Il contributo NAspi deve essere erogato dal datore di lavoro privato in caso di licenziamento del lavoratore, anche qualora il lavoratore non abbia maturato i requisiti soggettivi per l’accesso, ovvero il datore di lavoro è a conoscenza della ricollocazione del lavoratore presso altro impiego.
Il contributo, da maggio 2015, è pari a 489,95 euro per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (1.469,85 euro), dev’essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 40,83 euro.
Il “ticket licenziamenti” è dovuto anche in caso di dimissioni per giusta causa da parte della madre lavoratrice con figlio minore di un anno, in quanto può contare ad avere diritto alla disoccupazione NASpI. Il chiarimento è arrivato direttamente dalla Fondazione Studi dei CdL.
Il quesito – Gli esperti della Fondazione Studi CdL sono stati interrogati in merito all’applicabilità del contributo aggiuntivo in caso di licenziamenti (c.d. ticket licenziamenti). Nel caso di specie, una madre con figlio minore di un anno di vita che rassegna le dimissioni per giusta causa e convalidate dall’ispettorato del lavoro, anche successivamente alla data di scioglimento del rapporto di lavoro, ha chiesto conferma di esenzione del suddetto contributo, potendo ugualmente avere diritto alla disoccupazione NASpI.
Per la fondazione il nuovo ammortizzatore sociale unico (NASpI) spetta non solo in caso di perdita involontaria del lavoro, ma anche in caso di dimissioni che avvengono durante il periodo tutelato di maternità obbligatoria che va da 300 giorni prima della data di nascita presunta del figlio, fino al compimento del primo anno di vita del figlio.
Casi in cui va versato il Ticket |
Licenziamento per giusta causa |
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo |
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo |
Licenziamenti disciplinari |
Licenziamento di lavoratore intermittente (a chiamata), esclusivamente per i periodi lavorati che concorrono al computo dell’anzianità aziendale. |
Dimissioni per giusta causa |
Dimissioni intervenute durante il periodo di maternità |
Risoluzione dell’apprendista al termine del periodo formativo |
Risoluzione consensuale a seguito di procedura di conciliazione obbligatoria pre licenziamento GMO |
Casi in cui NON va versato il Ticket |
Dimissioni |
Scadenza contratto a termine |
Risoluzione consensuale |
Licenziamento lavoratore domestico |
Licenziamento di lavoratori assicurati presso la gestione INPGI (es. giornalisti) |
Licenziamento operai agricoli |
Lavoratori extracomunitari stagionali |
Decesso del lavoratore |
Licenziamento collettivo (fino al 31 dicembre 2016) |
Licenziamento giustificato motivo per fine lavoro nel settore edile (fino al 31 dicembre 2015) |
Cambio di appalto con riassunzione del lavoratore da parte del nuovo soggetto appaltatore (fino al 31 dicembre 2015) |