “Sistema Tessera Sanitaria”, ai fini della precompilazione dei modelli 730, sono esonerati dall’obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. “spesometro”), limitatamente all’anno 2016.
1.66 Eliminazione della TASI per le abitazioni principali non di lusso
Dal 2016 non sono assoggettate alla TASI le abitazioni principali, con l’eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
1.67 Maggiorazione delle aliquote TASI
Rimane ferma la possibilità per i Comuni di mantenere anche per l’anno 2016 la maggiorazione TASI (che può arrivare fino allo 0,8%) nella stessa misura applicata per l’anno 2015. Tale maggiorazione, tuttavia, può essere mantenuta anche per il 2016 soltanto con un’espressa deliberazione del Consiglio comunale.
1.68 Fabbricati invenduti delle imprese costruttrici – Riduzione della TASI
Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota TASI è fissata allo 0,1% con possibilità da parte dei Comuni di modificarla:
- in aumento, sino allo 0,25%;
- in diminuzione, fino all’azzeramento.
1.69 Unità immobiliari locate destinate ad abitazione principale – Disciplina TASI
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è il possessore che deve versare la TASI nella misura stabilita dal Comune nel regolamento relativo all’anno 2015. La percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90% dell’ammontare complessivo del tributo nel caso di:
- mancato invio della delibera entro il termine del 10.9.2014;
- mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo al 2015.
1.70 Riduzione IMU/TASI per gli immobili locati a canone concordato
Viene introdotta una riduzione del 25% dell’IMU e della TASI dovute per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.98 n. 431. Entrambe le imposte (IMU e TASI), determinate applicando l’aliquota stabilita dal Comune, quindi, sono ridotte al 75%.
1.71 Immobili concessi in comodato – Riduzione della base imponibile IMU/TASI
Viene prevista la riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU/TASI, per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale e a condizione che:
- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
1.72 Terreni agricoli in zone montane – Esenzione dall’IMU
A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’IMU prevista dalla lett. h) del co. 1 dell’art. 7 del DLgs. 30.12.92 n. 504 per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate, si applica sulla base dei criteri individuati dalla C.M. 14.6.93 n. 9.
1.73 Terreni agricoli – esenzione dall’IMU
A decorrere dal 2016, sono esenti dall’IMU i terreni agricoli: • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; • ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A della L. 28.12.2001 n. 448; • a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
1.74 Immobili delle cooperative edilizie – Esclusione dall’IMU
Viene stabilito che l’IMU non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, comprese quelle destinate dalle stesse cooperative a studenti universitari soci assegnatari.
1.75 Trasmissione da parte dei Comuni delle delibere e dei regolamenti – Novità per IMU e TASI
Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’IMU e della TASI, al fine della loro pubblicazione nel sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze, devono essere inviate dai Comuni entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (in precedenza il termine era fissato al 21 ottobre).
1.76 Effetto sostitutivo dell’IMU esteso a IMI ed IMIS
Le disposizioni contenute nell’art. art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011 relative alle imposte sostituite dall’IMU si applicano, dal periodo d’imposta 2014, anche: all’imposta municipale immobiliare della Provincia autonoma di Bolzano (IMI), istituita dalla L. Prov. 19.4.2014 n. 3; all’imposta immobiliare semplice della Provincia autonoma di Trento (IMIS), istituita dalla L. Prov. 30.12.2014 n. 14.
1.77 Abrogazione dell’IMUS
È abrogato l’art. 11 del DLgs. 23/2011, che prevedeva l’istituzione dell’imposta municipale secondaria (IMUS) a partire dal 2016.
1.78 Modalità di commisurazione della TARI
La modalità di commisurazione della tassa sui rifiuti (TARI) da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti, è prorogata per gli anni 2016 e 2017.
1.79 Sanatoria del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali
È prevista la sanatoria delle delibere comunali con cui alcuni Comuni avevano approvato le aliquote IMU, TASI e TARI relative al 2015 entro il 31.7.2015, un giorno in ritardo rispetto alla scadenza fissata dal DM 13.5.2015, ai sensi dell’art. 1 co. 169 della L. 296/2006.
1.80 Sospensione degli aumenti dei tributi locali e delle addizionali
Salvo alcune eccezioni, è sospesa, per l’anno 2016, l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali attribuite alle Regioni e agli enti locali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.
1.81 Agevolazione prima casa
Viene disposto che l’agevolazione prima casa (che consente l’applicazione dell’imposta di registro del 2% o dell’IVA al 4% agli atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso) possa applicarsi anche ove l’acquirente sia titolare, al momento del nuovo acquisto, di un altro immobile abitativo situato sul territorio nazionale, a suo tempo acquistato con l’agevolazione, purché l’immobile acquistato (in passato) con l’agevolazione sia alienato entro un anno dalla data del nuovo atto di acquisto agevolato.
Titolarità di altro immobile acquistato con l’agevolazione
Si ricorda che la norma agevolativa richiede che l’acquirente non sia titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, del diritto di proprietà, nuda proprietà, uso, usufrutto o abitazione, su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con l’agevolazione prima casa. Fino all’entrata in vigore della legge di stabilità 2016, tale condizione impediva l’accesso all’agevolazione a chiunque fosse in possesso di un’altra abitazione su tutto il territorio nazionale, a nulla rilevando che egli la alienasse anche pochi giorni dopo il nuovo acquisto.
Decadenza
Ove l’abitazione precedentemente acquistata con l’agevolazione prima casa non venga alienata entro un anno dall’acquisto agevolato della nuova abitazione, si verifica la decadenza dall’agevolazione prima casa goduta sul nuovo acquisto.
1.82 Leasing di immobili destinati ad abitazione principale
Viene introdotta la definizione di contratto di locazione finanziaria di immobili da adibire ad abitazione principale: con tale contratto, la banca o l’intermediario finanziario (concedenti) si obbligano ad acquistare o far costruire l’immobile su scelta e indicazione del soggetto utilizzatore, a disposizione del quale l’immobile è posto per un dato tempo e verso corrispettivo (che tiene conto della durata del contratto, nonché del prezzo di acquisto o di costruzione) e, alla scadenza del contratto, l’utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.
Risoluzione per inadempimento
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione dell’immobile ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra ricollocazione del bene immobile, avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto; l’eventuale differenza negativa è corrisposta dall’utilizzatore al concedente.
Sospensione canoni periodici
L’utilizzatore può richiedere al concedente la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici, per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a 12 mesi, nel corso dell’esecuzione del contratto, con successiva proroga automatica del contratto per il periodo di sospensione dello stesso. Il beneficio di sospensione è concesso in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato di cui all’art. 409 n. 3) c.p.c., ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.
Al termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente prevista dal contratto, ad eccezione del caso in cui le parti abbiano diversamente pattuito in sede di rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Si applicano le disposizioni relative alla risoluzione per inadempimento, se l’utilizzatore, una volta decorso il termine di sospensione, non riprende a corrispondere i pagamenti al concedente.
Divieto di revocatoria fallimentare
L’acquisto dell’immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria non può essere oggetto di azione revocatoria fallimentare.
Procedimento di sfratto
Al rilascio dell’immobile da adibire ad abitazione principale, oggetto della locazione finanziaria, si applica il procedimento di sfratto.
1.83 Leasing di immobili abitativi – Imposta di registro
Viene modificato il trattamento impositivo indiretto:
- dell’atto di acquisto dell’abitazione principale da concedere in leasing, operato dalla società di leasing;
- della cessione del contratto di leasing immobiliare avente ad oggetto un immobile abitativo.
Imposta di registro sull’acquisto dell’abitazione da concedere in leasing
Viene prevista una specifica aliquota (1,5%) dell’imposta di registro da applicare al trasferimento:
- nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario;
- avente ad oggetto case di abitazione catastalmente classificate in categorie diverse da A/1, A/8 o A/9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori che soddisfino le condizioni per l’applicazione dell’agevolazione “prima casa”.
In tal caso, nel valutare l’esistenza delle condizioni agevolative, si deve considerare, in luogo dell’acquirente, il soggetto utilizzatore e, in luogo del contratto di acquisto, il contratto di leasing finanziario. In tal modo, l’acquisto di un’abitazione da concedere in leasing a favore di un utilizzatore che soddisfi le condizioni di “prima casa” può scontare l’imposta di registro con l’aliquota agevolata dell’1,5% (con la misura minima di 1.000,00 euro) e le imposte ipotecaria e catastale di 50,00 euro l’una.
Cessione del contratto di leasing di immobili abitativi
La legge di stabilità 2016 prevede l’imponibilità ai fini dell’imposta di registro anche delle cessioni di contratti di leasing aventi ad oggetto immobili abitativi, anche da costruire ed ancorché assoggettati ad IVA. La cessione, operata dall’utilizzatore, del contratto di leasing avente ad oggetto i suddetti immobili abitativi sconta l’imposta di registro con:
- l’aliquota dell’1,5%, ove il contratto di locazione finanziaria ceduto dall’utilizzatore abbia ad oggetto un immobile abitativo di categoria catastale diversa da A/1, A/8 o A/9, a favore dei soggetti per i quali ricorrono le condizioni di “prima casa”;
- l’aliquota del 9%, ove il contratto di locazione finanziaria ceduto dall’utilizzatore e avente ad oggetto un immobile abitativo, anche da costruire e ancorché assoggettato ad IVA, non soddisfi le condizioni richieste per l’applicazione dell’aliquota dell’1,5% di cui sopra.
Decorrenza
Le nuove disposizioni relative all’applicazione dell’imposta di registro al leasing di immobili abitativi ed alla cessione del contratto di leasing sono limitate al periodo dall’1.1.2016 al 31.12.2020.
1.84 Mini canoni di locazione
Viene inserita una norma rivolta a determinare la misura del canone di locazione dovuto per il periodo, intercorrente tra il 7.4.2011 ed il 16.7.2015, in cui, in applicazione di una norma poi dichiarata incostituzionale, agli inquilini che avevano registrato contratti di locazione “in nero” era stato applicato il “mini canone”, pari alla rendita catastale moltiplicata per tre.
Mini canoni di locazione
Al fine di incentivare a registrare i contratti di locazione “in nero”, con l’art. 3 co. 8 del DLgs. 23/2011 era stato previsto che, in caso di registrazione tardiva di contratti di locazione immobiliare non registrati nei termini, al contratto di locazione venisse applicata una disciplina molto favorevole al conduttore (durata di 4 + 4 anni con proroga tacita e canone di locazione pari alla rendita catastale moltiplicata per 3). L’abrogazione di tale disciplina ad opera della Corte Costituzionale ha comportato difficoltà in relazione a quelle locazioni che, nella vigenza della disciplina poi abrogata, avevano applicato la disciplina favorevole. A causa del vuoto normativo, infatti, i conduttori risultavano inadempienti, avendo corrisposto un canone inferiore rispetto a quello pattuito in contratto.
Conferma della misura ridotta
La legge di stabilità 2016 ripropone esattamente i “mini canoni” pari al triplo della rendita catastale, come misura da applicare nel periodo intercorrente tra il 7.4.2011 ed il 16.7.2015, ai contratti di locazione registrati oltre i termini a norma dell’art. 3 co. 8 del DLgs. 23/2011.
1.85 Patti contrari alla legge
Vengono introdotte alcune modifiche all’art. 13 della L. 9.12.98 n. 431, relativo ai patti contrari alla legge in materia di locazione immobiliare. In particolare, viene sancito l’obbligo, in capo al locatore dell’immobile adibito ad uso abitativo:
- di provvedere alla registrazione del contratto di locazione, nel termine perentorio di 30 giorni;
- nei 60 giorni successivi, di dare comunicazione dell’avvenuta registrazione al conduttore e all’amministratore di condominio.
Nel caso in cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto, il conduttore può chiedere all’autorità giudiziaria che il contratto venga ricondotto alle condizioni “legali” di cui agli artt. 2 co. 1 (contratti c.d. “liberi”) e 2 co. 3 (contratti c.d. “concordati”) della L. 431/98.
1.86 Ricomposizione fondiaria
Viene previsto che tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dalle Comunità montane sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.
1.87 Edilizia residenziale convenzionata
Con una norma di interpretazione autentica, viene disposto che l’art. 32 co. 2 del DPR 601/73, ove prevede l’applicazione dell’imposta di registro fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale per gli atti di trasferimento di aree comprese in piani di edilizia convenzionata, trovi applicazione indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali e, quindi, sia per gli acquisti gratuiti che onerosi. Attesa la natura di norma interpretativa, la suddetta disposizione trova applicazione retroattiva.
1.88 Aliquota dell’imposta di registro per i trasferimenti di terreni senza agevolazioni
Viene previsto l’innalzamento dal 12% al 15% dell’aliquota dell’imposta di registro applicabile ai trasferimenti a titolo oneroso di terreni agricoli a favore di soggetti diversi da:
- coltivatori diretti iscritti alla relativa gestione previdenziale ed assistenziale;
- imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla relativa gestione assistenziale e previdenziale.
Tali atti, dall’1.1.2016, scontano l’aliquota del 15%, con la misura minima di 1.000,00 euro, oltre alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 50,00 euro l’una.
1.89 Agevolazioni per la piccola proprietà contadina
Viene disposta l’applicabilità delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze posti in essere a favore:
- del coniuge o di parenti in linea retta dei soggetti che soddisfano i requisiti agevolativi (IAP o coltivatori diretti iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale), purché il coniuge ed i parenti siano già proprietari di terreni agricoli e convivano col soggetto “titolare” dell’agevolazione;
- di proprietari di masi chiusi, di cui alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 28.11.2001 n. 17, da loro abitualmente coltivati.
1.90 Esenzione per gli atti relativi a controversie sui masi chiusi
Viene modificato l’art. 35 co. 3 della L. 24.11.2000 n. 340 prevedendo l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato per tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, nonché quelli relativi all’assunzione del maso chiuso, in seguito all’apertura della successione.
La nuova disposizione si applica per i periodi d’imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.
1.91 Canone agevolato per associazioni sportive dilettantistiche
Viene estesa alle associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle Federazioni sportive nazionali o ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, la possibilità di avere beni immobili dello Stato in concessione, ovvero in locazione, a canone agevolato.
1.92 Modifiche alla disciplina del canone RAI
A partire dall’anno 2016:
- la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari, nel suo complesso, all’importo di 100,00 euro;
- l’esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica fa presumere la detenzione di un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle radioaudizioni.
Superamento delle presunzioni mediante dichiarazione
La suddetta presunzione, a decorrere dall’anno 2016, è superata esclusivamente mediante una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all’art. 76 dello stesso DPR 445/2000 e avente validità per l’anno in cui è presentata.
Soggetti tenuti al pagamento
Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione ai suddetti apparecchi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica (come individuata dall’art. 4 del DPR 30.5.89 n. 223).
Addebito in fattura per la fornitura di energia elettrica
Per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone avviene mediante addebito sulle fatture emesse dall’impresa elettrica, di cui costituisce distinta voce non imponibile ai fini fiscali.
Rateizzazione dell’importo
Il pagamento del canone deve essere effettuato in dieci rate mensili addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell’inserimento in fattura, s’intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. Per il 2016, nella prima fattura successiva all’1.7.2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute.
1.93 Tassa automobilistica
Per la definitiva esportazione all’estero del veicolo per reimmatricolazione è necessario esibire al PRA:
- la copia della documentazione doganale di esportazione;
- ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, la documentazione comprovante la radiazione dal PRA.
1.94 Tassa unità da diporto
Viene abrogata la tassa sulle unità da diporto introdotta dall’art. 16 co. 2 del DL 201/2011.
1.95 Ampliamento dei dati delle Certificazioni Uniche
Le Certificazioni Uniche da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, comprendono anche:
- gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi;
- i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi;
- i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata (modelli 730).
L’estensione si applica a partire dalle Certificazioni Uniche relative all’anno 2015.
1.96 Riduzione dei dati del modello 770 Semplificato
I dati che vengono indicati nelle Certificazioni Uniche trasmesse all’Agenzia delle Entrate sono equiparati alla loro esposizione nella dichiarazione dei sostituti d’imposta. Tali dati non dovranno quindi più essere “replicati” nel modello 770 Semplificato.
1.97 Acquisizione dei dati delle spese sanitarie per la precompilazione dei 730
Ai fini della precompilazione dei modelli 730, sono tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, con le previste modalità, anche le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate, a partire dalle prestazioni sanitarie erogate dall’1.1.2016.
Spese sanitarie rimborsate
Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale e gli altri fondi comunque denominati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate:
- a partire dall’anno d’imposta 2015;
- entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
1.98 Trasmissione telematica dei dati per la precompilazione dei 730 – Esclusione delle sanzioni
Per le trasmissioni telematiche da effettuare nel 2015, relative al 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche e degli altri dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si applicano le previste sanzioni in caso:
- di “lieve tardività” nella trasmissione dei dati;
- oppure di errata trasmissione degli stessi, “se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.
1.99 Controlli preventivi sui modelli 730
L’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che:
- presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento della stessa Agenzia;
- ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000,00 euro.
Tale disciplina si applica:
- anche ai modelli 730 presentati tramite i CAF e i professionisti abilitati;
- a partire dai modelli 730 presentati nel 2016.
1.100 Rilascio dei visti di conformità – Garanzie
I professionisti e i CAF che rilasciano i visti di conformità, le asseverazioni per gli studi di settore e le certificazioni tributarie possono prestare l’apposita garanzia, in luogo di una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale di almeno tre milioni di euro:
- sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione;
- oppure tramite altre modalità che offrano adeguate garanzie, che saranno individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
1.101 Disciplina dei CAF – Altre modifiche
In caso di rilascio del visto di conformità infedele sui modelli 730, il CAF è obbligato solidalmente con il trasgressore anche per il pagamento delle somme pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente nell’ambito del controllo formale delle dichiarazioni.
Trasmissione di un numero minimo di dichiarazioni
Viene inoltre modificata la disciplina relativa alla trasmissione di un numero minimo di dichiarazioni, al fine di mantenere l’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale.
1.102 Termini di decadenza per l’accertamento
L’avviso di accertamento per imposte sui redditi, IVA e IRAP dovrà essere notificato, a pena di decadenza:
- entro il 31 dicembre del quinto (e non più quarto) anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- in caso di dichiarazione omessa, entro il 31 dicembre del settimo (e non più quinto) anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Viene invece abrogato il raddoppio dei termini per violazioni penali. Le suddette novità operano a partire dai controlli sull’annualità 2016 (modelli UNICO 2017, IVA 2017 e IRAP 2017), ovvero dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 per i soggetti “non solari”.
1.103 Riforma delle sanzioni amministrative
La decorrenza della riforma delle sanzioni amministrative, operata dal DLgs. 24.9.2015 n. 158, viene anticipata dall’1.1.2017 all’1.1.2016. Ai fini della procedura di voluntary disclosure di cui alla L. 186/2014, rimangono ferme le sanzioni vigenti prima del DLgs. 158/2015 (negli altri casi dovrebbe invece applicarsi il favor rei ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 472/97).
1.104 Riammissione alla dilazione per i contribuenti decaduti
Viene introdotta una speciale riammissione alla dilazione per i contribuenti decaduti da un piano di rateazione concesso ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 218/97 (norma relativa all’accertamento con adesione, ma operante pure per l’acquiescenza). Per essere riammessi alla dilazione, è necessario che la decadenza (quindi il mancato pagamento della rata successiva alla prima entro il termine per il versamento di quella posteriore) si sia verificata entro i 36 mesi antecedenti al 31.10.2015. È inoltre imprescindibile che la ripresa del pagamento della prima delle rate scadute avvenga entro il 31.5.2016. Il Legislatore ha stabilito che la riammissione si verifica limitatamente al versamento delle imposte dirette, per cui essa non concerne tributi diversi dall’IRES e dall’IRPEF, come ad esempio l’IVA, l’imposta di registro, le ipocatastali e il tributo successorio. Invece, il riferimento alle “imposte dirette” dovrebbe includere le imposte sostitutive, le addizionali comunali e regionali e le ritenute, sia a titolo di acconto che d’imposta, così come le imposte patrimoniali (pensiamo all’IVIE e all’IVAFE). Il motivo principale per cui il contribuente ha interesse alla riammissione consiste nell’evitare i pesanti effetti sanzionatori dell’art. 8 del DLgs. 218/97, quindi l’irrogazione, unitamente alla cartella di pagamento e senza possibilità di definizione al terzo, della sanzione pari al 60% del residuo dovuto a titolo di tributo.
1.105 Compensazione crediti commerciali verso Pubbliche Amministrazioni con somme iscritte a ruolo – Proroga per il 2016
Viene estesa al 2016 la possibilità di utilizzare in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, i crediti:
- maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;
- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell’Ente debitore;
- qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. A tal fine, dovrà essere emanato un decreto attuativo del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
1.106 Compensazione fiscale per gli avvocati
A partire dal 2016, si consente agli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati:
- di compensare tali somme con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’IVA;
- di pagare i contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione dei predetti crediti; tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Le relative disposizioni attuative saranno stabilite da un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
1.107 Innalzamento limite all’uso del contante
A decorrere dall’1.1.2016, il limite per l’utilizzo del denaro contante è innalzato, in generale, da 999,99 a 2.999,99 euro.
Viene inoltre abrogata la speciale disciplina prevista per i pagamenti riguardanti:
- i canoni di locazione di unità abitative;
- il trasporto di merci su strada.
Rimane invece a 999,99 euro il limite:
- per il servizio di “rimessa di denaro” (c.d. “money transfer”);
- del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore;
- per l’emissione di assegni bancari e postali, di assegni circolari e di vaglia postali e cambiari, senza la clausola di non trasferibilità.
Dovrà essere chiarito se il nuovo limite di 3.000,00 euro, rispetto a quello di 1.000,00 euro, sia applicabile anche ai fini della tracciabilità dei pagamenti e versamenti effettuati dalle associazioni sportive dilettantistiche ed equiparate (art. 25 co. 5 della L. 133/99). Resta invece fermo il limite di 1.000,00 euro per la presentazione cartacea dei modelli F24 senza compensazioni, da parte dei soggetti non titolari di partita IVA (art. 11 del DL 66/2014).
1.108 Pagamenti mediante carte di debito e di credito
I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, diventano tenuti ad accettare pagamenti tramite carte di debito o di credito, anche per importi non superiori a 30,00 euro.
1.109 Versamento dei tributi in caso di eventi eccezionali
La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali e imprevedibili avviene:
- senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione;
- anche mediante rateizzazione in un massimo di 18 rate mensili di pari importo;
- a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione.
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa della riscossione, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione.
Tributi non sospesi
Per i tributi non sospesi né differiti, i contribuenti residenti o aventi sede legale o sede operativa nei territori colpiti da eventi calamitosi con danni riconducibili all’evento e individuati con la medesima ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale è dichiarato lo stato di emergenza, possono chiedere la rateizzazione:
- dei tributi scadenti nei 6 mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza;
- fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo;
- con istanza da presentare al competente ufficio, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
1.110 Introduzione delle “società benefit”
Vengono introdotte le c.d. “società benefit”, cioè quelle società che, nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di “beneficio comune”. Nel rispetto della relativa disciplina, possono essere “società benefit”: le società di persone; le società di capitali; le società cooperative.
Denominazione sociale
Sia le società che nascono “benefit”, che quelle che vi diventano, “possono” introdurre, accanto alla denominazione sociale, la specificazione “Società benefit” o la sigla “SB”, utilizzando tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione sociale e nelle comunicazioni verso terzi.
Relazione annuale
La “società benefit” è tenuta a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune.
1.111 Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato
Anche per il 2016 si prevede il riconoscimento, a favore dei datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato, di un significativo sgravio di natura contributiva.
In particolare, l’incentivo per il 2016:
- consiste in un esonero parziale dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
- viene riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250,00 euro su base annua.
Casi di esclusione ed incumulabilità
Lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni non trova applicazione qualora le stesse riguardino:
- contratti di apprendistato e di lavoro domestico;
- lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- lavoratori per i quali il beneficio in argomento sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato;
- lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti l’1.1.2016.
L’agevolazione non può essere cumulata con altre misure di riduzione contributiva previste dalla normativa vigente.
Estensione del bonus per il 2017 nel Mezzogiorno
L’esonero contributivo in esame viene esteso alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2017 dai datori di lavoro privati: operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna; previa verifica delle dotazioni finanziarie.
Trasferibilità del bonus in caso di appalto
Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell’esonero contributivo in argomento, conserva il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
1.112 Gestione Separata INPS – Aliquota contributiva
L’aliquota contributiva previdenziale alla Gestione separata INPS per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, né pensionati, è fissata, anche per il 2016, nella misura del 27%, cui va aggiunto lo 0,72% a titolo assistenziale.
1.113 Esperti contabili – Iscrizione alla Cassa previdenziale dei ragionieri e periti commerciali
Viene disposta l’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore di Ragionieri e Periti commerciali degli Esperti contabili, ossia dei professionisti iscritti nella Sezione B dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, alla condizione che esercitino la professione con carattere di continuità.
1.114 Contributi previdenziali per studenti universitari in medicina
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria, dal quinto anno di corso e fino all’iscrizione all’Albo professionale, possono provvedere all’iscrizione e al pagamento della relativa contribuzione all’Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM). L’importo della contribuzione e le modalità di versamento saranno stabilite dallo stesso ENPAM, prevedendo altresì la possibilità di favorire l’iscrizione e la contribuzione anche attraverso i c.d. prestiti d’onore.
1.115 Misure assicurative per il volontariato
Si prevedono misure riferite a soggetti coinvolti in attività di volontariato. In particolare si stabilisce, in via sperimentale, per il biennio 2016-2017, l’istituzione presso il Ministero del lavoro di un Fondo finalizzato a reintegrare l’INAIL dell’onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali, dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite, nonché degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno.
1.116 Proroga del regime “opzione donna”
Il regime sperimentale della c.d. “opzione donna” viene esteso alle lavoratrici che maturano i previsti requisiti pensionistici entro il 31.12.2015, con possibilità di accedere alla pensione nel corso del 2016. Destinatarie del provvedimento sono le lavoratrici con: • un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni; • un’età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti, ovvero a 58 anni per le autonome, adeguata agli incrementi della speranza di vita. L’esercizio di tale opzione comporta il calcolo dell’assegno pensionistico con il sistema contributivo.
1.117 Part time per i lavoratori prossimi alla pensione
A favore dei lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria che matureranno i requisiti per poter accedere alla pensione di vecchiaia entro il 31.12.2018, viene prevista la facoltà di poter richiedere al proprio datore di lavoro il part time per un periodo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico. La riduzione dell’orario di lavoro potrà avvenire in misura compresa tra il 40% e il 60%, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a “carico azienda” e relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale.
1.118 Contratti di solidarietà espansivi
Per quanto riguarda i contratti di solidarietà “espansivi” (ossia i contratti aziendali che prevedono una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale), si prevede che i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà, possano versare la contribuzione a fini pensionistici correlata alla retribuzione persa relativamente ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro. In tal caso, non sarà possibile fruire dei benefici contributivi previsti dalla normativa vigente.
1.119 Proroga del congedo di paternità
Si stabilisce che il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015, siano prorogati entrambi, sempre in via sperimentale, per l’anno 2016. Il congedo obbligatorio viene aumentato a 2 giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa.
1.120 Proroga della “DIS-COLL”
L’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) viene riconosciuta anche per il 2016. Operativamente, è sempre l’INPS a riconoscere il beneficio in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, qualora le risorse finanziare specificatamente destinate risultino insufficienti, non verranno prese in considerazione ulteriori domande.
1.121 Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga
Anche per il 2016, si prevede il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.
CIG in deroga
Il trattamento di integrazione salariale in deroga potrà essere concesso o prorogato:
- per tutto il 2016;
- per un periodo non superiore a 3 mesi nell’arco di un anno.
Mobilità in deroga
Il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non potrà essere concesso per tutto il 2016 ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori, il trattamento potrà essere concesso per non più di 4 mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 2 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di 3 anni e 4 mesi.
1.122 Contributi per servizi per l’infanzia
Si dispone la proroga per il 2016 della misura già disciplinata in via sperimentale dalla L. 92/2012, per gli anni 2013-2015, con cui si consente alle madri lavoratrici di richiedere, in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l’infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati). L’importo massimo del contributo è pari a 600,00 euro mensili, per una durata massima di 6 mesi e viene attribuito sulla base di una graduatoria nazionale redatta dall’INPS sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
1.123 Prestazioni a carico INPS e INAIL
Vengono previste disposizioni che riguardano prestazioni e servizi forniti da INAIL e INPS, sia in chiave di prevenzione delle patologie che possono dar luogo a fenomeni di invalidità, sia con riferimento agli indennizzi del danno biologico.
Prestazioni economiche accessorie
In particolare, si stabilisce che, al fine di prevenire patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l’aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, l’INAIL e l’INPS sono tenuti a riconoscere, sulla base di specifici protocolli da essi definiti, ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali, le prestazioni economiche accessorie previste per i trattamenti termali speciali.
Indennizzo del danno biologico
Dal 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’INAIL verranno rivalutati con apposito DM, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT rispetto all’anno precedente.
1.124 Disposizioni in materia di esposizione all’amianto
Vengono previste disposizioni a favore di coloro (o loro superstiti) che hanno prestato la propria attività in condizioni di esposizione all’amianto.
Agevolazioni previdenziali per i lavoratori del settore ferroviario
A favore dei lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, privi di adeguati dispositivi di protezione dalle polveri di amianto, sono riconosciute specifiche agevolazioni previdenziali, ai sensi delle quali il periodo di attività prestato durante la bonifica viene moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25. L’apposita istanza dovrà essere presentata all’INPS, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall’1.1.2016.
Istituzione del fondo per le vittime dell’amianto
Si dispone la costituzione del Fondo per le vittime dell’amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali. La finalità è quella di concorrere al pagamento, in favore dei predetti superstiti, di quanto agli stessi è dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva.
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