La nuova normativa, conferma un principio indiscutibile: “che non è consentito l’uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti che abbiano quale finalità esclusiva il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”, ma gli stessi possono essere installati solo per il perseguimento di finalità lecite (esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio aziendale) e solo dopo l’ottenimento di una specifica autorizzazione all’installazione medesima. Autorizzazione che può essere data, come nella disciplina precedente, dalle rappresentanze sindacali unitarie o aziendali (oppure, per le imprese che hanno unità produttive situate in province differenti oppure in più regioni, con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale). Alla direzione territoriale del lavoro, viene confermato un ruolo sussidiario, ovvero quello di sopperire al mancato accordo con le rappresentanze sindacali rilasciando direttamente l’autorizzazione (questo ruolo viene svolto ministero del lavoro per le imprese aventi sedi collocate su territori diversi).
Un’altra novità riguarda l’utilizzabilità (previa autorizzazione) degli strumenti di controllo a distanza a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, persino quelli disciplinari. L’utilizzabilità è in ogni caso subordinata alla preventiva e completa informazione ai lavoratori, circa l’esistenza e la modalità di utilizzo di tali strumenti, nel pieno rispetto della normativa sulla Privacy.