Home Finanza Start Up Requisiti delle start up e delle Pmi innovative

Requisiti delle start up e delle Pmi innovative

701
0

Approfondimento dei requisiti delle start up e delle PMI innovative alla luce delle novità introdotte dal DL 3/2015 (conv. L. 33/2015).

Premessa

L’art. 4 del DL 24.1.2015 n. 33 (c.d. “Investment compact”), convertito con modificazioni dalla L. 24.3.2015 n. 334, ha:

  • introdotto alcune modifiche alla disciplina delle “start up innovative” di cui al DL 18.10.2012 n. 1795 (conv. L. 17.12.2012 n. 2216);
  • istituito la categoria delle “PMI innovative”, società di capitali (costituite anche in forma cooperativa) alle quali spettano alcune delle agevolazioni già concesse alle “start up innovative”.

In questa sede viene illustrato il quadro normativo relativo ai requisiti che l’impresa deve possedere per accedere al regime delle start up innovative (e degli incubatori certificati), a seguito dell’intervento di modifica del DL 3/2015.

Verrà, inoltre, analizzata la nuova disciplina sui requisiti delle PMI innovative e le modalità di iscrizione nel Registro delle imprese.


Modifiche ai requisiti delle start up innovative

Con gli artt. 2532 del DL 179/2012 (c.d. “decreto crescita 2.0”), è stata introdotta una disciplina di favore in ambito camerale, societario, fiscale e occupazionale per le c.d. “start up innovative”7.

Secondo quanto affermato dall’art. 25 co. 1 del citato decreto, le misure disposte nella suddetta sezione sono dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità, l’occupazione (in particolare giovanile) con riferimento alle imprese start up innovative.

È stato, pertanto, predisposto un corpus normativo, che interviene su tutti gli aspetti più importanti del ciclo di vita delle start up per renderne più semplice e meno onerosa la costituzione e favorirne il successivo sviluppo, attraverso la concessione di significative agevolazioni in deroga alla disciplina vigente.

Con la stessa finalità, è stata, inoltre, introdotta e definita la figura del c.d. “incubatore di start up innovative certificato”, ossia società di capitali che forniscono servizi adeguati a sostenere lo sviluppo delle start up e, per questo, valorizzate e incentivate tramite il riconoscimento di alcune delle misure previste per queste ultime8.

Il DL 179/2012 ha circoscritto l’ambito soggettivo di applicazione della normativa in esame, subordinando la possibilità di fruire delle agevolazioni, al possesso, da parte di entrambe le categorie di imprese, di specifici requisiti (art. 25 co. 2 – 3 e 5 del DL 179/2012)9. Inoltre, al fine di poter beneficiare della disciplina, viene previsto l’obbligo di iscrizione delle start up innovative e degli incubatori certificati in apposita sezione speciale del Registro delle imprese (art. 25 co. 8 del DL 179/2012)10.

Modifiche del DL 3/2015

Il DL 3/2015 ha previsto importanti modifiche al quadro normativo così introdotto dal DL 179/2012 e, successivamente modificato dal DL 28.6.2013 n. 7611(convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.2013 n. 9912).

Ai fini della presente trattazione, le novità riguardano:

  • i requisiti temporali perché un’impresa possa essere qualificata start up innovativa;
  • la sottoscrizione “digitale” dell’atto costitutivo;
  • l’istituzione entro il 30.7.2015, presso il Ministero dello Sviluppo economico, di un portale che raccoglie tutti gli interventi normativi relativi al settore delle start up innovative (SUI)13.

Quanto a quest’ultimo punto, si fa subito presente che il portale conterrà (art. 4 co. 11-bis del DL 3/2015):

  • le modalità di accesso ai bandi, ai finanziamenti e a tutte le forme di sostegno offerte al settore dalle strutture governative;
  • gli enti di riferimento preposti come interlocutori dei vari utilizzatori;
  • una sezione dedicata ai territori, nella quale siano indicati tutti i riferimenti regionali e locali, con particolare attenzione ad una mappatura dettagliata degli incubatori e delle strutture di sostegno alle start up stesse.

Inoltre, viene prevista la creazione, da parte del Ministero dello Sviluppo economico, di un portale contenente tutti i documenti e le informazioni necessari per accedere ai bandi di finanziamento pubblici e privati diretti e indiretti in favore delle start up innovative e delle PMI innovative (art. 4 co. 10-ter del DL 3/2015).

2.1  Definizione e tipologie di start up, incubatore certificato

L’impresa start up innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione (art. 25 co. 2, primo periodo, del DL 179/2012, così come modificato dall’art. 4 co. 11 lett. a) del DL 3/2015).

Tali società si caratterizzano per l’oggetto sociale, rappresentato da sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Rispetto all’oggetto sociale, particolari agevolazioni sono previste a favore delle:

  • start up a vocazione sociale;
  • start up turistiche.

La normativa, poi, ha introdotto una definizione di incubatore certificato di start up innovativa (art. 25 co. 5 del DL 179/2012), rimandando a un decreto attuativo per la definizione dei requisiti minimi (co. 6 e 7).

2.1.1  Forma societaria e atto costitutivo

La start up innovativa non configura una nuova tipologia societaria, potendo essere costituita sotto forma di società di capitali, anche in forma di cooperativa.

In particolare, le start up innovative possono assumere la forma giuridica di:

  • società per azioni;
  • società a responsabilità limitata;
  • società in accomandita per azioni;
  • società cooperativa14.

Modifiche del DL 3/2015

In merito, il DL 3/2015 è intervenuto su due fronti:

  • tipologia di start up innovative;
  • atto costituivo.

Quanto al primo aspetto, il DL 3/2015, modificando l’art. 25 co. 2 del DL 179/2012, è intervenuto sull’ambito di applicazione della normativa delle start up innovative, al fine di estendere la disciplina di favore15.

Nello specifico, è stato soppresso il riferimento alla forma giuridica di società “di diritto italiano ovvero una Societas Europea” dall’art. 25 co. 2 primo periodo del DL 179/2012 e, contestualmente, trasferito il riferimento della residenza in Italia ai sensi dell’art. 73 del TUIR (presente nella medesima disposizione) all’art. 25 co. 2 lett. c) del DL 179/2012 (art. 4 co. 11 lett. a) e b) del DL 3/2015)16.

Quanto al secondo aspetto, sono stati introdotti alcuni requisiti di forma per l’atto costitutivo (art. 4 co. 10-bis del DL 3/2015).

L’atto costitutivo e le successive modificazioni di start up innovative sono redatti per:

  • atto pubblico, ovvero
  • atto sottoscritto con firma digitale (art. 24 del DLgs. 82/2005).

L’atto costitutivo e le successive modificazioni sono:

  • redatti secondo un modello standard tipizzato, che dovrà essere adottato con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico;
  • trasmessi al competente ufficio del Registro delle imprese.

Fig. 1 – Forma dell’atto costitutivo

2.1.2  Start up che operano in settori particolari

Il DL 179/2012 contempla due particolari tipologie di start up:

  • le start up a vocazione sociale;
  • le start up turistiche.

Start up a vocazione sociale

Si considerano start up innovative a vocazione sociale quelle che, oltre a soddisfare i requisiti generali previsti dall’art. 25 co. 2 del citato decreto, operano in via esclusiva nei settori indicati dall’art. 2 co. 1 del DLgs 24.3.2006 n. 155, recante la disciplina dell’impresa sociale (art. 25 co. 4 del DL 179/2012).

Si tratta, nello specifico, dei seguenti settori:

  • assistenza sociale;
  • assistenza sanitaria;
  • assistenza socio-sanitaria;
  • educazione, istruzione e formazione;
  • tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;
  • valorizzazione del patrimonio culturale;
  • turismo sociale;
  • formazione universitaria e post universitaria;
  • ricerca ed erogazione di servizi culturali;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
  • servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale;
  • cooperazione allo sviluppo.

Con la circ. 20.1.2015 n. 3677/C, il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito alcuni chiarimenti sul riconoscimento dello status di start up innovativa a vocazione sociale.

In particolare, tali start up:

  • devono essere iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, tramite autocertificazione da presentarsi alla Camera di Commercio contenente:
    • la dichiarazione di operare in via esclusiva in uno o più settori elencati;
    • l’indicazione di tale/i settore/i;
    • la dichiarazione di realizzare, operando in tale/i settori, una finalità d’interesse generale;
    • l’impegno a dare evidenza dell’impatto sociale prodotto.
  • devono redigere un “Documento di descrizione di impatto sociale” da compilare secondo le indicazioni contenute nell’apposita guida predisposta dal Ministero dello Sviluppo economico17, nella quale l’impresa deve descrivere e dare conto esternamente dell’impatto sociale prodotto, ricorrendo a indicatori di natura qualitativa e quantitativa. Il Documento va trasmesso in via telematica alla Camera di Commercio con cadenza annuale.

Il Ministero dello Sviluppo economico, nel parere 19.1.2015 n. 605918, ha precisato che il progetto di utilizzare il portale web per promuovere iniziative di pubblico interesse, in particolare attraverso la raccolta di fondi promossa da soggetti terzi (pubblici, non profit, privati), nella sostanza attraverso la prestazione di servizi editoriali e pubblicitari, “sembra configurare un innovativo tipo di impresa rivolta al sociale che potrebbe, in via astratta, risultare riconducibile alla previsione di cui all’art. 25, c. 4, del ripetuto DL 179″.

Start up “turistiche”

Ai sensi dell’art. 11-bis del DL 31.5.2014 n. 83 (conv. L. 29.7.2014 n. 106), in aggiunta a quanto stabilito dall’art. 25 co. 2 lett. f) del DL 179/2012, si considerano start up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche19.

Tali servizi devono riguardare:

  • la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l’associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio;
  • l’offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l’organizzazione, la razionalizzazione nonché l’elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico;
  • l’elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell’offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione.

Le imprese start up innovative nel settore del turismo possono essere costituite anche sotto forma di società a responsabilità limitata semplificata ex art. 2463-bisc.c.

2.1.3  Incubatore certificato

L'”incubatore certificato di start up innovative” è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero quale Societas Europaea20, residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del TUIR21, che offre servizi, anche in modo non esclusivo, per sostenere la nascita e lo sviluppo di start up innovative (art. 25co. 5 del DL 179/2012 e art. 1 co. 1 del DM 21.2.2013)22.

2.2  Requisiti

Le start up innovative e gli incubatori certificati, per essere qualificati tali e fruire della disciplina di favore, devono rispettare alcuni requisiti, definiti rispettivamente dall’art. 25 co. 2 e 5 del DL 179/201223.

Per le start up innovative si fa riferimento a requisiti cumulativi e alternativi.

Come già sopra accennato, le società che possiedono tutti i requisiti non conseguono automaticamente il titolo di start up innovativa e di incubatore certificato, ma devono provvedere ad apposita iscrizione nel Registro delle imprese24.

Perdita dei requisiti

Qualora la start up innovativa perda uno dei requisiti qualificanti previsti dall’art. 25co. 2 del DL 179/2012, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento dell’apposita sezione del Registro delle imprese, cessa l’applicazione della disciplina prevista per le start up innovative (art. 31 co. 4 del DL 179/2012).

In caso di perdita anche di un solo requisito, quindi, viene meno la possibilità di fruire della disciplina di favore riconosciuta in ambito societario, fiscale e occupazionale prevista per le start up innovative.

Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti la start up innovativa o l’incubatore certificato sono cancellati d’ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle imprese (art. 25 co. 16 del DL 179/201225).

Si fa presente, inoltre, che entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start up innovativa o dell’incubatore certificato deve attestare, con dichiarazione depositata presso il Registro delle imprese, il mantenimento del possesso dei requisiti (art. 25 co. 15 del DL 179/2012).

Il mancato deposito della dichiarazione è equiparato alla perdita dei requisiti (art. 25co. 16 del DL 179/2012)26.

Fig. 2 – Requisiti per la qualifica di “start up innovativa”

2.2.1  Requisiti cumulativi

Ai sensi dell’art. 25 co. 2 del DL 179/2012 e sulla base dei chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 16/2014 (§ 1.1), le start up innovative:

  • devono essere costituite da non più di 60 mesi (lett. b);
  • devono essere residenti in Italia ai sensi dell’art. 73 del TUIR, o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia (lett. c);
  • a partire dal secondo anno di attività, devono avere un totale del valore della produzione annua – dichiarato nella voce A del Conto economico di cui all’art. 2425 c.c. – risultante dall’ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio non superiore a 5 milioni di euro (lett. d);
  • non devono aver distribuito utili dall’anno della loro costituzione, né devono distribuirli per tutta la durata del regime agevolativo (lett. e);
  • devono avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente della propria attività “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico” (lett. f)27 28. Si caratterizzano per un particolare oggetto sociale, le start up a vocazione sociale e le start up turistiche29;
  • non devono essere costituite per effetto di un’operazione di scissione o fusione né a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda (lett. g).

Nuove imprese e imprese già costituite

La start up innovativa può essere un’impresa di nuova costituzione o già costituita. La distinzione opera ai fini della durata di applicazione del regime agevolato collegata all’anzianità della società30.

Nello specifico:

  • per le società di nuova costituzione, viene posto un limite di costituzione di “non più di sessanta mesi” (art. 25 co. 2 lett. b) del DL 179/2012);
  • per le società già esistenti, anche se costituite ma inattive31, occorre depositare presso l’ufficio del Registro delle imprese, di cui all’art. 2188 c.c., una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale in cui si attesta il possesso dei requisiti previsti dal sopracitato co. 2 dell’art. 25 del DL 179/2012 (art. 25co. 3 del DL 179/2012). Possono usufruire del regime speciale le imprese costituite entro i 4 anni precedenti “dalla data di entrata in vigore del presente decreto” (DL 179/2012), quindi dal 20.10.200832.

Si sottolinea che il DL 3/2015 ha ampliato il requisito relativo alla costituzione delle start up innovative di nuova costituzione, mediante la sostituzione del termine temporale prima previsto in 48 mesi (art. 25 co. 2 lett. b) del DL 179/2012, così come modificato dall’art. 4 co. 11-ter lett. a) del DL 3/2015).

Residenza

Con riguardo ai requisiti territoriali, il DL 3/2015, come già accennato per ampliare l’ambito soggettivo di applicazione della normativa sulle start up innovative33, ha:

  • inserito il riferimento della residenza in Italia ai sensi dell’art. 73 del TUIR34, già presente nell’art. 25 co. 2 primo periodo, all’art. 25 co. 2 lett. c) del DL 179/201235;
  • aggiunto sempre all’art. 25 co. 2 lett. c) del DL 179/2012 che la residenza può essere anche “in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia”. È stato eliminato il riferimento alla “sede principale dei propri affari e interessi in Italia” (art. 4 co. 11 lett. a) e b) del DL 3/2015).

A tal proposito, si sottolinea che l’art. 1 co. 2 del DM 30.1.201436 precisa che si considerano start up innovative anche le società “… non residenti in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo ed esercitino nel territorio dello Stato un’attività d’impresa mediante una stabile organizzazione”.

Al riguardo, la Relazione illustrativa al decreto attuativo annovera tra i requisiti “compatibili”:

  • il periodo di svolgimento dell’attività;
  • il limite del valore della produzione annua;
  • l’oggetto dell’attività esercitata37.

Divieto di costituzione tramite operazioni straordinarie

Con riferimento al divieto di costituzione tramite operazioni straordinarie, è stato precisato che:

  • sono cause ostative all’assunzione della qualifica di start up innovativa anche le operazioni di conferimento d’azienda o di ramo d’azienda38;
  • non è, invece, ostativa l’operazione di trasformazione39.

2.2.2  Requisiti “alternativi”

Oltre ai requisiti sopra esposti, la start up deve possedere almeno uno tra i seguenti requisiti (art. 25 co. 2 lett. h) del DL 179/2012):

  • le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start up innovativa;
  • impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’art. 3 del regolamento di cui al DM 22.10.2004 n. 270;
  • la start up deve essere titolare o depositaria40 o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero deve essere titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

Spese di ricerca e sviluppo

Le spese di ricerca e sviluppo rilevanti – uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start up innovativa41 – risultano, secondo quanto precisato dall’art. 25 citato, dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in Nota integrativa.

In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start up innovativa42.

Sotto il profilo civilistico, ai sensi dell’art. 2426 co. 1 n. 5 c.c., i costi di ricerca e sviluppo possono essere iscritti nell’attivo con il consenso del Collegio sindacale e devono essere ammortizzati per un periodo non superiore a 5 anni43.

Sono da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo (art. 25 co. 2 lett. h) n. 1 del DL 179/2012):

  • le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan;
  • le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati;
  • i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori;
  • le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso44.

Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono espressamente escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili.

Personale “altamente qualificato”

L’impresa può dimostrare il suo carattere “innovativo”, impiegando come dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo personale altamente qualificato e, nello specifico:

  • in percentuale uguale o superiore ad 1/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero;
  • ovvero, in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’art. 3 del DM 22.10.2004 n. 270.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con ris. 14.10.2014 n. 87, ha chiarito che:

  • rientra, in linea generale, qualsiasi lavoratore percipiente un reddito di lavoro dipendente, ovvero a questo assimilato;
  • ai fini della verifica della percentuale di un terzo o di due terzi, occorre effettuare un calcolo “per teste”45.

Inoltre, è stato precisato che:

  • nella locuzione “collaboratore a qualsiasi titolo” può essere compresa anche la figura del socio-amministratore, purché sia effettivamente impiegato nella società (parere Min. Sviluppo economico 22.8.2014 n. 147538)46;
  • gli amministratori-soci devono essere anche soci-lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito nella società “a qualunque titolo”, diverso da quello organico (ris. Agenzia delle Entrate 14.10.2014 n. 87);
  • gli stagisti possono essere considerati forza lavoro solo se retribuiti (ris. Agenzia delle Entrate 87/2014);
  • sono esclusi dalla disposizione in esame i consulenti esterni titolari di partita IVA, che non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del citato rapporto (ris. Agenzia delle Entrate 87/2014).

Privativa industriale

Con riferimento al terzo requisito, con il termine privativa industriale s’intendono i diritti di utilizzazione esclusiva delle creazioni intellettuali. In particolare, il nostro ordinamento tutela e disciplina l’uso delle creazioni intellettuali attraverso il riconoscimento dei diritti d’autore e la disciplina dei brevetti di invenzione industriale47.

La lett. c) delimita le fattispecie rilevanti ai fini della dimostrazione del carattere innovativo della start up, ammettendo:

  • un’invenzione industriale;
  • un’invenzione biotecnologica;
  • una topografia di prodotto a semiconduttori;
  • una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

In alternativa, la società deve essere titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

2.2.3  Requisiti dell’incubatore certificato

Il DL 3/2015 non ha modificato i requisiti propri dell’incubatore certificato (art. 25co. 5 del DL 179/2012).

Nel dettaglio, l’incubatore deve:

  • disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca (lett. a);
  • disporre di attrezzature adeguate all’attività delle start up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi (lett. b);
  • essere amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e avere a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente (lett. c);
  • avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start up innovative (lett. d);
  • avere adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start up innovative (lett. e)48.

Il possesso dei suddetti requisiti di cui alle lett. a) – e) deve essere autocertificato dall’incubatore, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale al momento dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, sulla base degli indicatori e dei relativi valori minimi stabiliti con DM 21.2.2013 (art. 25 co. 6 e 7 del DL 179/2012).


Pmi innovative

Con il DL 3/2015, è stato introdotto un nuovo regime agevolato a favore delle piccole e medie imprese con oggetto innovativo, estendendo alcune delle misure già previste a beneficio delle start up innovative.

Non sono posti, però, vincoli di natura settoriale, riguardando l’innovazione tecnologica tutti i comparti produttivi, né vengono tracciate delimitazioni riguardanti la data di costituzione dell’impresa49.

Ratio

Così come precisato nella Relazione illustrativa, il riconoscimento dello status di PMI innovativa è un “passaggio fondamentale per sensibilizzare e promuovere un nuovo approccio culturale tra le PMI”, assicurando al contempo alcuni vantaggi immediati alle imprese e, cioè:

  • l’identificabilità delle PMI innovative e quindi divenire oggetto di interesse da parte di possibili investitori che riconoscono l’innovazione come elemento distintivo;
  • la creazione di un circolo virtuoso, che spingerebbe le PMI a investire in innovazione per mantenere nel tempo il requisito di PMI innovativa.

Misure di favore

Quanto alle misure di favore alle PMI innovative sono state estese alcune delle agevolazioni e semplificazioni previste per le start up innovative (art. 4 co. 9 e 10 del DL 3/2015).

In particolare, si accenna in questa sede che le PMI innovative, in possesso dei requisiti per accedere al nuovo regime, possono usufruire delle seguenti agevolazioni:

  • deroghe al diritto societario, art. 26 del DL 179/2012 (si tratta di deroghe a carattere più generale valide per tutte le PMI innovative, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, e deroghe a carattere speciale riservate, invece, solo alle PMI innovative costituite sotto forma di srl);
  • remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale, art. 27 del DL 179/2012;
  • incentivi fiscali per gli investimenti, art. 29 del DL 179/2012. Tale incentivo “si applica alle PMI innovative che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall’articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014″50;
  • possibilità di raccogliere fondi attraverso portali web di equity crowdfunding, cfr.art. 30 co. 1 – 5 del DL 179/201251;
  • accesso semplificato al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (un fondo pubblico che facilita il finanziamento bancario attraverso la concessione di una garanzia sui prestiti – art. 2 co. 100 lett. a) della L. 66/96), art. 30 co. 6 del DL 179/2012;
  • sostegno da parte dell’Agenzia ICE52, art. 30 co. 7 e 8 del DL 179/2012;
  • campagne di sensibilizzazione, pubblicità e monitoraggio delle misure tramite il “sistema permanente di monitoraggio e valutazione”, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, art. 32 del DL 179/2012.

Portale sui bandi di finanziamento

Nel portale contenente tutti i documenti e le informazioni necessari per accedere ai bandi di finanziamento pubblici e privati diretti e indiretti, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, in favore delle start up innovative verranno inclusi anche quelli diretti a beneficio delle PMI innovative (art. 4 co. 10-ter del DL 3/2015).

3.1  Definizione di pmi innovativa – forma

Alle misure agevolative possono accedere le piccole e medie imprese costituite sotto forma di:

  • società di capitali, quindi società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata;
  • società cooperative53 (art. 4 co. 1 del DL 3/2015).

3.2  Requisiti

Le PMI devono possedere una serie di requisiti:

  • cumulativi;
  • alternativi.

Il riconoscimento della qualifica di PMI consegue, al possesso dei requisiti prescritti, con l’iscrizione al Registro delle imprese.

3.2.1  Requisiti cumulativi

I requisiti cumulativi riguardano (art. 4 co. 1 del DL 3/2015):

  • parametri dimensionali della società;
  • residenza (lett. a);
  • bilancio della società (lett. b);
  • quote sociali (lett. c);
  • Registro delle imprese (lett. d).

Parametri dimensionali

Le PMI innovative devono rispettare i parametri dimensionali previsti dalla raccomandazione comunitaria 6.5.2003 n. 2003/361/CE (art. 4 co. 1 del DL 3/2015).

Secondo quanto stabilito dall’art. 2 della raccomandazione (“Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese”), vengono incluse nella categoria:

  • delle micro, piccole e medie imprese, le imprese in possesso di:
    • un numero di occupati inferiore a 250 persone;
    • un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
  • della piccola impresa, le imprese in possesso di:
    • un numero di occupati non superiore a 50 persone;
    • un fatturato annuo o totale inferiore a 10 milioni di euro;
  • della microimpresa, le imprese in possesso di:
    • un numero di occupati non superiore a 10 persone;
    • un fatturato annuo o totale inferiore a 2 milioni di euro.
Parametri dimensionali
Micro, piccole e medie imprese Piccola impresa Microimpresa
  • numero di occupati inferiore a 250;
  • fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro
  • numero di occupati non superiore a 50 persone;
  • fatturato annuo o totale inferiore a 10 milioni di euro
  • numero di occupati non superiore a 10 persone;
  • fatturato annuo o totale inferiore a 2 milioni di euro

Residenza

Le PMI innovative, analogamente alle start up innovative a seguito delle modifiche introdotte dal DL 3/2015 (come sopra illustrato54), devono avere la residenza in Italia ai sensi dell’art. 73 del TUIR55 o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia (art. 4 co. 1 lett. a) del DL 3/2015).

Bilancio

Le PMI innovative devono essere in possesso della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro dei revisori contabili (art. 4 co. 1 lett. b) del DL 3/2015).

Azioni e Registro delle imprese

Le PMI innovative, inoltre:

  • non devono avere azioni quotate in un mercato regolamentato;
  • non devono essere iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese prevista dall’art. 25 co. 8 del DL 179/2012 per le start up innovative (art. 4 co. 1 lett. c) e d) del DL 3/2015).

Fig. 3 – Forma e requisiti cumulativi

3.2.2  Requisiti alternativi

La PMI innovativa deve rispettare almeno due dei seguenti requisiti “alternativi” (art. 4 co. 1 lett. e) del DL 3/2015):

  • volume di spese in ricerca, sviluppo e innovazione (risultanti dall’ultimo bilancio approvato e descritte in Nota integrativa) in misura uguale o superiore al 3% del maggiore fra costo e valore totale della produzione della PMI. Viene precisato che, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione:
    • le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo;
    • le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale;
    • le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati exart. 25 co. 5 del DL 179/2012;
    • i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori;
    • le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso.

    Sono, invece, escluse le spese per l’acquisto e per la locazione di beni immobili (n. 1);

  • impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo:
    • in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero
    • in percentuale uguale o superiore ad un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’art. 3 del DM 22.10.2004 n. 270 (n. 2);
  • titolarità anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, ad una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale, ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa (n. 3).

Differenze PMI e start up

Alla luce di quanto sopra, emergono le seguenti principali differenze con riguardo alla disciplina delle start up:

  • le PMI innovative devono rispettare due dei requisiti previsti anche per le start up, mentre le start up solo uno;
  • i requisiti previsti per le PMI sono meno incisivi, nello specifico:
    • per le PMI le spese di ricerca devono essere almeno pari al 3%, mentre per le start up devono essere almeno pari al 15%;
    • per le PMI la soglia di impiego di personale altamente qualificato deve essere almeno pari a 1/5 o un 1/3 (a seconda del personale impiegato), per le start up almeno 1/3 e 2/3.

Fig. 4 – Requisiti alternativi

3.3  Sezione speciale del registro imprese

Viene istituita un’apposita sezione speciale del Registro delle imprese, a cui le PMI innovative devono essere iscritte al fine di usufruire dei benefici riservati (art. 4 co. 2 del DL 3/2015).

In particolare, tale sezione consente la condivisione delle informazioni relative, per le PMI innovative:

  • all’anagrafica;
  • all’attività svolta;
  • ai soci fondatori e agli altri collaboratori;
  • al fatturato;
  • al patrimonio netto;
  • al sito Internet;
  • ai rapporti con gli altri attori della filiera.

La disciplina prevede nel dettaglio le modalità di iscrizione, il regime di aggiornamento dei dati e le conseguenze in caso di perdita dei requisiti o inadempimento (art. 4 co. 3 – 8 del DL 3/2015).

3.3.1  Modalità di iscrizione

Come per le start up innovative, l’iscrizione avviene trasmettendo in via telematica alla Camera di Commercio competente in via territoriale una dichiarazione di autocertificazione di possesso dei requisiti su esposti.

Le informazioni da inserire nella domanda rappresentano delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà (artt. 46 e 47 del DPR 445/2000).

Informazioni da inserire

L’iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni (art. 4 co. 3 del DL 3/2015):

  • ragione sociale e codice fiscale;
  • data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
  • sede principale ed eventuali sedi periferiche;
  • oggetto sociale;
  • breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;
  • elenco dei soci con trasparenza rispetto a fiduciarie e holding ove non iscritte nel Registro delle imprese di cui all’art. 8 della L. 580/93, con autocertificazione di veridicità, con l’indicazione anche, per ciascuno e ove sussistano, degli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce;
  • elenco delle società partecipate;
  • indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all’attività innovativa delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili;
  • indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
  • ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
  • elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
  • numero di dipendenti;
  • sito Internet56.

3.3.2  Aggiornamento dei dati

L’aggiornamento e il regime di pubblicità riguardano non solo le informazioni che devono essere contenute nella domanda (co. 3), ma anche quelle relative al Registro delle imprese (co. 2).

Le suddette informazioni devono essere aggiornate entro il 30 giugno di ciascun anno(art. 4 co. 4 del DL 3/2015).

3.3.3  Adempimenti relativi al mantenimento dei requisiti

Il legale rappresentate della PMI innovativa, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, deve presentare al Registro delle imprese una dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti per l’iscrizione alla sezione speciale (art. 4 co. 6 del DL 3/2015).

3.3.4  Perdita dei requisiti

La perdita dei requisiti o il mancato deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti determinano la cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese entro i successivi 60 giorni.

Permane, tuttavia, l’iscrizione alla sezione ordinaria (art. 4 co. 7 del DL 3/2015).

3.3.5  Diritto annuale e diritti di segreteria

Le PMI innovative sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo dovuta per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese delle Camere di Commercio (art. 4 co. 9 del DL 3/2015, che richiama l’art. 26 del DL 179/2012).

Sono, tuttavia, tenute al pagamento dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese, nonché al pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio (art. 4 co. 9 del DL 3/2015).


Tabella comparativa

Si fornisce nella tabella seguente un riepilogo quanto ai requisiti delle start up e delle PMI innovative.

Requisiti per accedere alle agevolazioni – Discipline a confronto
Start up PMI innovative
Forma
societaria
società di capitali, anche in forma cooperativa società di capitali, anche in forma cooperativa
Requisiti cumulativi costituite da non più di 60 mesi
residenza in Italia (art. 73 del TUIR) o in uno degli Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia residenza in Italia (art. 73 del TUIR) o in uno degli Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia
fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro
non distribuiscono utili
oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda
certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato
azioni non quotate azioni non quotate
assenza di iscrizione nel Registro delle imprese relativo alle start up innovative
Requisiti alternativi possesso di almeno uno dei seguenti requisiti possesso di almeno due dei seguenti requisiti
  • almeno il 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione della start up innovativa è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo;
  • personale altamente qualificato impiegato come dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo (nella misura di 1/3 o 2/3 a seconda del titolo);
  • essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale o titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato
  • almeno il 3% del maggiore fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo e innovazione;
  • personale altamente qualificato impiegato come dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo (nella misura di 1/3 o 2/3 a seconda del titolo);
  • essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale o titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato

Rispondi