L’amministrazione finanziaria non può sindacare le strategie commerciali e i costi sostenuti dall’imprenditore, negandone così la deducibilità.
A questa importante conclusione è giunta la Suprema corte che, con la sentenza n. 10319 del 20 maggio 2015, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che contestava un contratto di somministrazione sottoscritto fra aziende facenti parte dello stesso gruppo.
Pur se la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni e la rettifica di queste ultime rientra nei poteri dell’amministrazione finanziaria, l’Agenzia non può spingersi fino ad entrare nel merito delle valutazioni strategiche aziendali.