Home Fiscale e Tributario Agricoltura Determinazione del reddito degli impianti fotovoltaici

Determinazione del reddito degli impianti fotovoltaici

232
0

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 86 del 16 ottobre ha chiarito che il reddito derivante dalla produzione e dalla cessione di energia fotovoltaica, oltre il limite dei 260mila kWh, per il 2014 e il 2015, si determina applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione Iva, se è rispettato il criterio della connessione all’attività agricola.

Interpello

Una società che esercita dalla data di costituzione, l’attività agricola (codice attività 01.29.00 – “coltivazione di altre colture permanenti”), in particolare, “coltivazioni diverse (a rotazione frumento, mais, sorgo, ecc.)” su un terreno di propria proprietà e, essendo in possesso di tutti i requisiti formali previsti per le società agricole, ha optato, sin dal primo anno di attività, per la determinazione del reddito su base catastale, così come previsto dall’articolo 1, comma 1093, della Legge n. 296 del 2006, senza mai revocare la relativa opzione. Nel corso del 2011, ha realizzato sul proprio terreno un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 998,16 KW, avviando la produzione di energia elettrica, quale attività connessa.

Nel 2014 la società ha esercitato le seguenti attività:

  • attività agricola di produzione di cereali, con un volume d’affari di qualche migliaio di euro derivante dalla loro vendita;
  • attività di produzione di energia elettrica, superando, tuttavia, i limiti fissati dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 2009 affinché la predetta attività di produzione possa considerarsi come connessa a quella agricola e, dunque, assoggettata al regime della tassazione su base catastale.

Infatti, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 66 del 24 aprile 2015, che ha dato un’interpretazione autentica della norma in tema di attività connesse e produzione di energia elettrica, sembrerebbe che l’attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile possa considerarsi attività connessa a prescindere dal rispetto dei limiti posti dalla citata Circolare n. 32/E del 2009.

Risposta delle Entrate

Secondo l’Agenzia delle Entrate, nella sentenza n. 66/2015 della Corte costituzionale, i giudici, rimanendo nell’ambito della norma che individua in termini generali la categoria delle attività connesse e sorvolando gli eventuali limiti qualitativi o quantitativi stabiliti dal Legislatore, hanno statuito che sono sufficienti a garantire la connessione all’attività agricola principale gli ordinari criteri della “prevalenza” e del “normale impiego”.

In sostanza, l’attività connessa degli impianti fotovoltaici non deve “snaturare” la vocazione agricola del fondo.

La norma che ha modificato il regime di tassazione delle attività connesse a quelle agrarie, vale a dire il richiamato articolo 22, del D.L. 66/2014, ha stabilito l’automatismo della tassazione forfettaria, per la parte generata dai primi 200 kw di potenza nominale installata, a partire dal periodo d’imposta 2016. Oltre tale limite, in assenza di uno dei requisiti di connessione previsti dalla Circolare n. 32/E del 2009, l’energia prodotta in eccesso rispetto a quella che sarebbe derivata da un impianto di potenza fino a 200 kw, sarà considerata reddito d’impresa.

Nel frattempo, con il comma 1-bis dello stesso articolo 22, il Legislatore ha previsto una disciplina transitoria, da applicare nei due anni precedenti (2014 e 2015), circoscrivendo l’ambito di applicazione del nuovo regime alla sola produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 kWh anno. Questo, a condizione che risultino rispettati i criteri di connessione individuati dalla Circolare n. 32/2009. In caso contrario, saranno applicate le regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa. Infine, l’energia prodotta nel limite dei 260.000 kWh, negli anni 2014 e 2015, costituisce attività connessa a quella agricola e si considera produttiva di reddito agrario.

Rispondi