Il disegno di legge di Stabilità per il 2016 ha disposto l’abrogazione del regime di esonero per i produttori agricoli con volume d’affari non superiore ad € 7.000 e costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici, che consentiva di non versare l’IVA e di non adempiere agli obblighi documentali e contabili, compresa la presentazione della dichiarazione annuale.
A seguito di questa soppressione, i produttori dovranno emettere la fattura per le cessioni che andranno ad effettuare e, in tale occasione, applicare l’IVA con la specifica aliquota prevista per i beni ceduti, dalla quale potranno detrarre l’imposta sugli acquisti, forfetizzata sulla base della relativa percentuale di compensazione e, infine, dovranno procedere alla liquidazione periodica dell’IVA ed al relativo versamento.
Come regime “naturale”, ai fini IVA, i produttori agricoli applicheranno la disciplina speciale di cui all’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972, basata sulla determinazione forfettaria dell’IVA ammessa in detrazione; in pratica, all’ammontare imponibile delle cessioni di prodotti agricoli e ittici, di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al decreto IVA, si applicano le percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, dal D.M. 23 dicembre 2005.
Il regime:
– opera indipendentemente dal volume d’affari dell’agricoltore, dato che il limite di 20.658,28 euro (originariamente previsto dall’art. 34, comma 3, D.P.R. n. 633/1972) è stato abolito dal D.L. n. 35/2005;
– ferma restando la facoltà di optare per il regime IVA ordinario, con vincolo temporale minimo di tre anni.
Il disegno di legge di Stabilità 2016 dispone l’abrogazione del regime di esonero, anch’esso applicabile ai produttori agricoli dopo che il D.L. n. 262/2006 aveva soppresso il regime di franchigia ex art. 32-bis, D.P.R. n. 633/1972, con effetto dal 1° gennaio 2007.
Il regime di esonero
Il regime di esonero, disciplinato dall’art. 34, comma 6, si riferisce agli adempimenti sostanziali e formali in materia di IVA, consentendo ai produttori agricoli (fino al 31/12/2015):
– di non versare l’imposta e di non adempiere agli obblighi documentali e contabili, compresa la presentazione della dichiarazione annuale;
– a condizione che il volume d’affari realizzato nell’anno solare precedente, da un lato, non sia superiore a 7.000 euro e, dall’altro, sia costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Anche applicando il regime di esonero resta tuttavia fermo, ai sensi dell’art. 34, comma 6, l’obbligo di numerare e conservare:
– le fatture di acquisto (anche intracomunitarie) e le bollette doganali di importazione;
– le fatture di vendita emesse, per conto dei produttori agricoli, dai cessionari/committenti.
A quest’ultimo riguardo, infatti, i cessionari/committenti dei produttori agricoli, per gli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio d’impresa, devono emettere autofattura, la cui imposta (cfr. Agenzia delle Entrate, circolare 19 gennaio 2007, n. 1, § 16) – determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione – deve essere pagata dal cessionario/committente direttamente al produttore agricolo.
L’efficacia del regime di esonero cessa dallo stesso anno, in caso di superamento del limite di 1/3 delle cessioni di altri beni, indipendentemente dall’ammontare del volume d’affari realizzato. Resta ferma, fino alla conclusione dell’anno (C.M. 24 dicembre 1997, n. 328/E, § 6.7.2):
– l’applicazione, alle cessioni di prodotti agricoli e ittici, delle percentuali di compensazione;
– sia l’obbligo di autofatturazione da parte dei cessionari/committenti.
A seguito della soppressione del regime di esonero, i produttori agricoli in esame saranno, quindi, assoggettati agli obblighi di cui al Titolo II del D.P.R. n. 633/1972; in particolare, dovranno:
– emettere la fattura per le cessioni che andranno ad effettuare
– in tale occasione, applicare l’IVA con la specifica aliquota prevista per i beni ceduti,
– dalla quale potranno detrarre l’imposta sugli acquisti, forfetizzata sulla base della relativa percentuale di compensazione
– procedere, infine, alla liquidazione periodica dell’IVA e al relativo versamento.
Fonte:ipsoa
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