Diamo un rapido sguardo alle novità introdotte dal Governo in merito alla “razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini ed imprese ed altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità” (D.Lgs. n. 151/2015), in vigore dal 24 settembre 2015.
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Dal primo gennaio 2017, l’obbligo in tema di collocamento obbligatorio, per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, di avere alle proprie dipendenze un lavoratore disabile non scatta solo in caso di nuove assunzioni, ma è automatico, senza cioè attendere la nuova assunzione.
Le aziende con addetti alle lavorazioni con tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille, possono essere esonerate presentando un’autocertificazione nonché effettuando il pagamento del contributo esonerativo (30,64 euro al giorno) da parte del datore di lavoro.
Il nuovo Decreto Legislativo concede l’opportunità di computare nella quota di riserva i lavoratori già disabili prima dell’assunzione, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, purché l’incapacità lavorativa sia: superiore al 60%, se fisica; ovvero al 45%, se psichica.
Altra semplificazione riguarda la possibilità di scegliere le persone da assumere, posto che l’assunzione avviene tramite richiesta nominativa o tramite convenzione, in quanto è stata eliminata la richiesta numerica.
Passando agli incentivi in caso di assunzione a tempo indeterminato dei disabili gravi, il Decreto Legislativo prevede un aumento della misura.
In particolare, ai datori di lavoro è concesso, a domanda, un incentivo per un periodo di trentasei mesi:
- nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%;
- nella misura del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%;
- nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.
Le richieste per accedere all’incentivo vanno presentate telematicamente all’INPS, che risponderà nei 5 gg successivi. Infine, sempre in un’ottica di semplificazione ed efficienza, sarà istituita una banca dati per le politiche attive e passive ex articolo 8 del D.L. n. 76/2013 che raccoglie le informazioni dei datori di lavoro obbligati e ai lavoratori interessati.
LIBRO UNICO DEL LAVORO
In materia di LUL (Libro unico del lavoro), con decorrenza 1° gennaio 2017, sarà tenuto in maniera telematica presso il Ministero del Lavoro. Inoltre, tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, fra cui il collocamento mirato, la tutela delle condizioni di lavoro, gli incentivi, le politiche attive e la formazione professionale, il nullaosta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, saranno effettuate esclusivamente in via telematica mediante modelli semplificati.
DIMISSIONI IN BIANCO
Per contrastare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco”, il Governo predisporrà a breve un modulo ad hoc reperibile sul sito del Ministero del Lavoro, il cui mancato utilizzo determinerà l’inefficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale.
CESSIONE DEI RIPOSI E DELLE FERIE
I lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.
CONTROLLI A DISTANZA
Non servirà più l’autorizzazione del sindacato o del Ministero del Lavoro per controllare a distanza i lavoratori mediante telefonini, tablet, pc o comunque strumenti di lavoro dati in uso al dipendente. In ogni caso, il datore di lavoro dovrà rispettare le norme previste dal Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003) ed informare preventivamente i lavoratori mediante la redazione di un regolamento aziendale nel quale vengono spiegati punto per punto i limiti di utilizzo di tali strumenti.
SANZIONI LAVORO SOMMERSO
Infine, sul fronte delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale i principali interventi riguardano la maxisanzione per il lavoro “nero” con l’introduzione degli importi sanzionatori “per fasce”, anziché legati alla singola giornata di lavoro irregolare. Inoltre, in caso di impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa le sanzioni subiscono un incremento del 20%, senza possibilità di applicazione della diffida.