L’Inps, con circolare n. 149 del 12 agosto 2015, ha fornito chiarimenti in ordine alla disciplina del lavoro accessorio.
Il limite del compenso, per la prestazione di lavoro accessorio è pari ad Euro 7.000 euro nette (lordo 9.333 euro) nel corso dell’anno civile (1 gennaio -31 dicembre).
Rimane fissato ad Euro 2.020 euro nette (lordo 2.693 euro) il limite per le prestazioni rese nei confronti del singolo imprenditore o professionista.
Le disposizioni si applicano anche in agricoltura:
a) alle attività lavorative di natura occasionale di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università;
b) alle attività svolte a favore di soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali attività, non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Viene, altresì, confermata e resa strutturale (art. 48, comma 2), la possibilità per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di effettuare prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3000 euro netti (lordo 4.000 euro) di compenso per anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT.
Il predetto limite complessivo dei 3.000 euro di compenso, per l’anno in corso, è da intendersi comprensivo anche delle prestazioni di lavoro accessorio già rese dal 1 gennaio al 24 giugno 2015 (giorno precedente all’entrata in vigore del D.L. 81).
Modalità di acquisto
Gli imprenditori o liberi professionisti, potranno acquistare i “carnet” esclusivamente con modalità telematiche, ovvero tramite:
- La procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico). Le modalità di accesso, acquisto e gestione dei voucher “telematici” sono descritti nell’allegato 1 della circolare.
- Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
- Banche Popolari abilitate.
I committenti non imprenditori o professionisti, possono continuare ad acquistare i buoni, oltre che attraverso i canali sopra descritti, anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale.
Non possono essere, dunque, acquistati buoni lavoro cartacei presso le sedi INPS, ad eccezione, e comunque fino al 31 dicembre 2015, di quelli riferiti alla corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting introdotti, in via sperimentale, dall’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 per il triennio 2013 – 2015.
Misura del voucher
In attesa dell’emanazione del decreto di cui al comma 1 dell’art.49, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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