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Regime Iva in agricoltura

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I produttori agricoli applicano, come regime iva naturale”, la disciplina speciale di cui all’art. 34, D.P.R. n. 633/1972, basata sulla determinazione forfettaria dell’IVA ammessa in detrazione; in pratica, si applicano all’ammontare imponibile delle cessioni di prodotti agricoli e ittici, di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. n. 633/1972, le percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, dal D.M. 23 dicembre 2005.

Il regime opera indipendentemente dal volume d’affari dell’agricoltore, ferma restando la possibilità di optare per il regime IVA ordinario, con vincolo temporale minimo di tre anni.

Da un punto di vista soggettivo, il regime speciale può essere applicato da:

  1. soggetti esercenti le attività di cui all’articolo 2135 codice civile;
  2. soggetti che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane;
  3. organismi agricoli di intervento;
  4. cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2 D.Lgs. n. 228/2001;
  5. associazioni e loro unioni costituite che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.

Fermo restando il rispetto del requisito oggettivo, applicano il regime speciale ex articolo 34 DPR n. 633/1972 coloro che di fatto esercitano un’attività agricola da un punto di vista civilistico e quindi, alternativamente un’attività di:

  • coltivazione della terra;
  • selvicoltura;
  • allevamento di animali;
  • coltivazione di vegetali e
  • attività connesse.

Ne deriva che, se da un punto di vista delle imposte dirette una Spa o una Sapa, per espressa previsione normativa, non può accedere alla determinazione del reddito, che si ricorda rimane sempre un reddito di impresa, secondo le regole catastali dettate dall’articolo 32 Tuir, per quanto concerne il regime applicabile alle cessione dei beni prodotti, sarà sempre possibile che essa determini l’Iva applicando il particolare regime di detrazione forfettaria perché, è bene ricordarlo, a decorre dal 1997, il regime speciale Iva si sostanzia in un regime speciale di detrazione dell’imposta assolta.

In passato, l’imposta veniva applicata con percentuali di compensazione ridotte rispetto all’aliquota normale, che servivano a compensare l’Iva che aveva gravato sugli acquisti effettuati dal produttore agricolo e che si presumeva pari a quella applicata sulle vendite.

Al contrario, adesso, il regime speciale agricolo è un regime speciale di detrazione e non anche un regime speciale di applicazione del tributo. In altri termini, se, salvo casi particolari e ben individuati dall’articolo 34 DPR n. 633/1972, in sede di cessione si applicano, per determinare l’Iva le aliquote edittali, è al momento della determinazione dell’Iva assolta da portare in detrazione che il produttore agricolo dovrà procedere a un’astrazione, determinandola applicando alla base imponibile della cessione un’aliquota forfettaria.

Ipotizziamo di avere un imprenditore agricolo che procede alla cessione di bovini per un totale di 10mila euro. L’aliquota Iva dei bovini è pari al 10% con la conseguenza che si verrà a generare in capo all’allevatore un Iva a debito per 1.000 euro. In sede di liquidazione dell’imposta, per determinare l’Iva realmente dovuta, non dovrà portare in detrazione quella realmente assolta sugli acquisti, ma determinerà l’importo applicando alla base imponibile della cessione l’aliquota compensativa prevista da ultimo dal D.M. 23 dicembre 2005. Le percentuali forfettarie, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 298 della Direttiva 2006/112/CE, sono determinate in base ai dati macroeconomici relativi ai soli agricoltori forfettari degli ultimi 3 anni. Tornando al nostro esempio, l’aliquota è pari al 7%, conseguentemente l’Iva ammessa in detrazione ammonterà a 700 euro. È di tutta evidenza come, tanto più alto è il delta tra aliquota edittale e aliquota forfettaria, tanto meno conveniente è, in prima approssimazione, applicare il regime speciale ex articolo 34 DPR n. 633/1972.

Da ultimo si ricorda come l’articolo 299 della Direttiva comunitaria preveda che le percentuali forfettarie di compensazione non possono mai determinare l’effetto di procurare al complesso degli agricoltori forfettari rimborsi superiori agli oneri dell’Iva a monte.

Regime di Esonero

Il regime di esonero è disciplinato dal comma 6 dell’articolo 34 DPR Iva che individua due requisiti necessari, uno di natura quantitativa e l’altro qualitativa.

Possono fruire del regime in oggetto tutti i soggetti, a prescindere dalla forma con cui viene esercitata l’attività, che nell’anno precedente (o nel presumere di conseguire nell’anno di inizio attività), non abbiano superato un volume di affari di 7.000 euro e che questo sia composto per almeno 2/3 dalla cessione di prodotti agricoli contenuti nella Parte I, Tabella A allegata al DPR n. 633/72 e quindi, l’imprenditore, deve di fatto cedere in via prevalente prodotti che danno diritto ad applicare il regime speciale Iva per l’agricoltura.

Il volume di affari comprende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’anno, registrate o soggette a registrazione secondo gli articoli 23 e 24, tenuto conto altresì delle variazioni in aumento o in diminuzione di cui all’art 26 del D.P.R. 633/72.

Non concorrono alla sua formazione le cessioni di beni ammortizzabili e i passaggi interni di beni tra le attività separate.

Il regime comporta l’esonero da tutti gli adempimenti Iva a esclusione della numerazioneconservazione delle fatture che saranno emesse in duplice copia, di cui una consegnata proprio al soggetto in esonero, da parte dei cessionari e dei committenti con le modalità e le tempistiche di cui all’articolo 21 DPR n 633/72.

Ma cosa accade in caso di superamento di uno o di entrambi i limiti individuati dal Legislatore?

In caso di superamento del solo limite qualitativo, il contribuente deve versare, già nell’anno in cui avviene lo sforamento l’Iva relativa alle operazioni diverse (al netto di quella assolta sui relativi acquisti) effettuando gli adempimenti relativi; egli tuttavia non decade dalla possibilità di fruire del regime di esonero anche per l’anno successivo.

In caso di superamento del solo limite quantitativo il contribuente cessa di operare nel regime di esonero a partire dall’anno successivo.

Infine, nel caso di superamento di entrambi i, il contribuente deve versare, già nell’anno in cui avviene lo sforamento l’Iva relativa alle operazioni limiti diverse (al netto di quella assolta sui relativi acquisti), effettuando gli adempimenti relativi; a partire dall’anno successivo cessa, inoltre, di operare in regime di esonero.

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