La concessione in godimento di un bene d’impresa da parte di una società/ditta individuale ad un socio/familiare (a titolo personale), senza corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato, comporta:
- per l’utilizzatore (socio / familiare) la rilevazione di un reddito diverso, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene;
- per il concedente (ditta individuale / società) l’indeducibilità dei relativi costi.
Con tali disposizioni il Legislatore ha inteso contrastare il fenomeno elusivo dell’intestazione “fittizia” di beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell’imprenditore. |
A tal fine, è previsto, in capo all’utilizzatore/concedente l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, i dati relativi ai beni concessi in godimento (tipologia, durata della concessione, corrispettivo e valore di mercato).
Soggetti obbligati
La comunicazione in esame va presentata dal concedente oppure dall’utilizzatore:
- Concedente
- imprenditore individuale;
- società di persone (snc, sas), di capitali (spa, srl, sapa), cooperativa;
- stabile organizzazione di società non residente;
- ente privato di tipo associativo per i soli beni relativi all’attività commerciale.
- Utilizzatore
- socio, residente e non, di società ed ente associativo privato residente che svolge attività commerciale;
- familiare, residente e non, di socio di società ed ente associativo privato residente che svolge attività commerciale;
- socio o familiare di altra società appartenente al medesimo gruppo;
- familiare, ex art. 5, comma 5, TUIR residente e non, dell’imprenditore individuale.
Beni oggetto della comunicazione e beni esclusi
Sono oggetto della comunicazione in esame i beni dell’impresa, ossia beni strumentali, beni-merce, immobili patrimonio.
La comunicazione non va effettuata relativamente a:
- beni concessi in godimento a soci dipendenti/lavoratori autonomi, se costituiscono fringe benefit ex artt. 51 e 54, TUIR;
- beni concessi in godimento ad amministratori (l’esclusione opera a prescindere dalla presenza o meno, in capo all’utilizzatore, di un fringe benefit);
- beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
- beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- alloggi delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- veicoli per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico;
- beni di valore non superiore a € 3.000 (al netto IVA), rientranti nella categoria “altro”, ossia beni diversi dalle autovetture ed altri veicoli, unità da diporto, aeromobili ed immobili (sono quindi esclusi, ad esempio, telefoni cellulari, personal computer, tablet, ecc.).
Termine di presentazione
Il termine di presentazione della comunicazione in esame è collegato a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al soggetto che vi provvede per cui:
- periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione del mod. UNICO;
- periodo d’imposta coincidente con l’anno solare entro il 30.10.
Così, per le società di capitali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, società di persone e ditte individuali la comunicazione riferita al 2014 va presentata entro il 30.10.2015.
Sanzione
In caso di omessa presentazione della comunicazione in esame, ovvero di trasmissione con dati incompleti/non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del bene e il corrispettivo annuo per il godimento dello stesso.
Tuttavia, qualora le parti si siano conformate alle disposizioni in esame, ossia:
- il concedente (società / ditta individuale) non abbia dedotto i costi e l’utilizzatore (socio / familiare) abbia tassato la differenza tra il valore normale ed il corrispettivo;
ovvero:
- il concedente abbia addebitato all’utilizzatore una somma pari o superiore al valore di mercato;
è applicabile la sanzione da € 258 a € 2.065.
È comunque possibile regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso.