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Lavoro Accessorio

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L’Inps, con circolare n. 149 del 12 agosto 2015, ha fornito chiarimenti in ordine alla disciplina del lavoro accessorio.

Il limite del compenso, per la prestazione di lavoro accessorio è pari ad Euro 7.000 euro nette (lordo 9.333 euro) nel corso dell’anno civile (1 gennaio -31 dicembre).

Rimane fissato ad Euro 2.020 euro nette (lordo 2.693 euro) il limite per le prestazioni rese nei confronti del singolo imprenditore o professionista.

Le disposizioni si applicano anche in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale di  carattere  stagionale  effettuate da pensionati e da giovani con meno  di  25 anni  di  età  se regolarmente  iscritti  a  un  ciclo  di  studi  presso un istituto scolastico di qualsiasi  ordine  e  grado, compatibilmente  con  gli impegni  scolastici,  ovvero  in  qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università;

b) alle attività svolte  a  favore  di  soggetti  di  cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali attività, non possono, tuttavia, essere svolte  da soggetti iscritti l’anno  precedente  negli  elenchi  anagrafici  dei lavoratori agricoli.

Viene, altresì, confermata e resa strutturale (art. 48, comma 2),  la possibilità per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di effettuare prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3000 euro netti (lordo 4.000 euro)  di compenso per anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT.

Il predetto limite complessivo dei 3.000 euro di compenso, per l’anno in corso,  è da intendersi comprensivo anche delle prestazioni di lavoro accessorio già rese dal 1 gennaio al 24 giugno 2015 (giorno precedente all’entrata in vigore del D.L. 81).

Modalità di acquisto

Gli imprenditori o liberi professionisti, potranno acquistare i “carnet” esclusivamente con modalità telematiche, ovvero tramite:

  • La procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico). Le modalità di accesso, acquisto e gestione dei voucher “telematici” sono descritti nell’allegato 1 della circolare.
  • Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
  • Banche Popolari abilitate.

I committenti non imprenditori o professionisti,  possono continuare ad acquistare i buoni, oltre che attraverso  i canali sopra descritti, anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale.

Non possono essere, dunque, acquistati buoni lavoro cartacei presso le sedi INPS, ad eccezione, e comunque fino al 31 dicembre 2015, di quelli riferiti alla corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting introdotti, in via sperimentale, dall’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 per il triennio 2013 – 2015.

Misura del voucher

In attesa dell’emanazione del decreto di  cui  al  comma  1 dell’art.49,  e fatte salve le prestazioni  rese  nel  settore  agricolo,  il  valore nominale del buono orario  è  fissato  in  10  euro  e  nel  settore agricolo  è  pari  all’importo  della  retribuzione   oraria   delle prestazioni  di  natura   subordinata   individuata   dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni  sindacali  comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

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