È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il D.M. 27 maggio 2015, ed è quindi pienamente operativo il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo introdotto dalla Legge di stabilità 2015. Si tratta di un credito d’imposta riconosciuto a favore di tutte le imprese che intendono investire in processi di innovazione, a prescindere dal fatturato, dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato . Il bonus fiscale è pari al 50% o al 25% delle spese sostenute, che abbiano un ammontare minimo pari ad almeno 30mila euro.
Soggetti beneficiari.
L’ambito soggettivo di applicazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo comprende tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore in cui operano nonché dal regime contabile adottato e dalle dimensioni, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.
In altri termini, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, sono agevolabili gli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 2015 e il 2019.
Spese agevolabili.
Secondo quanto previsto dall’art. 2 del Decreto sono ammissibili le seguenti attività:
• lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti (cosiddetta “ricerca fondamentale”);
• ricerca pianificata e indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui al punto successivo (cosiddetta “ricerca industriale”);
• acquisizione, combinazione, strutturazione ed utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto ai fini di dimostrazione e di convalida (cosiddetto “sviluppo sperimentale”);
• produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Attività escluse e costi ammissibili.
Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentano dei miglioramenti.
Il Decreto stabilisce che ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili i costi di competenza, ai sensi dell’art. 109 del TUIR, del periodo d’imposta di riferimento direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili, quali:
a) Costi relativi al personale altamente qualificato impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo, che sia:
1) dipendente dell’impresa, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali, ovvero;
2) in rapporto di collaborazione con l’impresa, compresi gli esercenti arti e professioni, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture della medesima impresa.
Con riferimento a tali costi, deve essere considerato il costo effettivamente sostenuto dall’impresa per i lavoratori dipendenti o in rapporto di collaborazione.
Tale costo è dato dall’importo costituito dalla retribuzione lorda prima delle imposte e dei contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i costi assistenziali obbligatori per legge, in rapporto all’effettivo impiego dei medesimi lavoratori nell’attività di ricerca e sviluppo.
b) Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti di cui al D.M. 31 dicembre 1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e, comunque, con costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’Iva. Ai fini dell’ammissibilità dei costi in questione, il D.M. precisa che gli strumenti e le attrezzature da laboratorio devono essere acquistati dall’impresa, a titolo di proprietà o di utilizzo. Nel caso di acquisizione degli stessi mediante locazione finanziaria, la durata del contratto non deve essere inferiore a quella stabilita dall’art. 102, comma 7, del TUIR. In tal caso, ai fini della determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote di capitali dei canoni, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per le attività di ricerca e sviluppo. Inoltre, per gli strumenti e le attrezzature di laboratorio acquisiti mediante locazione non finanziaria, il valore al quale applicare i coefficienti di ammortamento è dato dal costo storico risultante dal contratto ovvero da una specifica dichiarazione del locatore.
c) Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.
Ai fini dell’ammissibilità dei costi suddetti, i contratti di ricerca devono essere stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati membri UE o nello SEE ovvero in Paesi e territorio che consentono un adeguato scambio di informazioni.
d) Competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale o biotecnologica, ad una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
Inoltre per le imprese non soggette alla revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale sono ammissibili, entro il limite massimo di 5.000 euro le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile.
Determinazione del credito d’imposta.
L’art. 5 del Decreto precisa che il credito d’imposta spetta, fino ad un massimo di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, in misura pari al 50% della spesa incrementale relativa ai costi di cui alle predette lettere a) e c), e del 25% della spesa incrementale relativa ai costi di cui alle lettere b) e d).
In pratica, il credito d’imposta in esame viene riconosciuto su base incrementale, ossia con riferimento alle spese sostenute nel periodo compreso tra il 2015 ed il 2019 in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti effettuati dei 3 periodi d’imposta antecedenti (2012-2014).
Per le imprese costituite da meno di 3 anni, la media degli investimenti da considerare per il calcolo della spesa incrementale deve essere calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
Inoltre, il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30.000 euro.
Concetto di “spesa incrementale”.
Al fine di dissipare i dubbi che erano stati evidenziati in dottrina in ordine al concetto di “spesa incrementale”, il Decreto ha chiarito che per essa si deve intendere l’ammontare dei costi di cui alle lettere a) e c) ovvero b) e d) sostenuti nel periodo d’imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione in eccedenza rispetto alla media annuale riferita ai rispettivi medesimi costi sostenuti nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Il credito è, in ogni caso, calcolato sulla “spesa incrementale” riferita ai costi di cui alle lettere a) e c) ovvero b) e d) nei limiti della spesa incrementale complessiva.
Utilizzo del credito d’imposta.
Il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi (Modello UNICO) e non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP.
Il credito può essere utilizzato unicamente in compensazione nel Modello F24, senza applicare il limite di 250.000 euro per i crediti riportati nel quadro RU del Modello UNICO e quello annuale di 700.000 euro.
Documentazione e controlli.
Qualora, a seguito di controlli, venga accertata l’indebita fruizione del credito d’imposta, anche parziale, per mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali esso è stato determinato, l’Agenzia delle Entrate provvede a recuperare l’importo, maggiorato degli interessi e delle sanzioni secondo la legge.
I controlli vengono effettuati sulla documentazione contabile predisposta preventivamente dal contribuente, la quale deve essere certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto presso il Registro dei revisori legali. Detta certificazione deve essere allegata al bilancio.
In ogni caso, le imprese beneficiarie del credito devono conservare con riferimento ai costi sui quali è stato determinato il credito, tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività degli stessi, e nello specifico:
• per quel che concerne i costi del personale, i fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell’attività di ricerca e sviluppo, firmati dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, ovvero dal responsabile di tale attività;
• relativamente gli strumenti e alle attrezzature di laboratorio, la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa ovvero del responsabile dell’attività di ricerca e sviluppo relativa alla misura e al periodo in cui essi sono stati utilizzati.
Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive del collegio sindacale devono, comunque, avvalersi della certificazione rilasciata da un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale.
La certificazione non è richiesta per le imprese con bilancio certificato.
Cumulo con altre agevolazioni.
L’art. 9 del Decreto dispone che il credito d’imposta è cumulabile con il credito d’imposta previsto dall’art. 24 del D.L. n. 83 del 2012, per l’assunzione di personale altamente qualificato.
Fonte: Ipsoa