Sulla Gazzetta Ufficiale 22.9.2015 n. 220 è stato pubblicato il DLgs. 14.9.2015 n. 147, recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese.
Il DLgs. 147/2015 reca misure fiscali di rilevanza sia interna sia internazionale, molte delle quali si applicano già a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 7.10.2015 (data di entrata in vigore del provvedimento) e quindi dal 2015 per i c.d. “soggetti solari”, con impatto su UNICO 2016.
Di seguito si analizzano le novità con esclusiva o prevalente rilevanza internazionale.
2 imponibilità dei dividendi e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni black list
Vengono modificate le disposizioni relative ai dividendi e alle plusvalenze derivanti, rispettivamente, dal possesso e dalla cessione di partecipazioni in soggetti residenti in “Stati o territori a fiscalità privilegiata” (intendendosi per tali gli Stati o territori indicati nel DM 21.11.2001 e nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – ad oggi non ancora emanato – che sostituirà la lista dei paradisi fiscali “limitatamente a determinate tipologie societarie” di cui all’art. 3 del DM 21.11.2001, abrogato dal DM 30.3.2015).
Le modifiche, contenute nell’art. 3 del DLgs. 147/2015, sono volte a:
- circoscrivere il regime di integrale imposizione dei dividendi e delle plusvalenze;
- riconoscere un credito d’imposta parametrato agli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione a fronte della dimostrazione della c.d. “prima esimente” CFC.
2.1 Limitazioni al regime di integrale imposizione dei dividendi
Viene previsto che il regime di piena imponibilità dei dividendi, “provenienti” da Paesi black list, percepiti dal socio residente (soggetto IRPEF o IRES), di cui agli artt. 47 e 89 del TUIR, operi soltanto nel caso in cui il socio residente detenga:
- una partecipazione diretta in un soggetto localizzato in uno Stato a regime fiscale privilegiato;
- una partecipazione di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in società estera non black list che consegua utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Il suddetto regime non opera:
- qualora trovi applicazione il regime CFC (art. 167 co. 1 del TUIR), in quanto in tal caso i redditi sono già tassati per trasparenza all’atto della loro produzione;
- a fronte della dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello ex 167 co. 5 lett. b) del TUIR, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori black list.
2.2 Credito d’imposta sui dividendi black list
Se il socio residente dimostra che la società o l’ente non residente da cui provengono gli utili svolge un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (ossia, se si verifica la “prima esimente” di cui all’art. 167 co. 5 lett. a) del TUIR), è riconosciuto al soggetto controllante residente in Italia, ovvero alle sue controllate residenti che percepiscono gli utili, un credito d’imposta.
Tale credito è computato:
- in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione;
- in proporzione agli utili conseguiti;
- nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili.
Regime transitorio
Il credito è riconosciuto per le sole imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d’imposta precedente a quello in corso al 7.10.2015 (data di entrata in vigore del DLgs. 147/2015). Se la società ha, quindi, periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, potranno essere accreditate le sole imposte pagate dal 2010 in avanti, con esclusione di quelle pagate in precedenza.
2.3 Plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni black list
Modifiche analoghe a quelle sopra descritte per i dividendi sono state apportate alla disciplina delle plusvalenze su partecipazioni in soggetti localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata (artt. 68 co. 4 e 4-bis, 86 co. 4-bis e 87 co. 1 lett. c) del TUIR).
Come per i dividendi, se viene dimostrata l’esimente di cui all’art. 167 co. 5 lett. a) del TUIR, è riconosciuto al soggetto residente un credito d’imposta commisurato agli utili prodotti dalla partecipata durante il periodo di possesso, assunto al netto della parte eventualmente già fruita in sede di distribuzione dei dividendi.
2.4 Obblighi dichiarativi
Qualora il contribuente intenda far valere l’esimente per cui dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori black list (art. 87 co. 1 lett. c) del TUIR), ma non abbia presentato istanza di interpello o in caso di risposta negativa, la percezione di utili (o di plusvalenze) derivanti da partecipazioni in soggetti black list deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi del socio residente, pena l’applicazione di una sanzione pari al 10% dei proventi non indicati, con un minimo di 1.000,00 euro ed un massimo di 50.000,00 euro (nuovo art. 8 co. 3-ter del DLgs. 471/97).
2.5 Decorrenza
Le novità si applicano dal periodo d’imposta in corso al 7.10.2015 (2015 per i soggetti “solari”, con rilevanza in UNICO 2016), nonché agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo d’imposta.
3 deducibilità dei costi black list
Viene modificata, in più parti, la disciplina riguardante la deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con soggetti residenti ovvero localizzati in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati.
3.1 deducibilità nel limite del valore normale
Sostituendo il generale regime di indeducibilità di cui all’art. 110 co. 10 del TUIR, l’art. 5 co. 1 del DLgs. 147/2015 introduce una presunzione legale di deducibilità dei suddetti costi:
- nel limite del valore normale “determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR”;
- se relativi ad operazioni che hanno avuto concreta esecuzione.
Indicazione in UNICO
I costi black list di importo non eccedente il valore normale devono essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.
3.2 deducibilità dell’importo eccedente il valore normale – condizioni
L’eventuale eccedenza rispetto al valore normale può essere dedotta fornendo la prova che le operazioni:
- rispondano a un effettivo interesse economico;
- abbiano avuto concreta esecuzione.
Indicazione in UNICO
Le spese in esame devono essere separatamente indicate nella dichiarazione dei redditi.
3.3 Abrogazione della c.d. “prima esimente”
Non è più richiesta, ai fini della deducibilità dei costi black list, la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva.
3.4 Decorrenza
Le novità si applicano dal periodo d’imposta in corso al 7.10.2015 (2015 per i soggetti “solari”, con rilevanza in UNICO 2016)
4 estensione del consolidato fiscale alle “sorelle” con controllante estera
La previgente disciplina del consolidato fiscale permetteva a un soggetto IRES non residente di esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo in qualità di controllante solo se in possesso di una stabile organizzazione in Italia nel cui patrimonio fosse compresa la partecipazione in ciascuna società controllata (art. 117 co. 2 del TUIR).
L’art. 6 del DLgs. 147/2015 supera tale vincolo, consentendo alle società “sorelle”, che siano società residenti in Italia o che siano stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società residenti in Stati dell’Unione europea (ovvero aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo) con cui l’Italia abbia stipulato un accordo per lo scambio di informazioni, di consolidare le proprie basi imponibili.
Tale facoltà è concessa previa indicazione, da parte del soggetto non residente, della controllata designata ad esercitare l’opzione, che assume la qualità di consolidante. La controllata designata non può esercitare l’opzione con le società da cui è partecipata.
Applicando questa opzione:
- la controllata designata, in qualità di consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri previsti dalle norme sul consolidato (disposte dagli artt. 117 – 127 del TUIR) per le società o enti controllanti;
- i requisiti del controllo devono essere verificati in capo al soggetto controllante non residente;
- l’efficacia dell’opzione è subordinata alla condizione che il soggetto controllante non residente designi la controllata residente assumendo, in via sussidiaria, le responsabilità previste dalla legge (in particolare, dall’art. 127 del TUIR) per le società o enti controllanti.
4.1 Interruzione della tassazione di gruppo nel triennio
In ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell’opzione, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione del consolidato (di cui all’art. 122 del TUIR) sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati.
Inoltre, se il requisito del controllo nei confronti della controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il soggetto controllante non residente può designare, tra le controllate appartenenti al medesimo consolidato, un’altra controllata residente senza che si interrompa la tassazione di gruppo. La nuova controllata designata assume le responsabilità previste dalla legge per le società o enti controllanti, relativamente ai precedenti periodi d’imposta di validità della tassazione di gruppo, in solido con la società designata nei cui confronti cessa il requisito del controllo.
Per tutti i periodi di validità del consolidato, permane la responsabilità sussidiaria della controllante non residente.
4.2 Disposizioni attuative
Le disposizioni attuative delle suddette novità saranno stabilite da un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
4.3 Decorrenza
Le novità si applicano dal periodo d’imposta in corso al 7.10.2015 (2015 per i soggetti “solari”, con rilevanza in UNICO 2016)
5 determinazione del reddito delle società ed enti non residenti
Con l’art. 7 del DLgs. 147/2015 vengono riformulate le norme che regolano la determinazione del reddito delle società e degli enti (commerciali e non commerciali) non residenti.
5.1 Criteri di determinazione del reddito
Rispetto al previgente assetto normativo, le nuove norme confermano i principi per cui, fermo restando che si tratta, in tutti i casi, di redditi soggetti all’IRES:
- se la società o ente non residente non ha in Italia una stabile organizzazione, il reddito complessivo è rappresentato dalla sommatoria dei redditi che si considerano imponibili in Italia ai sensi dell’art. 23 del TUIR, ciascuno dei quali determinato secondo le regole IRPEF;
- in presenza di una stabile organizzazione, invece, il reddito è determinato sulla base del Conto economico della stessa, apportando le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla normativa IRES.
Vengono, invece, eliminate le clausole per cui si tiene conto, nella determinazione del reddito complessivo, delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o relativi alle attività commerciali esercitate in Italia, nonché degli utili distribuiti da società e delle plusvalenze su partecipazioni.
5.2 Determinazione del reddito della Stabile organizzazione
Con specifico riferimento alla determinazione del reddito della stabile organizzazione, il nuovo art. 152 del TUIR dispone che:
- la stabile organizzazione si considera, ai fini fiscali, entità separata e indipendente dalla casa madre;
- il fondo di dotazione è determinato in base ai criteri OCSE, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati (ciò può quindi determinare l’indeducibilità di parte degli interessi passivi relativi ai prestiti erogati dalla casa madre, qualora il fondo di dotazione sia insufficiente rispetto a quello “virtuale” previsto in sede OCSE);
- ogni transazione con la casa madre deve seguire le regole del transfer pricing ex 110 co. 7 del TUIR.
Gli stessi criteri operano ai fini dell’IRAP determinata sul valore della produzione netta attribuibile alla stabile organizzazione (nuovo art. 12 del DLgs. 446/97).
I criteri di determinazione del fondo di dotazione “virtuale” saranno individuati con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate; per gli accertamenti pregressi non verranno irrogate sanzioni amministrative.
5.3 obblighi dichiarativi
La Relazione al DLgs. 147/2015 precisa che, con le modifiche apportate, diviene chiaro che le società ed enti non residenti dovranno presentare una sola dichiarazione per tutti i redditi prodotti in Italia.
5.4 Decorrenza
Le novità si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015 (2016 per i soggetti “solari”).
6 Controlled foreign companies (CFC)
L’art. 8 del DLgs. 147/2015 introduce le seguenti modifiche al regime c.d. “CFC”, di cui agli artt. 167 e 168 del TUIR:
- abolizione della natura obbligatoria dell’interpello previsto per la disapplicazione del regime (esso diviene, infatti, facoltativo);
- introduzione di un contradditorio anticipato in caso di contestazione di maggiori redditi derivanti dall’applicazione del regime CFC;
- introduzione di criteri semplificati di determinazione del “tax rate” effettivo ai fini della verifica del presupposto di applicazione della disciplina CFC ai soggetti esteri non black list;
- separata indicazione in UNICO delle partecipazioni CFC;
- ricorso alle regole fiscali extra-TUIR per la determinazione del reddito delle partecipate CFC;
- abrogazione del regime CFC per le società estere collegate, di cui all’art. 168 del TUIR.
6.1 Interpello facoltativo
Ai fini della disapplicazione del regime CFC che prevede, a determinate condizioni, l’imputazione per trasparenza del reddito delle società partecipate estere, l’obbligo di interpello all’Amministrazione finanziaria viene sostituto con la facoltà di interpello preventivo.
6.2 Obbligo di contradditorio “anticipato”
Viene previsto che, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta per l’applicazione dell’art. 167 del TUIR, l’Amministrazione finanziaria deve notificare un apposito avviso, con il quale viene concessa al contribuente la possibilità di fornire, nel termine di 90 giorni, le prove per la disapplicazione delle disposizioni CFC.
Nel corso di tale contraddittorio anticipato, il contribuente/controllante può fornire la dimostrazione delle esimenti dall’applicazione del regime di cui ai co. 5 (per le controllate black list) e 8-ter (per le controllate non black list) dell’art. 167 del TUIR.
6.3 Separata indicazione in UNICO delle partecipazioni CFC
Il socio residente controllante dovrà segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate ex art. 167 del TUIR, per le quali si è deciso di non applicare il regime CFC, pena l’irrogazione di una sanzione amministrativa pari al 10% del reddito conseguito dal soggetto estero e imputabile nel periodo d’imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000,00 euro ed un massimo di 50.000,00 euro.
Nel caso di controllate non black list, l’obbligo di segnalazione sussiste solo se le controllate sono assoggettate a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero state soggette ove residenti in Italia e se hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% da passive income.
6.4 Determinazione del reddito delle partecipate CFC
Per effetto delle modifiche, i redditi del soggetto CFC sono determinati in base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d’impresa, ad eccezione della disposizione riguardante la facoltà di rateizzazione delle plusvalenze di cui all’art. 86 co. 4 del TUIR.
Il precedente richiamo alle disposizioni del TUIR è quindi sostituito da un generale richiamo alle regole fiscali applicabili alle imprese residenti, in virtù del quale troveranno applicazione tutte le norme in materia di reddito d’impresa indipendentemente dalla collocazione nell’ordinamento domestico (si tratta, ad esempio, delle disposizioni sulle società non operative).
6.5 Regime CFC per i soggetti non black list
Con riguardo all’applicazione della disciplina CFC per i soggetti controllati esteri white list, un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate individuerà i criteri per determinare, con modalità semplificate, l’effettivo livello di tassazione presente in tali territori, tra i quali viene individuato il criterio dell’irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile.
6.6 Abrogazione del regime CFC delle imprese estere collegate
Viene abrogato l’art. 168 del TUIR, che comportava l’applicazione della disciplina CFC anche per le partecipazioni in società estere collegate, limitando, quindi, l’imputazione del reddito per trasparenza da CFC ai soli casi nei quali sussiste un rapporto di controllo.
Regime transitorio
Gli utili distribuiti da società collegate a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 7.10.2015 (2015 per i soggetti “solari”) non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante residente per la quota corrispondente all’ammontare dei redditi già assoggettati a tassazione separata; a tali fini gli utili distribuiti si presumono prioritariamente formati con quelli soggetti a tassazione separata.
6.7 Decorrenza
Le novità si applicano dal periodo d’imposta in corso al 7.10.2015 (2015 per i soggetti “solari”, con rilevanza in UNICO 2016).
7 revisione delle black list
L’art. 10 del DLgs. 147/2015 abroga l’art. 168-bis del TUIR (mai oggetto di attuazione), con il conseguente venir meno della previsione di due white list volte ad individuare rispettivamente:
- gli Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (co. 1);
- gli Stati o territori che, allo stesso tempo, consentono un adeguato scambio di informazioni e abbiano un livello di tassazione non sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia (co. 2).
Le suddette liste, mai emanate, erano finalizzate a sostituire le c.d. “black list” vigenti e recanti l’elenco dei Paesi a fiscalità privilegiata.
7.1 Disposizioni di coordinamento
Mediante alcune disposizioni di coordinamento, viene disposto che:
- tutti i richiami normativi alla lista di cui all’art. 168-bis 1 del TUlR (che tiene conto del livello di scambio di informazioni) devono intendersi riferiti alla lista dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni emanata ai sensi dell’art. 11 del DLgs. 239/96 (si tratta, in mancanza di un eventuale decreto che sostituisca quello attualmente in vigore, del DM 4.9.96);
- in luogo del decreto previsto dall’art. 168-bis 2 del TUIR (che, oltre a tener conto dello scambio di informazioni, considera anche l’effettiva tassazione estera), si deve fare riferimento ai provvedimenti che individuano i regimi “privilegiati” in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti, ai sensi dell’art. 167 co. 4 del TUIR (si tratta, in mancanza di un eventuale decreto sostitutivo, del DM 21.11.2001).
7.2 Liste di “paradisi fiscali”
Fatti salvi futuri interventi normativi, continuano a trovare applicazione le seguenti black list:
- il DM 4.5.99, recante la lista dei Paesi per cui vige l’inversione dell’onere della prova ai fini dell’individuazione della residenza fiscale delle persone fisiche (art. 2 co. 2-bis del TUIR);
- il DM 23.1.2002, recante gli Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai fini della deducibilità dei componenti negativi di cui all’art. 110 co. 10 – 12-bis del TUIR;
- il DM 21.11.2001, recante gli Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di CFC.
7.3 previsione di una nuova white list
La white list è stabilita con decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Tale elenco sarà aggiornato con cadenza semestrale.
7.4 Decorrenza
Le novità si applicano dal periodo d’imposta in corso al 7.10.2015 (2015 per i soggetti “solari”, con rilevanza in UNICO 2016).
8 Regime di sospensione d’imposta per le operazioni straordi-narie transfrontaliere
Per effetto dell’art. 11 del DLgs. 147/2015, il regime di sospensione d’imposta previsto dall’art. 166 co. 2-quater del TUIR in caso di trasferimento della sede in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo appartenenti alla white list viene esteso:
- ai trasferimenti che operano a seguito di fusioni, scissioni o conferimenti, comprese le operazioni verso Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo;
- ai trasferimenti, effettuati da un’impresa non residente, di una parte o della totalità degli attivi collegati ad una stabile organizzazione italiana, aventi ad oggetto un’azienda o un ramo d’azienda, verso altro Stato appartenente all’Unione Europea ovvero aderente allo Spazio economico europeo.
Decorrenza
Le modifiche presentano, per espressa previsione normativa, decorrenze differenziate. Nello specifico:
- la modifica relativa al regime di sospensione per le operazioni straordinarie si applica dal periodo d’imposta in corso al 7.10.2015 (2015 per i soggetti “solari”, con rilevanza in UNICO 2016);
- la sospensione della riscossione in uscita in caso di trasferimento di una parte o della totalità degli attivi da una stabile organizzazione italiana verso una società estera ha invece carattere interpretativo (pertanto, deve ritenersi valida anche per le operazioni già effettuate alla data del 7.10.2015, di entrata in vigore del DLgs. 147/2015).
9 Trasferimento della sede in Italia
L’art. 12 del DLgs. 147/2015 disciplina il regime fiscale del trasferimento in Italia della sede di imprese estere, al quale faccia seguito l’acquisizione della residenza fiscale italiana. Più precisamente, viene regolata la valorizzazione dei beni “in entrata” ai fini dell’imposizione in Italia.
La fattispecie viene trattata diversamente a seconda che lo Stato di provenienza appartenga o meno alla white list di cui al DM 4.9.96.
9.1 Trasferimenti da Stati appartenenti alla white list
Se lo Stato di provenienza dell’impresa fa parte dell’elenco contenuto nel DM 4.9.96, il valore fiscale delle attività e delle passività è sempre assunto in base al valore normale, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR.
9.2 Trasferimenti da Stati non appartenenti alla white list
Se lo Stato di provenienza dell’impresa non fa parte della white list:
- il valore delle attività e delle passività è assunto in misura pari al valore normale solo se è stato raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate mediante la procedura di ruling internazionale di cui all’art. 31-ter del DPR 600/73;
- in assenza di ruling, il valore è assunto in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale (per le passività si assume il maggiore tra tali valori).
I valori “in entrata” devono essere segnalati all’Agenzia delle Entrate secondo modalità che verranno stabilite con apposito provvedimento.
9.3 Decorrenza
Le novità si applicano dal periodo d’imposta in corso al 7.10.2015 (2015 per i soggetti “solari”).
10 introduzione della c.d. “branch exemption”
L’art. 14 del DLgs. 147/2015 introduce il regime della c.d. “branch exemption”, ovvero l’opzione per l’esenzione dei redditi e delle perdite delle stabili organizzazioni estere (la cui tassazione avverrà, quindi, nel solo Stato dove è localizzata la stabile organizzazione). In tal caso, il reddito della stabile organizzazione dovrà essere determinato con le ordinarie regole e indicato separatamente nella dichiarazione dei redditi della casa madre.
10.1 Principio “all in all out”
L’opzione riguarda la casa madre residente e presenta due vincoli:
- deve riguardare tutte le stabili organizzazioni estere;
- è irrevocabile.
10.2 Vincoli legati alla localizzazione della branch
L’opzione non può essere esercitata se la stabile organizzazione è localizzata in uno degli Stati o territori appartenenti alla black list CFC di cui al DM 21.11.2001 (o in Stati diversi, se sussistono le condizioni previste dall’art. 167 co. 8-bis del TUIR in merito al livello di tassazione effettiva e all’ammontare di passive income). L’opzione stessa torna però praticabile in presenza delle condizioni a fronte delle quali è possibile disapplicare la disciplina CFC:
- svolgimento, da parte della branch, di un’attività industriale o commerciale nello Stato o territorio estero, ovvero insussistenza dell’effetto di localizzare i redditi nello Stato a fiscalità privilegiata (per gli Stati black list);
- insussistenza dell’intento di costituire all’estero una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale (per gli Stati non black list).
10.3 Regime transitorio per le Stabili Organizzazioni già esistenti
Per le stabili organizzazioni già esistenti, è possibile esercitare l’opzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame, con effetto dal periodo d’imposta in corso a quello di esercizio della stessa. In questo caso:
- l’esercizio dell’opzione non determina in sé alcun realizzo di plusvalenze e minusvalenze;
- la casa madre deve indicare in modo separato nella dichiarazione dei redditi gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quella di effetto dell’opzione;
- se ne deriva una perdita netta, gli utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili sino a concorrenza di tale perdita, e dall’imposta dovuta si scomputano le imposte estere a norma dell’art. 165 co. 6 del TUIR.
10.4 Facoltà di interpello
Viene riconosciuta all’impresa residente la possibilità di interpellare l’Agenzia delle Entrate in merito all’esistenza di una sua stabile organizzazione estera.
10.5 Disposizioni attuative
Le modalità attuative delle nuove disposizioni saranno stabilite da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
10.6 Decorrenza
Le novità si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015 (2016 per i soggetti “solari”).
11 Credito per le imposte pagate all’estero
In merito al credito d’imposta per le imposte pagate all’estero di cui all’art. 165 del TUIR, l’art. 15 del DLgs. 147/2015:
- uniforma i criteri di detrazione delle imposte estere dei soggetti non imprenditori a quelli previsti per i titolari di stabili organizzazioni all’estero;
- specifica la natura delle imposte estere scomputabili in Italia.
11.1 Nuovi criteri di scomputo per i redditi diversi da quelli d’impresa
Vengono estese a tutti i soggetti le norme in precedenza riservate alle imposte assolte all’estero sui redditi prodotti mediante stabile organizzazione. In particolare:
- la detrazione compete se il pagamento dell’imposta estera avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo a quello a cui appartiene il reddito a cui si riferisce l’imposta (e non più, quindi, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa allo stesso periodo d’imposta);
- è possibile attivare il meccanismo del riporto in avanti o all’indietro delle eccedenze sino all’ottavo esercizio successivo, come previsto dall’art. 165 co. 6 del TUIR.
11.2 Imposte estere accreditabili
Con una norma di interpretazione autentica viene previsto che possono essere ammesse in detrazione sia le imposte estere menzionate nella Convenzione contro le doppie imposizioni che lega l’Italia allo Stato dove viene prodotto il reddito, sia le altre imposte sui reddito.
11.3 Decorrenza
Le novità si applicano dal periodo d’imposta in corso al 7.10.2015 (2015 per i soggetti “solari”).