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Commercio di Autoveicoli e Motoveicoli

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CODICI ATECO 2007

45.11.01 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri
45.19.01 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli
45.31.01 Commercio all’ingrosso di parti e accessori di autoveicoli
45.32.00 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli


Contratti di concessione di vendita

Il contratto di concessione di vendita è un contratto con il quale, il concessionario, nella doppia veste di acquirente e venditore, assume stabilmente l’incarico di curare la commercializzazione in una determinata zona dei prodotti di un produttore o distributore, il concedente, in cambio di una posizione privilegiata nella rivendita. Tale contratto è atipico, pertanto data la mancanza di un riferimento normativo di inquadramento, le regole peculiari che governano tale contratto devono ricercarsi nell’accordo stipulato tra le parti, che assume, pertanto, primaria importanza nell’eventuale risoluzione di controversie.

Vendita di veicoli nuovi

Nell’attività di vendita del “nuovo”, la concessionaria opera come entità propria, assolutamente distinta dalla concedente. Essa risponde anche delle prestazioni in garanzia nei confronti dei clienti e per ciò dispone di apposite officine attrezzate, vendendo anche pezzi di ricambio. Il contratto tipo di vendita di un autoveicolo o un motociclo prevede la definizione degli obblighi e dei diritti del cliente, la descrizione particolareggiata del veicolo acquistato, il prezzo, il deposito cauzionale, i termini di consegna, le modalità di pagamento e di ritiro dell’auto, le garanzie, i servizi complementari, la permuta, l’acquisizione o la procura a vendere un eventuale veicolo usato.

Tipologie di contratto in uso nel settore sono:

 contratto con prezzo di listino “chiavi in mano”. Con questo termine si intende il costo finale della vettura comprensivo di tutte le spese (trasporto dalla fabbrica alla concessionaria, approntamento, immatricolazione, Iva). Tale prezzo non è comunque vincolante per la concessionaria, ma rappresenta unicamente un “prezzo suggerito”. Il prezzo chiavi in mano è bloccato per le auto la cui consegna è prevista entro tre mesi, salvo la possibilità di recesso in caso di forte lievitazione dei prezzi;

 patto chiaro: è un contratto che utilizza un linguaggio semplice e preciso, descrive con precisione le caratteristiche della vettura scelta e stabilisce una data di consegna, prevedendo la sostituzione del veicolo stesso nel caso in cui tale termine non fosse rispettato. Quando la vendita non è regolata per contanti, il concessionario interviene in qualità di intermediario tra il cliente finale e società finanziarie, in genere collegate all’impresa produttrice, percependo una provvigione dalla società finanziaria.

Vendita di veicoli usati

La concessionaria può intervenire nella compravendita di veicoli usati, spesso rilevati in occasione delle vendite del “nuovo”. Tipicamente si realizza la vendita dell’usato mediante il mandato/procura a vendere, con il quale il cliente che intendesse cedere l’autoveicolo usato dà incarico al concessionario di trovare l’acquirente, fissando un prezzo minimo, garantito dallo stesso concessionario, il quale a sua volta prende in deposito l’automezzo al fine di collocarlo sul mercato. Il concessionario rilascia quindi al cliente una lettera da cui risulta la presa in consegna dell’auto e l’accettazione dell’incarico a vendere.

Requisiti

Onorabilità

ITER PER L’AVVIO DELL’ATTIVITÀ

COSA QUANDO COME A CHI RIVOLGERSI
Autorizzazione All’avvio dell’attività Comunica Suap
Iscrizione Registro Imprese Entro 30 giorni Cciaa
Apertura Partita Iva Agenzia Entrate
Iscrizione Inps Sede Inps
Iscrizione Inail Contestuale all’avvio attività Sede Inail
Istituzione dei registri contabili All’avvio dell’attività

 

Passaggio di proprietà dei veicoli

L’articolo 7 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha stabilito che l’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell’automobilista di cui all’articolo 2 del D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego. Pertanto, dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi, dal 4 luglio 2006) non è più necessaria l’autentica del notaio per i passaggi di proprietà dei veicoli.

Immatricolazione di veicoli muniti di codice antifalsificazione

Al fine di combattere i frequenti casi di evasione che si verificano nel settore, l’art. 1, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 ha disposto che l’immatricolazione o la voltura degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi o usati, è condizionata al corretto assolvimento dell’imposta mediante versamento dell’Iva con un particolare modello F24 (denominato F24 IVA con elementi identificativi) che riporti:

 il tipo veicolo;

 il numero di telaio;

 l’ammontare dell’IVA versata, relativa alla prima cessione interna, utilizzando gli specifici codici tributo di cui alla risoluzione 21 novembre 2007, n. 337/E.

Successivamente, l’art. 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha istituito l’obbligo di comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri dei dati (codice fiscale del fornitore Ue o nazionale, numero di telaio del veicolo, data di acquisto o di cessione, anche all’esportazione) nel caso di acquisto di beni provenienti da altri Stati Ue attraverso canali di importazione non ufficiali (tale adempimento è stato attuato con il decreto dirigenziale 30 ottobre 2007 del Dipartimento per i trasporti terrestri, adottato di concerto con il direttore dell’Agenzia delle Entrate). Va però detto che il Provvedimento Agenzia Entrate, datato 25 ottobre 2007, n. prot. 166781 prevede alcune ipotesi di esclusione dalla procedura descritta sopra. In particolare, la predetta disciplina non trova applicazione per gli acquisti intracomunitari di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi ceduti dalle filiali delle case costruttrici estere ad operatori residenti, purché la cessione abbia ad oggetto veicoli provvisti di codice antifalsificazione. L’esenzione trova la sua ragione d’essere nel fatto che, il codice di antifalsificazione identifica inequivocabilmente il veicolo oggetto di cessione costituendo, pertanto, un utile strumento di contrasto delle frodi fiscali. Ciò comporta che, i veicoli muniti di codice antifalsificazione possono essere immatricolati senza che sia necessaria né l’abilitazione alla immatricolazione né la validazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del dato relativo all’adempimento degli obblighi IVA essendo questi esentati dal versamento a mezzo del modello F24 IVA con elementi identificativi. Il codice di antifalsificazione può essere rilasciato direttamente dal CED della Direzione Generale per la Motorizzazione (quindi non dagli Uffici Motorizzazione Civile presenti sul territorio) e solo su richiesta dei soggetti interessati, esclusivamente alle filiali delle case costruttrici estere; in particolare si tratta:

 delle sedi secondarie, stabilite in Italia ed iscritte nel registro delle imprese (art. 2508 cod. civ.), delle case costruttrici costituite in altro Stato della U.E.;

 delle unità locali, stabilite in Italia ed iscritte nel REA, delle case costruttrici costituite in altro Stato della U.E.; in tal caso, nell’unità locale debbono svolgersi attività di commercializzazione di veicoli;

 delle società costituite in Italia, regolarmente iscritte nel registro delle imprese, controllate dalla casa costruttrice costituita in altro Stato della U.E. attraverso una partecipazione maggioritaria al capitale.

Ulteriori importanti chiarimenti, contenuti nella circolare 4 febbraio 2009, n. 3/E, riguardano i seguenti aspetti:

 l’istanza di rilascio del codice antifalsificazione deve essere inviata alla Direzione Generale della Motorizzazione, sita in Via Caraci 36 – 00157 Roma, esclusivamente dalla filiale in nome e per conto della casa costruttrice estera, al fine di consentire controlli successivi circa il permanere dei requisiti che consentono l’utilizzo del codice stesso;

 l’autocertificazione deve essere prodotta, insieme alla istanza di immatricolazione dei veicoli e della relativa documentazione, allo “Sportello telematico dell’automobilista” (c.d. “STA”) presso il quale si intende effettuare l’immatricolazione stessa ovvero, se si tratta di veicoli la cui immatricolazione non rientra nel campo si applicazione del D.P.R. n. 358/2000, ad un Ufficio della Motorizzazione Civile;

 la richiesta del codice antifalsificazione e l’autocertificazione utile ai fini della immatricolazione debbono essere formulate e sottoscritte da persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto della filiale che, in quanto tale, è a sua volta titolata ad agire in rappresentanza della casa costruttrice estera.

Attività mista: nuovo e usato

I soggetti che commercializzano beni nuovi ed usati non sono tenuti ad avere una contabilità separata per l’attività soggetta al regime del margine. In ogni caso, applicheranno l’IVA nei modi ordinari per l’acquisto e le cessioni dei beni nuovi e l’IVA con il regime del margine per quelli usati, salvo opzioni

Detrazione IVA

L’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell’allegata tabella B del D.P.R. n. 633/1972, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 20% (40% sino al 2012) se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. Come chiarito anche con la risoluzione Ministero economia e finanze 20 febbraio 2008, n. 6/DPF, la disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. L’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell’articolo 16 del D.P.R. n. 633/1972 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore

Tasse automobilistiche

La proprietà dell’autoveicolo/motoveicolo, rilevata dal P.R.A., genera presupposto impositivo delle tasse automobilistiche. Per l’individuazione degli importi di tariffa del bollo auto è essenziale conoscere la classe ambientale relativa al proprio veicolo (vecchio o nuovo che sia). Per vetture e autocarri leggeri la normativa vigente parte dalla classe ambientale più severa, definita come euro 5, fino alla classe convenzionale euro zero, che è quella meno aggiornata; per i motocicli, cui si applicano direttive europee diverse da quelle previste per gli autoveicoli, si parte invece dalla classe euro 3 fino alla categoria euro zero. Tali informazioni possono essere acquisite mediante consultazione della propria carta di circolazione, sulla quale sono indicati gli estremi delle principali direttive rispettate dal motore installato su ciascun veicolo. Fra queste, sono ricomprese anche le direttive antinquinamento, uniche rilevanti per la determinazione della classe ambientale (ai fini sia del bollo sia degli ecoincentivi).

Si ricorda, comunque che tutti gli autoveicoli consegnati ai concessionari per la rivendita, sia che siano proprietà di questi, sia che vengano solo consegnati con la procedura del mandato a vendere, possono essere esclusi dalla tassazione, dietro richiesta dell’operatore interessato. Tale sospensione decorre dal periodo successivo a quello di scadenza di validità delle tasse già corrisposte, fino al periodo antecedente la rivendita.

Il concessionario che intenda usufruire di tale procedura deve trasmettere:

 l’elenco di tutti gli autoveicoli ricevuti per la vendita;

 l’elenco degli autoveicoli venduti o cancellati dal PRA.

Gli elenchi, da spedire all’ACI a mezzo di raccomandata A/R entro la fine del mese successivo allo scadere del quadrimestre solare, devono riguardare i veicoli presi in carico e venduti nel corso del quadrimestre solare precedente. In essi devono essere indicati tutti i dati identificativi dell’autoveicolo e dei soggetti concedenti o acquirenti

Registri particolari

Registro di carico e scarico degli oli minerali

Sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico degli oli minerali esclusivamente gli esercenti che detengono oli lubrificanti contenuti in confezione di peso non superiore ai 20 Kg., muniti del sigillo del fabbricante, sempreché il quantitativo globale non superi i 500 Kg. Il registro è soggetto a vidimazione iniziale ed annuale effettuata dall’UTF.

Registro degli oli usati

Il Registro degli oli usati è obbligatorio per i soggetti che ottengono, raccolgono, riutilizzano od eliminano oli usati in quantitativi superiori a 500 litri annui. Il registro deve contenere per ogni singola operazione superiore ai 10 litri i seguenti dati:

 numero d’ordine e data dell’operazione;

 provenienza degli oli usati;

 quantità degli oli usati in entrata o in uscita.

Se le operazioni riguardano quantitativi non superiori a 10 litri ciascuna, la registrazione delle predette operazioni potrà essere effettuata a fine giornata. Il registro deve essere numerato e bollato e conservato nel luogo di deposito o d’impiego degli oli usati.

Registro di carico e scarico dei rifiuti speciali

Il registro di carico e scarico dei rifiuti speciali e tossico – nocivi (per esempio le batterie esauste, i pneumatici, le carcasse d’auto…) deve essere numerato e bollato su ogni foglio prima dell’utilizzazione e su di esso vanno annotate tutte le movimentazioni relative ai rifiuti.


RIFERIMENTI

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 54 e 93
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, artt. 4, 7, 8 e 9
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 7
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 224-241
Provvedimento Agenzia Entrate 25 ottobre 2007
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
Risoluzione Ministero economia e finanze 20 febbraio 2008, n. 6/DPF
Circolare MSE 10 agosto 2010, n. 3637/C
Circolare MSE 12 settembre 2012, n. 3656/C

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