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Contributi Inps in Agricoltura

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Quando l’imprenditore agricolo deve iscriversi all’inps? In questa nota informativa approfondiamo i requisiti dell’imprenditore agricolo per l’iscrizione all’inps.

L’art. 2135 del codice civile (dall’art.1 del D.Lgs.228/2001) precisa che: è imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse.

Sono pertanto imprenditori agricoli:

  • i coltivatori diretti – CD
  • e gli imprenditori agricoli professionali – IAP (anche sotto forma di società agricole)

Coltivatori diretti (CD)

Sono piccoli imprenditori che si dedicano direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi , in qualità di proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti. e/o all’allevamento e attività connesse.

In questo ambito, l’obbligatorietà delle assicurazioni sociali, è nata con la legge 1047/57 successivamente modificata dalla legge 233/90.

Imprenditori agricoli professionali (IAP)

Viene considerato IAP colui che,in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi all’attività agricola di impresa, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (25% per le aziende ubicate in zone svantaggiate di cui all’art. 17 del reg. CE n.1257/99)

I REQUISITI

Coltivatori diretti

Affinché vi siano i presupposti per l’iscrizione alla gestione devono combinarsi i seguenti requisiti:

Requisiti oggettivi:

Il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell’azienda non deve essere inferiore a 104 giornate annue ed il nucleo coltivatore diretto deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell’azienda.

  • Soggetti minoriIn precedenza nell’ambito del lavoro autonomo l’iscrizione nella gestione, in particolare nella categoria dei coloni e mezzadri, poteva decorrere dal compimento del 12° anno di età ( D.Lgs. 212/46). Successivamente la materia è stata modificata dalla Legge n. 977/67 sulla tutela del lavoro minorile che considera tale il soggetto “che non ha compiuto il 15° anno di età e che è ancora vincolato all’obbligo scolastico con riferimento al ciclo d’istruzione della scuola media.
  • Collaborazione occasionale.
    Può essere esercitata da parenti ed affini, entro il 3° grado, del Coltivatore Diretto per tutto il ciclo produttivo delle coltivazioni praticate. Tale collaborazione deve essere occasionale o ricorrente di breve periodo, solidale ed in gratuita salvo il rimborso di spese per mantenimento ed esecuzione dei lavori. Pertanto ove ricorrono detti requisiti la collaborazione occasionale non comporta alcun obbligo contributivo nei confronti degli Enti Previdenziali.

Imprenditori agricoli professionali

Fino alla data del 22 aprile 2004 l’accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo era di competenza dell’Inps. Dal 06 maggio 2004 (D.lgs 99/2004) tale accertamento e riconoscimento viene demandato alle Regioni. L’Inps ha comunque la facoltà di acquisire tutte le altre informazioni necessarie all’inquadramento aziendale ai fini dell’imposizione contributiva.

N.B.: L’imprenditore agricolo professionale non è assicurato ai fini INAIL in quanto non partecipa direttamente alla coltivazione o allevamento aziendale.

L’ISCRIZIONE

Il lavoratore agricolo autonomo deve essere iscritto negli elenchi nominativi del Comune ove è ubicata la maggiore estensione dei terreni, e se i terreni occupano il territorio di più comuni, appartenenti anche a province diverse, la competenza è attribuita alla Sede Inps ove fa capo il Comune con la maggiore estensione dei terreni.

La comunicazione di inizio attività dell’impresa (CD o IAP) deve essere effettuata obbligatoriamente attraverso il canale di ComUnica dal 30/04/2010.

La domanda deve essere presentata sui modelli predisposti e nei seguenti termini:

  • Iscrizione alla gestione previdenziale viene presenta entro 90 giorni dall’inizio dell’attività che decorre da data certa (atto di compravendita, contratto di affitto o comodato, termine di precedente attività lavorativa ecc.).
  • Variazione nella composizione del nucleo familiare o del domicilio, della superficie, della coltura o del reddito dei terreni condotti, dei capi di bestiame allevati , entro 90 giorni dall’avvenuta variazione.
  • Cancellazione entro 90 giorni dalla cessazione dell’attività causata dalla mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi; decesso, cambio di attività, vendita dei terreni, ridotta capacità lavorativa ecc.

COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO

Fasce di reddito

Con la L. 233/90 il sistema di calcolo dei contributi è variato con la nascita della contribuzione legata al reddito agrario prodotto dai terreni dichiarati .Detto importo è desumibile dagli atti d’acquisto, dai certificati catastali o calcolato secondo tabelle pubblicate con decreto ministeriale. In particolare sono stabilite 4 fasce di reddito agrario la cui collocazione al momento della iscrizione dà la misura dei contributi previdenziali. In corrispondenza della specifica fascia in cui è inquadrata l’azienda viene riconosciuto un numero di giornate che viene moltiplicato per il reddito convenzionale individuale, stabilito annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (per il 2009 è di euro 48,98).

Viene così calcolata la base imponibile su cui si applicano le aliquote contributive che sono ridotte per i soggetti che hanno meno di 21 anni e per quelli che possiedono l’azienda in zone montane o svantaggiate

Il D. Lgs.146/1997, a partire dal 01/07/97, ha rideterminato le fasce di reddito, abbassandone il limite massimo di ogni fascia, che attualmente sono le seguenti:

FASCE DI REDDITO AGRARIO DLGS 146/97 Coefficiente di moltiplicazione per il reddito medio convenzionale
1 Da 0 a 232,40 156
2 Da 232,41 a 1.032,91 208
3 Da 1032,92 a 2324,05 260
4 Oltre 2324,06 312

N.B. In agricoltura la contribuzione è unificata in quanto i contributi INPS e INAIL vengono accertati e versati in unica soluzione all’INPS.

QUANDO SI VERSA

Il pagamento dei contributi agricoli avviene tramite modello F24, con causale LAA, importi predefiniti e suddivisi in 4 rate inviati direttamente ai contribuenti. Le date di scadenza sono:

  • 1° rata 16 luglio
  • 2° rata 16 settembre
  • 3° rata16 novembre
  • 4° rata 16 gennaio (dell’anno successivo).

N.B. L’accredito dei contributi annui non è frazionabile, pertanto, avverrà solo dopo il versamento di tutte le quattro rate

I contributi obbligatori dovuti per l’anno 2015.

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