Le novità contenute nello Jobs Act modernizzano la disciplina dei controlli a distanza contenuta nello Statuto dei lavoratori, così come fatto in precedenza in materia di mansioni e licenziamenti.
La normativa sugli strumenti di controllo viene adeguata all’attuale realtà tecnologica, prevedendo l’esonero della procedura autorizzativa per gli strumenti lavorativi utilizzati quotidianamente, quali smartphone, pc, tablet, rilevatori di entrata e di uscita eccetera.
La nuova normativa, conferma un principio indiscutibile: “che non è consentito l’uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti che abbiano quale finalità esclusiva il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”, ma gli stessi possono essere installati solo per il perseguimento di finalità lecite (esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio aziendale) e solo dopo l’ottenimento di una specifica autorizzazione all’installazione medesima. Autorizzazione che può essere data, come nella disciplina precedente, dalle rappresentanze sindacali unitarie o aziendali (oppure, per le imprese che hanno unità produttive situate in province differenti oppure in più regioni, con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale). Alla direzione territoriale del lavoro, viene confermato un ruolo sussidiario, ovvero quello di sopperire al mancato accordo con le rappresentanze sindacali rilasciando direttamente l’autorizzazione (questo ruolo viene svolto ministero del lavoro per le imprese aventi sedi collocate su territori diversi).
La nuova normativa, conferma un principio indiscutibile: “che non è consentito l’uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti che abbiano quale finalità esclusiva il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”, ma gli stessi possono essere installati solo per il perseguimento di finalità lecite (esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio aziendale) e solo dopo l’ottenimento di una specifica autorizzazione all’installazione medesima. Autorizzazione che può essere data, come nella disciplina precedente, dalle rappresentanze sindacali unitarie o aziendali (oppure, per le imprese che hanno unità produttive situate in province differenti oppure in più regioni, con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale). Alla direzione territoriale del lavoro, viene confermato un ruolo sussidiario, ovvero quello di sopperire al mancato accordo con le rappresentanze sindacali rilasciando direttamente l’autorizzazione (questo ruolo viene svolto ministero del lavoro per le imprese aventi sedi collocate su territori diversi).
La novità è che, non è prevista alcuna autorizzazione (nè sindacale, nè amministrativa) per l’installazione e quindi l’utilizzo degli strumenti lavorativi e di quelli necessari per registrare gli accessi e le presenze dei dipendenti, che potranno pertanto essere installati ed utilizzati senza la necessità di seguire le procedure di autorizzazione ordinarie. E’ un evidente novità che ridurrà notevolmente gli adempimenti burocratici.
Un’altra novità riguarda l’utilizzabilità (previa autorizzazione) degli strumenti di controllo a distanza a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, persino quelli disciplinari. L’utilizzabilità è in ogni caso subordinata alla preventiva e completa informazione ai lavoratori, circa l’esistenza e la modalità di utilizzo di tali strumenti, nel pieno rispetto della normativa sulla Privacy.
Un’altra novità riguarda l’utilizzabilità (previa autorizzazione) degli strumenti di controllo a distanza a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, persino quelli disciplinari. L’utilizzabilità è in ogni caso subordinata alla preventiva e completa informazione ai lavoratori, circa l’esistenza e la modalità di utilizzo di tali strumenti, nel pieno rispetto della normativa sulla Privacy.