Qualora un’impresa decidesse di concedere in uso ad un dipendente un’autovettura aziendale, il trattamento fiscale dei relativi costi è differente nei seguenti casi:
- utilizzo esclusivamente personale: è il caso poco frequente di un veicolo aziendale attribuito al dipendente per utilizzo esclusivamente personale/familiare. In tal caso per il dipendente costituisce un compenso in natura determinato in base al valore normale (articolo 9 Tuir), per l’impresa la deduzione dei costi è limitata a detto fringe benefit;
- utilizzo esclusivamente aziendale: in questo caso l’autovettura è soggetta alle ordinarie restrizioni fiscali previste per le auto aziendali; in altre parole i costi sono deducibili con i limiti previsti dalla lett. b) del comma 1, dell’articolo 164, Tuir (20% con limiti al costo fiscalmente riconosciuto);
- utilizzo promiscuo: in caso di attribuzione, da parte del datore di lavoro, di un veicolo al dipendente per uso sia ai fini aziendali che ai fini personali, è disciplinato dal comma 1, lett. b-bis), dell’articolo 164 Tuir, che stabilisce che i relativi costi siano deducibili nella misura del 70%.
In quest’ultimo caso, per poter usufruire della deducibilità del 70%, l’utilizzo dell’autovettura da parte del dipendente deve avvenire per la maggior parte del periodo d’imposta, ovvero per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo di imposta (ovvero almeno 183 giorni). Non è necessario che tale utilizzo avvenga in modo continuativo, né che il veicolo sia utilizzato da parte dello stesso dipendente.
Tale utilizzo deve risultare da idonea documentazione che ne attesti con certezza l’utilizzo, come ad esempio, una specifica clausola del contratto di lavoro del dipendente o un contratto con data certa da cui risulti l’assegnazione del veicolo, e che l’utilizzo dell’autovettura rientri tra le mansioni del lavoratore.
Se sono rispettate le condizioni previste, ai fini fiscali si determina:
- in capo al dipendente, un fringe benefit tassato, determinato, in base all’articolo 51, comma 4, lett. a), Tuir, assumendo una misura percentuale (30%) dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto.
- in capo all’impresa, la possibilità di dedurre il 70% dei costi relativi all’autovettura. Al contrario di quanto previsto in via generale dall’articolo 164 Tuir, dove la deducibilità del 20% del costo dell’autovettura è prevista nel limite di 18.075,99 euro, per l’autovettura ad utilizzo promiscuo, la deducibilità del 70% dei costi sostenuti non è sottoposta ad alcun tetto massimo di deducibilità riferito al valore del veicolo.
Per approfondimenti si rimanda alla seguente monografia.