L’INAIL, con la Circolare n. 72 del 3 settembre 2015, ha comunicato i nuovi limiti di retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo per il 2015, per specifiche categorie di assicurati.
Tenendo conto che i predetti limiti retribuvi variano secondo la rivalutazione delle rendite erogate dallo stesso INAIL, nella circolare si ricorda che i nuovi importi sono stati determinati in base alle disposizioni contenute nel DM 30.6.2015, con il quale sono state rivalutate le prestazioni economiche erogate nel settore industriale con decorrenza 1.7.2015, nonché stabiliti i valori del minimale e il massimale di rendita per quest’anno, rispettivamente nelle misure di 16.195,20 euro e di 30.076,80 euro .
Nel documento di prassi vengono dunque proposti, in forma tabellare, i singoli valori delle retribuzioni convenzionali attribuite alle seguenti categorie di assicurati:
– lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita (retribuzione giornaliera 53,98 euro – mensile 1.349,60 euro);
– familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’art. 230 bis c.c. (retribuzione giornaliera 54,21 euro – mensile 1.355,32 euro);
– lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla L. 28.1.1994 n. 84 (giornaliera per 12 giorni mensili, ossia 1.207,56 euro [100,63 x 12]) ;
– dirigenti senza contratto part time (retribuzione giornaliera 100,26 euro – mensile 2.506,40 euro)
– dirigenti con contratto part-time (retribuzione oraria 12,53 euro);
– lavoratori parasubordinati e lavoratori occasionali (minimo e massimo mensile 1.349,50 euro – 2.506,40 euro);
– sportivi professionisti dipendenti (minimo e massimo annuale 16.195,20 euro – 30.076,80 euro);
– alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione non statali, addetti ad esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro per l’anno scolastico 2014/2015 (regolazione 2,58 euro – anticipo 2,59 euro).