L’Agenzia delle Entrate ha fornito una breve guida sull’istituto del ravvedimento operoso, radicalmente rinnovato dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014), che può essere adesso utilizzato fino alla scadenza dei termini previsti per l’accertamento (Circolare n. 23/E del 9 giugno 2015)
Con le nuove regole, il Fisco punta a ridurre le liti e a premiare i contribuenti più tempestivi nell’autocorrezione, graduando le sanzioni in base al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni. Il documento di prassi illustra inoltre come individuare il momento a partire dal quale vanno calcolati i termini per ravvedersi nei casi di omessi versamenti e violazioni commesse con la dichiarazione.
Prima si regolarizza, più si riducono le sanzioni
A partire dal primo gennaio i contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse, secondo le modalità previste dalla nuova versione dell’articolo 13 del D.Lgs n. 472/1997, beneficiando di una sostanziale riduzione delle sanzioni, graduata in proporzione alla tempestività dell’autocorrezione. Infatti, con il nuovo ravvedimento, le sanzioni si riducono da un decimo a un quinto del minimo.
Quando è possibile regolarizzare
Il ravvedimento può adesso essere attivato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Non possono ravvedersi, invece, i contribuenti ai quali sia stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento o che abbiano ricevuto comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis D.P.R. n. 633/1972) o l’esito del controllo formale (art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973).
Le riduzioni del nuovo articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 a seconda dei termini di regolarizzazione
TIPOLOGIA | TEMPISTICA | SANZIONE RIDOTTA |
Mancato pagamento del tributo o di un acconto lettera a) |
Entro il termine di trenta giorni dalla data della sua commissione | 1/10 del minimo
con ulteriore riduzione (applicando il cd. ravvedimento sprint) a 1/15 per giorno di ritardo se questo non supera i 14 giorni. |
Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributolettera a-bis) | Entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazionedella dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore | 1/9 del minimo |
Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributolettera b) | Entro iltermine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica,entro un anno dall’omissione o dall’errore | 1/8 del minimo |
Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributolettera b-bis) | Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entrodue anni dall’omissione o dall’errore | 1/7 del minimo |
Regolarizzazione di errori e omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributolettera b-ter) | Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore | 1/6 del minimo |
Regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributolettera b-quater) | Dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o diomessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale) | 1/5 del minimo |
Omissione della presentazione della dichiarazionelettera c) | Se ladichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni o, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni | 1/10 del minimo |