Home Società e imprese Attività Economiche Noleggio veicoli

Noleggio veicoli

8021
0


CODICI ATECO 2007

49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
77.11.00  Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
77.12.00  Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti

 1. Inquadramento giuridico

Noleggio autoveicoli

L’attività di autonoleggio si distingue a seconda che si tratti di:

  • noleggio senza conducente;
  • noleggio con conducente (N.C.C.).

Noleggio senza conducente

L’articolo 84 del D.Lgs. n. 285/1992 (codice della strada) stabilisce che un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, il veicolo stesso. È ammessa, nell’ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l’utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un’impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.

L’impresa italiana iscritta all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all’albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.

Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente: a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t; b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza.

Noleggio con conducente

Il servizio di noleggio con conducente appartiene alla categoria dei servizi pubblici non di linea, cioè quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea e che vengono effettuati a richiesta dell’utente o degli utenti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. In base all’articolo 85 del D.Lgs. n. 285/1992, il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

  • le motocarrozzette;
  • le autovetture;
  • gli autobus;
  • i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
  • i veicoli a trazione animale.

La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d’esercizio. Si sottolinea che l’attività di noleggio con conducente va distinta dall’attività di esercizio taxi.

2. Requisiti

E’ richiesto il requisito dell’onorabilità e della professionalità (Certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della Motorizzazione Civile)

3. Iter per l’avvio dell’attività

Cosa Quando Come A chi rivolgersi
SCIA All’avvio dell’attività ComUnica  SUAP
Iscrizione Registro Imprese Entro 30 Giorni  CCIAA
Apertura Partita IVA Agenzia delle Entrate
Iscrizione INPS Inps

4. Aspetti specifici

Ulteriori disposizioni in materia di noleggio con conducente

L’articolo 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ha introdotto ulteriori norme in materia di noleggio con conducente, con alcune modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21. In particolare, è previsto che:

  • il servizio di noleggio con conducente deve rivolgersi all’utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio;
  • lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco;
  • la sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione;
  • per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell’accesso nel loro territorio o, specificamente, all’interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l’osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso;
  • per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione;
  • nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell’utenza, esclusivamente all’interno della rimessa. I comuni in cui non è esercitato il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici;
  • le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa;
  • l’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni;
  • nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un “foglio di servizio” completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro dell’azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l’indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.

Sono inoltre inasprite le sanzioni: infatti, è previsto che fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l’inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della legge n. 21/1992 è punita: a) con un mese di sospensione dal ruolo alla prima inosservanza; b) con due mesi di sospensione dal ruolo alla seconda inosservanza c) con tre mesi di sospensione dal ruolo alla terza inosservanza; d) con la cancellazione dal ruolo alla quarta inosservanza. Le predette disposizioni non trovano subito applicazione in quanto sono state oggetto di diverse proroghe.

Disciplina IVA prestazioni di trasporto

Ai sensi dell’articolo 10, n. 14 del D.P.R. n. 633/1972, sono esenti le “prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri”. Tale esenzione IVA si riferisce, come chiarito con la circolare 14 giugno 1993, n. 8/478013, solamente al servizio di trasporto “pubblico” intendendosi, con tale termine, secondo la comune e normale accezione, tutti i mezzi di comunicazione fruibili indistintamente da chi ne faccia richiesta, in contrapposizione a quelli apprestati per la singola persona o gruppi predeterminati di persone. Pertanto, come chiarito con la circolare 14 gennaio 1998, n. 7/E, le prestazioni di trasporto di persone derivanti dal servizio di noleggio con conducente, ove effettuate per terra, sono soggette all’IVA in base all’aliquota del 10% (Tabella A, parte III, n. 127-novies) D.P.R. n. 633/1972). Per quanto riguarda, invece, le prestazioni di noleggio senza conducente, le stesse rientrano nel campo di applicazione dell’IVA con l’aliquota ordinaria.

Riferimenti

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10
  • Legge 15 gennaio 1992 n. 21
  • D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, artt. 84 e 85
  • D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481
  • D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
  • Circolare MSE 10 agosto 2010, n. 3637/C
  • Circolare MSE 12 settembre 2012, n. 3656/C

Rispondi