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Super-ammortamenti irrilevanti per gli studi di settore

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Per incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, il disegno di legge di stabilità 2016 riconosce ai soggetti titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni che, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

La misura agevolativa si arricchisce di un ulteriore tassello, prevedendo la sua irrilevanza ai fini degli studi di settore.

Più nello specifico, come affermato nella Relazione tecnica al testo, il nuovo comma 54 prevede che i “super-ammortamenti” “non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l’elaborazione e il calcolo degli studi di settore. La nuova previsione di esclusione ha la finalità di neutralizzare gli effetti distorsivi che l’indicazione dei maggiori ammortamenti determinerebbe sulle predette analisi.

Ciò appare coerente rispetto all’ambito in cui la misura agevolativa è destinata a operare, ossia “con esclusivo riferimento” alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria ai fini delle imposte dirette (d’altra parte, si consideri che la rilevanza dell’agevolazione è già stata esclusa ai fini del calcolo dell’acconto per il 2015, nonché per la determinazione di eventuali plusvalenze/minusvalenze; sul punto, si veda “Super-ammortamenti senza effetti sul bilancio” del 16 novembre).

Indicazione nelle comunicazioni dei dati rilevanti

Conseguentemente, per quanto concerne i dati da indicare nella comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, le quote di ammortamento saranno indicate senza tener conto dell’eventuale maggiorazione del 40% del costo di acquisto operata per la procedura di ammortamento fiscale, mentre rimarrà invariato il criterio di indicazione del costo storico dei beni.

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