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Imposte patrimoniali estere

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In questo lavoro parleremo di due imposte che devono essere pagate in Italia per immobili e prodotti finanziari detenuti all’estero. L’IVIE è l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, mentre L’IVAFE è l’imposta patrimoniale sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero.

PRESUPPOSTI DELLE IMPOSTE

IVIE


L’IVIE deve essere versata da persone fisiche residenti in Italia, proprietarie di immobili situati all’estero, ovvero titolari di altri diritti reali sugli stessi. Gli immobili oggetto dell’IVIE sono: i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni a qualsiasi uso destinati. Ai fini dell’identificazione dei diritti reali che comportano l’obbligo di assolvere l’imposta, ci si deve riferire agli istituti presenti negli ordinamenti esteri analoghi all’usufrutto, uso e abitazione, enfiteusi e superficie. L’imposta va versata anche dal concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali, e dal locatario per immobili concessi in locazione finanziaria.

IVAFE


L’IVAFE è dovuta dalle persone fisiche residenti che detengono la proprietà o altro diritto reale di attività finanziarie all’estero, indipendentemente dalla modalità di acquisizione delle stesse.

Prima del 2014 l’imposta si applicava alle “attività finanziarie”, ai conti correnti ed ai libretti di risparmio detenuti all’estero. L’ambito applicativo, coinvolgendo in generale le “attività finanziarie”, era stato ritenuto troppo esteso da parte della Commissione europea. A seguito di ciò, mediante la Legge europea 2013-bis (Legge 30.10.2014, n. 161) il legislatore ha ritenuto opportuno restringere l’ambito di applicazione ai soli “prodotti finanziari” secondo la definizione dell’art. 1, c. 1, lett. u) del D.Lgs. 58/1998 (valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di OICR e varie tipologie di contratti a termine e derivati connessi ad attività finanziarie, merci, indici finanziari e non finanziari, ecc.). Quindi, dalla base imponibile prevista fino al 2013 sono escluse le attività finanziarie che non rientrano anche nel concetto di prodotto finanziario, quali ad esempio valute estere e metalli preziosi.

BASE IMPONIBILE E DEFINIZIONE DELLE IMPOSTE

IVIE


Il valore degli immobili su cui calcolare l’IVIE cambia, a seconda dello Stato in cui è situato l’immobile. Se tali immobili sono situati in Paesi dell’UE o aderenti allo Spazio economico europeo, il valore da utilizzare è quello catastale, come determinato e rivalutato nel paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale, comprese quelle di competenza di enti territoriali o locali. In mancanza di tale informazione o, nel caso in cui l’immobile sia situato in paesi che non garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia, si assume come riferimento il costo che risulta dall’atto di acquisto oppure il valore di mercato. L’imposta si determina applicando un’aliquota pari, ordinariamente, allo 0,76% della base imponibile, considerando, in proporzione, la quota e i mesi di possesso.

IVAFE


Il valore dei prodotti finanziari da considerare ai fini dei calcolo dell’IVAFE è il valore di mercato al termine di ciascun anno solare, determinato nel luogo in cui le stesse sono detenute oppure, se cedute in corso d’anno, il valore di mercato rilevato al termine del periodo di possesso. L’imposta, è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione. L’aliquota è variata nel corso degli anni, essendo pari all’1‰ annuo per il 2012, all’1,5‰ per il 2013, e al 2‰ a decorrere dal 2014. Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero, l’imposta è stabilita nella misura fissa di 34,20 euro e non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo, risultante dagli estratti conto e dai libretti, non è superiore a 5.000 euro. Per identificare il valore da considerare nel caso di cessione di prodotti finanziari appartenenti alla medesima categoria, acquistati in tempi ed a prezzi diversi, deve essere utilizzato il metodo “Lifo” (Last in first out) assumendo ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente.

VERSAMENTO E LIQUIDAZIONE – QUADRO RW

L’IVIE e l’IVAFE vanno liquidate nel quadro RW del modello Unico. La compilazione di tale quadro è richiesta nell’ambito della più estesa disciplina del monitoraggio fiscale. Tale normativa, introdotta dal D.L. 28.06.1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla L. 4.08.1990, n. 227, impone obblighi comunicativi per i contribuenti in possesso di investimenti ed attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia.

Il contribuente può presentare il quadro RW unitamente al modello Unico, se tenuto alla presentazione di tale modello oppure, nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o utilizzo per la stessa del mod. 730/2015, il quadro RW (unitamente al frontespizio del modello UNICO PF 2015) deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi, come quadro aggiuntivo. Il quadro va compilato e presentato anche se l’investimento non è più posseduto al termine del periodo d’imposta.

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E SANZIONI

Secondo quanto previsto dal D.L. 201/2011 anche per quanto riguarda accertamento, riscossione, sanzioni, rimborsi e contenzioni relativi all’IVIE e all’IVAFE si applicano, come per quanto riguarda il versamento e la liquidazione, le disposizioni previste per l’IRPEF. In merito alle sanzioni, essendo l’IRPEF un’imposta sul reddito mentre l’IVIE e l’IVAFE imposte di natura patrimoniale, in caso di sanzione per infedele dichiarazione (quando le imposte sono liquidate in UNICO in misura inferiore al dovuto) non può operare l’aumento di un terzo ex art. 1, c. 3 del D.Lgs. 417/1997 prevista sulle violazioni connesse ai redditi prodotti all’estero; né il raddoppio della sanzione da dichiarazione infedele ex art. 12 idel D.l. 78/2009 (contrasto all’utilizzo dei Paradisi Fiscali a fini elusivi ed evasivi).

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