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CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI

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Con riferimento al limite di 10.000,00 euro previsto per gli investimenti agevolabili ex art. 18 del DL 91/2014, la circ. Agenzia delle Entrate 5/2015 ha affermato che l’ammontare minimo deve essere verificato in relazione a ciascun progetto di investimento effettuato dall’imprenditore in beni strumentali compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO e non ai singoli beni che lo compongono.
In un primo momento si era dato per scontato che per i beni “scomposti”, il riscontro del valore soglia di 10mila euro dovesse essere fatto applicando la regola della cosiddetta “autonoma funzionalità”. Seguendo questa linea, si sarebbe dovuto considerare l’insieme del valore dell’investimento solo per i beni che non possono avere un’indipendenza funzionale se isolatamente considerati. Sono però frequenti i casi in cui il bene, pur se autonomamente funzionante, è collocato in un contesto in cui assume una propria specifica utilità se visto nel complesso dell’investimento effettuato.
Supponendo, quindi, l’acquisto di cinque macchine da cucire industriali da 5.000,00 euro l’una, da collocare nell’ambito di una specifica catena produttiva, nonostante siano macchine autonomamente funzionanti e di costo inferiore a 10.000,00 euro, secondo l’Autore si può verificare il superamento della soglia minima facendo riferimento al valore dell’intero investimento complessivo.
Nella circolare 5/E/2015, le Entrate affermano che «il tenore letterale della norma che fa riferimento agli “investimenti”, confermato anche dalla relazione illustrativa, porta a ritenere che l’ammontare minimo pari a 10mila euro debba essere verificato in relazione a ciascun progetto di investimento effettuato dall’imprenditore in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella Ateco e non ai singoli beni che lo compongono».
In relazione alla documentazione da conservare, secondo la circ. Agenzia delle Entrate 5/2015, le imprese in sede di controllo devono dimostrare di possedere la documentazione idonea a comprovare l’ammissibilità, l’effettività e l’inerenza delle spese sostenute.
Occorre, inoltre, istituire un prospetto che dovrà essere esibito in caso di verifica fiscale avente ad oggetto l’elencazione analitica degli investimenti fatti nei periodi d’imposta precedenti e utilizzati per la base di calcolo della quota incrementale che determina l’ammontare del credito d’imposta.
Resta invece ancora dubbio il caso di investimenti in beni che, per quanto classificati tra quelli strumentali e in possesso dei requisiti previsti, siano poi locati o noleggiati a terzi: in tali casi i beni non cedono alcuna utilità all’esigenza produttiva del locatore o del noleggiatore. È comunque da ritenere che anche in questi casi l’agevolazione possa competere (Cassazione, sentenza 16543/2014 relativa alla prima Tremonti, articolo 3, Dl 357/1994).
Circolare Agenzia Entrate 19.2.2015 n. 5 
Il Sole – 24 Ore del 25.5.2015, p. 20“Il bonus investimenti premia il «progetto» con più macchinari”Ranocchi

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